LEGGE 29 dicembre 1904, n. 690
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e por volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue; Articolo unico. È convertito in legge il Regio decreto del 14 agosto 1904, n. 459, col quale furono prorogati fino al 31 dicembre 1904 gli effetti del trattato di commercio conchiuso fra l'Italia e la Svizzera il 19 aprile 1892. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1904. VITTORIO EMANUELE. Tittoni. Majorana. L. Luzzatti. Rava. Vieto, Il guardasigilli: Ronchetti.
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