LEGGE 29 dicembre 1904, n. 688
Art. 1
Gli stipendi degli ufficiali inferiori e subalterni dei Corpi militari della R. marina sono aumentati, per ciascun grado, di L. 200 annue, di guisa che lo stipendio di un tenente di vascello o capitano è di L. 3400, quello di un sottotenente di vascello o tenente di L. 2400, e quello di un guardiamarina o sottotenente di L. 2000.
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