LEGGE 29 dicembre 1904, n. 696
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi 1904-905, 1905-906, la spesa di L. 1,250,000 per provvedere all'impianto di una comunicazione telefonica con filo di bronzo di mm. 5, fra Roma-Torino e Roma-Napoli, e per migliorare le comunicazioni esistenti fra Roma e il Cenisio e fra Roma e Bologna. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1904. VITTORIO EMANUELE. Tedesco. L. Luzzatti. Visto, Il guardasigilli: Ronchetti.
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