LEGGE 29 dicembre 1904, n. 678

Type Legge
Publication 1904-12-29
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare un accordo con la Società delle strade ferrate meridionali allo scopo di prorogare fino al 30 aprile 1905 il termine utile per il diffidamento da notificarsi, in caso di riscatto delle linee concesse, qualora lo Stato intenda valersi della facoltà di cui al primo comma dell'art. 8 del contratto approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª) per l'esercizio della rete Adriatica.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.