LEGGE 29 dicembre 2004, n. 323
Entrata in vigore del provvedimento: 22/1/2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Zagabria il 21 maggio 2002.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 22.760 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Accordo - art. 1
Allegato ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA PER LA PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia, di seguito denominati Parti Contraenti; Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, fiscali, commerciali, sociali, culturali, industriali ed agricoli; Convinti che la lotta contro tali infrazioni puo' essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni Doganali; Considerando che e' importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la corretta adozione di misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sul rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica; Considerando il bisogno di agevolare gli scambi commerciali regolari; Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa'; Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione; Tenuto conto della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Ai fini del presente Accordo si intende per: a) «legislazione doganale», l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabile dalle due Amministrazioni Doganali e relative: 1. all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, ivi compresi i mezzi di' pagamento; 2. alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione; 3. alle misure di divieto, restrizione e controllo, compresa la normativa di controllo sugli scambi; 4. alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; b) «Amministrazioni Doganali», l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana e il Ministero delle finanze - Direzione Dogane per la Repubblica di Croazia, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a) del presente Accordo; c) «infrazione doganale», ogni violazione o tentativo di violazione alla legislazione doganale; d) «diritti e tasse all'importazione e all'esportazione», i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni varie, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione europea; e) «persona», ogni persona fisica o giuridica; f) «dati personali», ogni informazione riferita ad un individuo identificato o identificabile; g) «stupefacenti e sostanze psicotrope» tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelli di cui agli Allegati alla citata Convenzione; h) «consegna controllata», il metodo che consente il passaggio sul territorio dello Stato di ciascuna delle Parti Contraenti di merci di cui si sappia o si sospetti essere oggetto di traffico illecito, sotto il controllo delle Autorita' competenti delle Parti Contraenti allo scopo di identificare persone coinvolte in infrazioni.
Accordo - art. 2
Art. 2. 1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano mutua assistenza alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali. 2. Nel quadro del presente Accordo, tutta l'assistenza viene fornita da ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni legali ed amministrative in essa vigenti e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti; le disposizioni in esso contenute non potranno far sorgere da parte di alcun soggetto privato il diritto di ottenere, sopprimere od escludere mezzi di prova o di impedire l'esecuzione di una richiesta.
Accordo - art. 3
Art. 3. 1. Le Amministrazioni Doganali si comunicano reciprocamente, su domanda o di propria iniziativa, le informazioni e i documenti che possono contribuire ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali. 2. Allorquando un'Amministrazione doganale procede ad una indagine per conto di un'altra Amministrazione doganale, essa si comporta come se operasse per conto proprio o dietro richiesta di un'altra Autorita' nazionale.
Accordo - art. 4
Art. 4. 1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente alle indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di sua iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a: a) modifiche sostanziali alla legislazione doganale; b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia; c) nuove tendenze in materia di infrazioni doganali, e strumenti o metodi impiegati per commetterle.
Accordo - art. 5
Art. 5. Le Amministrazioni Doganali in conformita' alle rispettive disposizioni legislative e amministrative nazionali si assistono reciprocamente in merito ai procedimenti di sequestro, congelamento o confisca di beni, proventi e mezzi coinvolti in infrazioni.
Accordo - art. 6
Art. 6. Le Amministrazioni Doganali si forniscono reciprocamente assistenza tecnica in materia doganale attraverso: a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali; b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacita' professionali specializzate dei propri funzionari; c) scambio di esperti in materia doganale.
Accordo - art. 7
Art. 7. Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni: a) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente; b) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita, ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate.
Accordo - art. 8
Art. 8. Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione atta ad assicurare l'esatta percezione di diritti e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare: a) la determinazione del valore in dogana, della specie tariffaria e dell'origine delle merci; b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
Accordo - art. 9
Art. 9. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce notizie ed informazioni ed esercita una sorveglianza speciale su: a) le persone di cui l'Amministrazione doganale richiedente sappia o presume che abbiano commesso o sospetti che stiano commettendo un'infrazione doganale, in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio doganale della Parte Contraente adita; b) le merci in transito o in deposito che sono sospettate dall'Amministrazione doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente; c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente; d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio doganale dell'una o dell'altra Parte Contraente.
Accordo - art. 10
Art. 10. 1. Le Amministrazioni Doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le transazioni effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire una infrazione doganale. 2. Nei casi gravi che possono nuocere seriamente all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad ogni altro interesse vitale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, notizie ed informazioni di propria iniziativa.
Accordo - art. 11
Art. 11. Su richiesta e in conformita' alla legislazione in vigore nel territorio della Parte Contraente adita, l'Amministrazione doganale adita invia e notifica o richiede alle Autorita' competenti di notificare alla persona interessata, domiciliata o residente nel suo territorio, tutti i documenti e le decisioni previste nell'ambito del presente Accordo e che vengono emanate dall'Amministrazione Doganale richiedente.
Accordo - art. 12
Art. 12. Le Amministrazioni Doganali possono, attraverso mutue intese e conformemente alle rispettive legislazioni ed ai regolamenti nazionali applicabili, ricorrere al metodo delle consegne controllate di merci intatte, rimosse o sostituite interamente od in parte.
Accordo - art. 13
Art. 13. 1. L'assistenza prevista dal presente Accordo, e' scambiata direttamente tra le Amministrazioni Doganali. 2. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse devono essere confermate per iscritto e senza indugio. 3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate: a) il nome dell'Amministrazione doganale che fa la richiesta; b) l'oggetto ed i motivi della richiesta; c) un breve resoconto della questione, degli elementi giuridici e della natura del procedimento; d) il nome e l'indirizzo delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti. 4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta dall'altra Parte Contraente, purche' in conformita' e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita. 5. Le informazioni e le notizie di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 2 dell'art. 23 del presente Accordo, un elenco di detti funzionari viene comunicato dall'Amministrazione doganale di ciascuna Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.
Accordo - art. 14
Art. 14. 1. Se un'Amministrazione Doganale lo richieda, l'altra Amministrazione Doganale avvia indagini su operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale richiedente, provvedendo poi a trasmettere gli esiti di tali indagini all'Amministrazione Doganale richiedente. 2. Queste indagini vengono condotte conformemente alla normativa in vigore sul territorio dello Stato dell'Amministrazione Doganale adita. Quest'ultima procede come se stesse agendo per proprio conto. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione Doganale adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta essa provvede prontamente a trasmetterla all'Amministrazione competente chiedendone contemporaneamente la cooperazione.
Accordo - art. 15
Art. 15. 1. Su richiesta scritta, al fine di indagare su una infrazione doganale, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima: a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier ed altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione doganale; b) procurarsi copie di questi documenti, dossier ed altri dati pertinenti concernenti quella infrazione doganale; c) assistere alle indagini effettuate dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente adita, ed utili all'Amministrazione doganale richiedente. 2. Quando, alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato. 3. Essi beneficiano sul posto della stessa protezione ed assistenza accordate ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
Accordo - art. 16
Art. 16. 1. Ciascuna Amministrazione Doganale, di propria iniziativa o dietro richiesta, fornisce all'altra rapporti, mezzi di prova documentali o copie autenticate di documenti, con tutte le informazioni disponibili su attivita', portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione sul territorio dello Stato dell'altra Amministrazione Doganale. 2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni dovrebbe essere fornito contemporaneamente. 3. I dossier ed i documenti sono richiesti in originale solo nei casi in cui le copie autenticate si rivelassero insufficienti. 4. I dossier ed i documenti in originale ricevuti in applicazione del presente Accordo devono essere restituiti al piu' presto.
Accordo - art. 17
Art. 17. 1. Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti possono reciprocamente accordarsi su scambi di Ufficiali di collegamento, per periodi limitati, secondo modalita' accettate da entrambe. 2. Al fine di promuovere la cooperazione tra le due Amministrazioni doganali, l'Ufficiale di collegamento, su richiesta e con l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente, puo' essere incaricato di svolgere i seguenti compiti: a) agevolare e accelerare lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali, anche attraverso sistemi satellitari le cui modalita' operative saranno concordate tra le Parti; b) fornire assistenza nelle investigazioni riguardanti l'Amministrazione doganale rappresentata; c) partecipare alla preparazione di richieste di assistenza; d) fornire consulenza e assistenza all'Amministrazione doganale ospitante nella preparazione e nello svolgimento di operazioni alle frontiere; e) qualsiasi altro compito reciprocamente concordato tra le due Amministrazioni doganali. 3. Le Amministrazioni Doganali delle Parti Contraenti stabiliscono su base bilaterale il mandato e la sede degli Ufficiali di collegamento. 4. Sulla base di una comunicazione ufficiale della Parte Contraente richiedente, corredata del curriculum vitae della persona incaricata di agire come Ufficiale di collegamento, la Parte Contraente ospitante rilascia un documento, contenente i dati personali dell'Ufficiale, che lo autorizza a svolgere, nel territorio stesso della Parte Contraente ospitante, le funzioni indicate al precedente paragrafo 3. Gli Ufficiali di collegamento, sul territorio della Parte Contraente debbono essere in grado di produrre in ogni momento il documento di cui sopra. 5. Gli Ufficiali di collegamento nella Parte Contraente ospitante beneficiano, sul territorio di quest'ultima, della stessa protezione ed assistenza prevista dalla legislazione nazionale per gli Ufficiali doganali. Sono da ritenersi responsabili di qualsiasi violazione commessa fuori servizio.
Accordo - art. 18
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