LEGGE 29 dicembre 1904, n. 686
Art. 1
Agli organici dei funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza e delle guardie di città stabiliti con le tabelle A e B annesse alla legge 30 giugno 1901, n. 269, sono sostituiti quelli stabiliti dalle tabelle C e D allegate alla presente legge. È istituito inoltre un posto di vice direttore generale di pubblica sicurezza con lo stipendio di lire ottomila.
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