LEGGE 29 dicembre 2004, n. 324
Entrata in vigore del provvedimento: 25/1/2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Autorizzazione alla ratifica)
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni ed Atto finale, fatto a Lussemburgo il 17 giugno 2002.
Art. 2
(Ordine di esecuzione)
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 92, paragrafo 2, dell'Accordo stesso.
Art. 3
(Copertura finanziaria)
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 15.080 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Accordo - art. 1
Allegati ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA LIBANESE, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, in appresso denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, in appresso denominata "Comunita'", da una parte, e LA REPUBBLICA LIBANESE, in appresso denominata "Libano", dall'altra, CONSIDERANDO i legami storici e i valori comuni all'origine della vicinanza e dell'interdipendenza esistenti tra la Comunita', i suoi Stati membri e il Libano; CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e il Libano desiderano consolidare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita', sulla solidarieta', sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo; CONSIDERANDO l'importanza che le Parti annettono ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti dell'uomo, ai principi democratici e alle liberta' politiche ed economiche, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; CONSIDERANDO i recenti sviluppi politici ed economici nel continente europeo e in Medio Oriente, che conferiscono responsabilita' comuni in termini di stabilita', sicurezza e prosperita' della regione euromediterranea; CONSIDERANDO l'importanza che la Comunita' e il Libano attribuiscono al libero scambio, garantito dall'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) e dagli altri accordi multilaterali allegati all'accordo che istituisce l'OMC; CONSIDERANDO il diverso grado di sviluppo economico e sociale del Libano e della Comunita' e la necessita' di rafforzare il processo di sviluppo economico e sociale in Libano; CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito del titolo IV, parte III del trattato che istituisce la Comunita' europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come Stati membri della Comunita', finche' il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notificano al Libano di essere vincolati come membri della Comunita', in conformita' del protocollo sulla posizione del Ragno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunita' europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformita' del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati; DESIDERANDO conseguire pienamente gli obiettivi della loro associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo, al fine di ravvicinare il livello di sviluppo economico e sociale della Comunita' e del Libano; CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, basato sulla reciprocita' degli interessi, sulle concessioni reciproche, sulla cooperazione e sul dialogo; DESIDERANDO instaurare un dialogo politico costante sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse; TENENDO CONTO della volonta' della Comunita' di fornire sostegno al processo di ricostruzione economica, di riforma, di adeguamento e di sviluppo sociale del Libano; DESIDERANDO instaurare, mantenere e intensificare una cooperazione, sostenuta da un dialogo continuativo, in campo economico, scientifico, tecnologico, sociale, culturale e audiovisivo per migliorare la comprensione reciproca; PERSUASI che il presente accordo creera' un clima favorevole allo sviluppo delle loro relazioni economiche, segnatamente per quanto riguarda il commercio e gli investimenti, fattori indispensabili per il buon esito del programma di ricostruzione e di ristrutturazione economica e per l'ammodernamento tecnologico, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e il Libano, dall'altra. 2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi: a) costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta loro di intensificare le relazioni in tutti i settori giudicati pertinenti a tale dialogo; b) creare le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; c) promuovere gli scambi e lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrata tra le Parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, onde favorire lo sviluppo e la prosperita' del Libano e dei suoi abitanti; d) promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario; e) promuovere la cooperazione in altri settori di reciproco interesse.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Le relazioni tra le Parti, cosi' come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 1. Si istituisce un dialogo continuativo tra le Parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarieta' che contribuiscano alla prosperita', alla stabilita' e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali. 2. Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a: a) facilitare il riavvicinamento tra le Parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di reciproco interesse; b) permettere a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilita' nella regione euromediterranea, segnatamente in Medio Oriente; d) promuovere iniziative comuni.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le Parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione. Il dialogo cerchera' di trovare nuove forme di cooperazione per il conseguimento di obiettivi comuni.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 1. Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare: a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; b) a livello di alti funzionari del Libano, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) all'occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad intensificare tale dialogo e a renderlo piu' costruttivo. 2. Si istituira' un dialogo politico tra il Parlamento europeo e il Parlamento libanese.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e il Libano istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' di cui al presente titolo e in conformita' delle disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in appresso denominati "GATT".
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e del Libano che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 I prodotti originari del Libano sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione dai dazi doganali e da qualsiasi altro onere di effetto equivalente.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 1. I dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili all'importazione in Libano dei prodotti originari della Comunita' sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti all'88% del dazio di base; - dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 76% del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 64% del dazio di base; - dopo otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 52% del dazio di base; - dopo nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 40% del dazio di base; - dopo dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 28% del dazio di base; - dopo undici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e gli oneri sono ridotti al 16% del dazio di base; - dopo dodici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi e gli oneri residui vengono aboliti. 2. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi del paragrafo 1 puo' essere riveduto di comune accordo dal Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, il Libano puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 3. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 corrisponde all'aliquota di cui all'articolo 19.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 1. Il Libano puo' adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali. 2. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficolta', in particolare qualora dette difficolta' siano causa di gravi problemi sociali. 3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Libano ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunita'. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 20% della media annuale delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunita' effettuate negli ultimi tre anni per il quale siano disponibili dati statistici. 4. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il Comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di dodici anni. 5. Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e degli oneri o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto. 6. Il Libano informa il Comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunita', si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, il Libano presenta al Comitato un calendario per l'abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al piu' tardi due anni dopo la loro introduzione. Il Comitato di associazione puo' decidere un calendario diverso. 7. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4, il Comitato di associazione puo', in via eccezionale, per tener conto delle difficolta' attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare il Libano a mantenere le misure gia' adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e del Libano che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, nonche' ai prodotti elencati nell'allegato 1.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 La Comunita' e il Libano introducono progressivamente una maggiore liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati nell'interesse di entrambe le Parti.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 1. Ai prodotti agricoli originati del Libano elencati nel protocollo 1 importati nella Comunita' si applicano le disposizioni ivi contenute. 2. Ai prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nel protocollo 2 importati in Libano si applicano le disposizioni ivi contenute. 3. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo 3.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15 1. La Comunita' e il Libano esaminano la situazione, entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, onde determinare le misure che la Comunita' e il Libano dovranno applicare dopo un anno dalla revisione del presente accordo conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 13. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonche' della particolare sensibilita' di tali prodotti, la Comunita' e il Libano esaminano regolarmente nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto, in modo ordinato e su base reciproca, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16 1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica o in caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Parte interessata puo' modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo. 2. La Parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato di associazione. Su richiesta dell'altra Parte, il Comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest'ultima. 3. Qualora la Comunita' o il Libano, in applicazione del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, essi concedono, per le importazioni originarie dell'altra Parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 4. L'altra Parte puo' chiedere l'avvio di consultazioni in seno al Consiglio di associazione su qualsiasi modifica del regime previsto dall'accordo.
Accordo - art. 17
ARTICOLO 17 1. Le Parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo. 2. Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, qualora risulti a una Parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una Parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacita' di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, da parte dell'altra, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo.
Accordo - art. 18
ARTICOLO 18 1. La Comunita' e il Libano evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione e oneri di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all'entrata in vigore del presente accordo. 2. Negli scambi tra la Comunita' e il Libano non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione ne' altre misure di effetto equivalente. 3. Le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente applicabili negli scambi tra il Libano e la Comunita' sono abolite a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo. 4. La Comunita' e il Libano non applicano alle reciproche esportazioni ne' dazi doganali o oneri di effetto equivalente, ne' restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente.
Accordo - art. 19
ARTICOLO 19 1. Per ciascun prodotto, l'aliquota di base rispetto alla quale si devono operare le riduzioni successive di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e' quella effettivamente applicata nei confronti della Comunita' il giorno della conclusione dei negoziati. 2. Qualora il Libano dovesse aderire all'OMC, le aliquota applicabili alle importazioni tra le Parti sarebbero quelle consolidate in sede di OMC o le aliquote inferiori, effettivamente applicate, in vigore al momento dell'adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga omnes successiva all'adesione all'OMC, si applichera' il dazio ridotto. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta il giorno dopo la conclusione dei negoziati. 4. Le Parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il giorno della conclusione dei negoziati.
Accordo - art. 20
ARTICOLO 20 I prodotti originari del Libano non beneficiano, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Accordo - art. 21
ARTICOLO 21 1. Le Parti evitano di introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell'altra Parte. 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso dalle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
Accordo - art. 22
ARTICOLO 22 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dall'accordo. 2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e del Libano.
Accordo - art. 23
ARTICOLO 23 Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 e della propria pertinente legislazione interna, puo' adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformita' dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna.
Accordo - art. 24
ARTICOLO 24 1. Fatto salvo l'articolo 35, si applica tra le Parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. 2. In attesa che vengano adottate le norme di cui all'articolo 35, paragrafo 2, se una Parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra Parte, ai sensi degli articoli VI e XVI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, puo' invocare le misure appropriate contro questa pratica in conformita' dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
Accordo - art. 25
ARTICOLO 25 1. Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le Parti l'articolo XIX del GATT 1994, l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia e la pertinente legislazione interna. 2. Prima di procedere, la Parte che intende applicare misure di salvaguardia nella forma definita dalle norme internazionali fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti avviano immediatamente consultazioni nell'ambito del Comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall'inizio delle consultazioni non si concorda una soluzione che consente di evitare l'applicazione delle misure di salvaguardia, la Parte che intende prendere dette misure e' autorizzata ad applicare l'articolo XIX del GATT 1994 e l'accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 3. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le Parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 4. Le misure di salvaguardia vengono notificate senza indugio al Comitato di associazione e formano oggetto di consultazioni periodiche in questa sede, con l'obiettivo specifico di abolirle non appena le circostanze lo consentano.
Accordo - art. 26
ARTICOLO 26 1. Qualora l'osservanza dell'articolo 18, paragrafo 4 comporti: a) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applica, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure di effetto equivalente, o b) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' prendere le misure del caso secondo le procedure di cui al paragrafo 2. 2. Le difficolta' derivanti dalle situazioni di cui al paragrafo 1 vengono sottoposte al Comitato di associazione, che puo' prendere tutte le decisioni necessarie per porvi rimedio. Qualora il Comitato di associazione non abbia preso una decisione in tal senso entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto interessato. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi piu' il mantenimento in vigore.
Accordo - art. 27
ARTICOLO 27 Nessuna disposizione del presente accordo osta ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, od una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Accordo - art. 28
ARTICOLO 28 La nozione di "prodotti originari" ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.
Accordo - art. 29
ARTICOLO 29 Per classificare le merci importate nella Comunita' e in Libano si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale libanese.
Accordo - art. 30
ARTICOLO 30 1. Il trattamento concesso tra le Parti per quanto riguarda il diritto di stabilimento e la prestazione di servizi si basa sui rispettivi impegni e sugli altri obblighi a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Questa disposizione entra in vigore a decorrere dall'adesione effettiva del Libano all'OMC. 2. Il Libano s'impegna a fornire alla Comunita' europea e ai suoi Stati membri, non appena sara' pronto, l'elenco definitivo degli impegni specifici in materia di servizi compilato ai sensi dell'articolo XX del GATS. 3. Le Parti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perche' diventino un "accordo di integrazione economica" ai sensi dell'articolo V del GATS. 4. L'obiettivo di cui al paragrafo 3 viene esaminato dal Consiglio di associazione dopo un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. 5. Tra la data di entrata in vigore del presente accordo e l'adesione del Libano all'OMC, le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di prestatori della Comunita' e del Libano piu' discriminatorie rispetto alla situazione esistente il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo. 6. Ai fini del presente titolo: a) per "prestatori di servizi" di una Parte si intendono tutte le persone giuridiche o fisiche che intendono fornire o forniscono servizi; b) per "persona giuridica" si intende una societa' o una consociata costituita a norma delle leggi di uno Stato membro della Comunita' o del Libano che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunita' o del Libano. Tuttavia, una persona giuridica che abbia unicamente la sede legale sul territorio della Comunita' o del Libano viene considerata una persona giuridica della Comunita' o del Libano solo se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia della Comunita' o del Libano; c) per "consociata" si intende una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica; d) per "persona fisica" si intende una persona che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita' o del Libano in conformita' delle rispettive legislazioni nazionali.
Accordo - art. 31
ARTICOLO 31 Nel quadro del presente accordo, e fatti salvi gli articoli 33 e 34, la Comunita', da una parte, e il Libano, dall'altra, evitano qualsiasi restrizione alla circolazione dei capitali tra di essi e qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' o sul luogo di residenza dei loro cittadini oppure sul luogo nel quale viene investito il capitale.
Accordo - art. 32
ARTICOLO 32 I pagamenti correnti relativi alla circolazione di beni, persone, servizi e capitali nell'ambito del presente accordo non sono soggetti a restrizioni.
Accordo - art. 33
ARTICOLO 33 1. Nel rispetto delle altre disposizioni del presente accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunita' e del Libano, le disposizioni degli articoli 31 e 32 lasciano impregiudicata l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le Parti alla data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all'ammissione dei titoli nei mercati finanziari. 2. Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Libano da persone residenti nella Comunita' o nella Comunita' da persone residenti in Libano e degli utili derivanti da tali investimenti.
Accordo - art. 34
ARTICOLO 34 Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o il Libano abbiano, o rischino di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o il Libano, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all'accordo GATT e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreche' dette misure siano strettamente necessarie. La Comunita' o il Libano, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l'altra Parte e le presenta quanto prima un calendario per l'abolizione di tali misure.
Accordo - art. 35
ARTICOLO 35 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e il Libano: a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali; b) Io sfruttamento abusivo, da parte di una o piu' imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o del Libano, o in una sua parte sostanziale ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali. 2. Le Parti applicano le rispettive legislazioni sulla concorrenza o si scambiano informazioni tenendo conto dei limiti imposti dalla riservatezza. Il Comitato di associazione adotta le norme di cooperazione necessarie per applicare il paragrafo 1 entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. 3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'altra Parte, la Comunita' o il Libano possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Accordo - art. 36
ARTICOLO 36 Gli Stati membri e il Libano adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, non esistano piu' discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e del Libano rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il Comitato di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.
Accordo - art. 37
ARTICOLO 37 Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato ne' mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunita' e il Libano in misura tale da ledere gli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese.
Accordo - art. 38
ARTICOLO 38 1. A norma del presente articolo e dell'allegato 2, le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'allegato 2 e' esaminata periodicamente dalle Parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Accordo - art. 39
ARTICOLO 39 1. Le Parti decidono di puntare alla progressiva liberalizzazione delle commesse pubbliche. 2. Il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1.
Accordo - art. 40
ARTICOLO 40 Obiettivi 1. Le Parti definiscono di comune accordo le strategie e le procedure necessarie per la cooperazione nei settori di cui al presente titolo. 2. Le Parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato alla base del presente accordo. 3. La cooperazione economica intende sostenere lo sviluppo economico e sociale del Libano.
Accordo - art. 41
ARTICOLO 41 Campo di applicazione 1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attivita' con difficolta' interne, o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell'economia libanese in generale e degli scambi tra il Libano e la Comunita' in particolare. 2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunita' e del Libano, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro. 3. Nell'attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si dara' particolare importanza alla tutela dell'ambiente e all'equilibrio ecologico. 4. Le Parti possono decidere di estendere la cooperazione economica ad altri settori non contemplati dalle disposizioni del presente titolo.
Accordo - art. 42
ARTICOLO 42 Metodi e modalita' La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso: a) un dialogo economico regolare tra le Parti su tutti gli aspetti della politica macroeconomica; b) scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori della cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti; c) consulenze, trasmissione di esperienze e attivita' di formazione; d) iniziative congiunte quali seminari e incontri di lavoro; e) assistenza tecnica, amministrativa e normativa f) divulgazione di informazioni sulla cooperazione.
Accordo - art. 43
ARTICOLO 43 Istruzione e formazione La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) individuare gli strumenti piu' efficaci per migliorare in modo tangibile la situazione dell'istruzione e della formazione, specie per quanto riguarda la formazione professionale; b) favorire i contatti tra le agenzie specializzate nelle iniziative comuni e gli scambi di esperienze e di competenze, in particolare gli scambi di giovani e gli scambi tra universita' o altri istituti d'insegnamento, al fine di ravvicinare le diverse culture; c) agevolare in particolare l'accesso della popolazione femminile all'istruzione, in particolare negli istituti tecnici e superiori, e alla formazione professionale.
Accordo - art. 44
ARTICOLO 44 Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica La cooperazione si prefigge i seguenti obiettivi: a) favorire l'instaurazione di vincoli permanenti tra le comunita' scientifiche delle Parti, in particolare attraverso: - l'accesso del Libano ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore relative alla partecipazione di paesi terzi; - la partecipazione del Libano alle reti di cooperazione decentrata; - la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca; b) consolidare la capacita' di ricerca e di sviluppo tecnologico del Libano; c) stimolare l'innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how; d) definire le modalita' di un'eventuale partecipazione del Libano ai programmi quadro europei per la ricerca.
Accordo - art. 45
ARTICOLO 45 Ambiente 1. La cooperazione fra le Parti mira a prevenire il degrado dell'ambiente, a controllare l'inquinamento e a garantire l'impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile. 2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti: a) qualita' delle acque del Mediterraneo e prevenzione dell'inquinamento del mare; b) gestione dei rifiuti, segnatamente di quelli tossici; c) salinizzazione; d) gestione ambientale delle zone costiere sensibili; e) educazione e sensibilizzazione ambientale; f) uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d'informazione e gli studi sull'impatto ambientale; g) impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare; h) impatto dell'agricoltura sulla qualita' del suolo e dell'acqua; i) conservazione del suolo; j) gestione razionale delle risorse idriche; k) attivita' congiunte di ricerca e monitoraggio, programmi e progetti comuni.
Accordo - art. 46
ARTICOLO 46 Cooperazione industriale Si promuoveranno in particolare: a) la cooperazione tra gli operatori economici delle Parti, anche tramite l'accesso del Libano alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese; b) l'ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato del Libano (compresa l'industria agroalimentare); c) la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell'iniziativa privata per stimolare l'espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati nazionale e di esportazione; d) lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale del Libano attraverso politiche piu' valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico; e) un migliore accesso ai mercati dei capitali per finanziare investimenti produttivi; f) lo sviluppo delle PMI migliorando in particolare: - i contatti tra le imprese, anche attraverso le reti e gli strumenti comunitari per la promozione della cooperazione e dei partenariato industriale; - l'accesso al credito per finanziare gli investimenti; - la disponibilita' delle informazioni e dei servizi di sostegno; - le risorse umane al fine di promuovere l'innovazione e l'avvio di progetti e di attivita' economici.
Accordo - art. 47
ARTICOLO 47 Promozione e tutela degli investimenti 1. La cooperazione punta ad incrementare i trasferimenti di capitali, di esperienze e di tecnologia verso il Libano, in particolare: a) predisponendo strumenti appropriati per individuare le possibilita' di investimento e i canali d'informazione sulla normativa in materia;, b) fornendo informazioni sui regimi europei d'investimento (assistenza tecnica, sostegno finanziario diretto, incentivi fiscali, assicurazioni sugli investimenti, ecc.) connessi agli investimenti all'estero e facendo in modo che il Libano possa usufruirne piu' agevolmente; c) valutando l'opportunita' di creare joint venture (specie a livello delle piccole e medie imprese), nonche', se del caso, di concludere accordi tra gli Stati membri e il Libano; d) istituendo meccanismi per la promozione degli investimenti; e) creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti tra le Parti, se del caso attraverso la conclusione, da parte del Libano e degli Stati membri, di acconti per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione. 2. La cooperazione puo' estendersi anche all'elaborazione e all'attuazione di progetti che dimostrino l'effettiva acquisizione e l'impiego delle tecnologie di base, l'uso delle norme, lo sviluppo delle risorse umane e la creazione di posti di lavoro nel paese.
Accordo - art. 48
ARTICOLO 48 Cooperazione in materia di normalizzazione e di valutazione della conformita' Le Parti collaborano al fine di: a) ridurre le differenze in termini di normalizzazione, di metrologia, di controllo della qualita' e di valutazione della conformita'; b) potenziare i laboratori libanesi; c) negoziare accordi di reciproco riconoscimento quando sussistano le necessarie condizioni; d) potenziare le istituzioni libanesi responsabili della normalizzazione, della qualita' e della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
Accordo - art. 49
ARTICOLO 49 Ravvicinamento delle legislazioni Le Parti fanno quanto in loro potere per ravvicinare le loro rispettive legislazioni onde agevolare l'attuazione del presente accordo.
Accordo - art. 50
ARTICOLO 50 Servizi finanziari Le Parti cooperano al fine di ravvicinare le loro norme e i loro standard, in particolare: a) sviluppare i mercati finanziari in Libano; b) migliorare i sistemi contabili, di audit, di vigilanza e di regolamentazione dei settori finanziari e la sorveglianza finanziaria in Libano.
Accordo - art. 51
ARTICOLO 51 Agricoltura e pesca La cooperazione si prefigge di: a) sostenere le politiche volte a diversificare la produzione; b) ridurre la dipendenza alimentare; c) promuovere un'agricoltura rispettosa dell'ambiente; d) moltiplicare i contatti tra imprese, gruppi e organizzazioni professionali di entrambe le Parti; e) fornire assistenza e formazione tecnica, sostegno alla ricerca agronomica, consulenze, inquadramento agricolo e formazione tecnica agli operatori del settore agricolo; f) armonizzare le norme fitosanitarie e veterinarie; g) promuovere lo sviluppo rurale integrato, potenziando in particolare i servizi di base e sviluppando le attivita' economiche collaterali, specie nelle regioni dove si sono eliminate le colture illecite; h) avviare una cooperazione tra le diverse zone rurali, nonche' scambi di esperienze e di know-how in materia di sviluppo rurale; i) sviluppare la pesca marittima e l'acquacoltura; j) sviluppare le tecniche di imballaggio, di magazzinaggio e di commercializzazione e migliorare i canali di distribuzione; k) sviluppare le risorse idriche agricole; l) sviluppare il settore forestale, specie per quanto riguarda il rimboschimento, la prevenzione degli incendi, i pascoli boschivi e la lotta contro la desertificazione; m) sviluppare la meccanizzazione agricola e le cooperative di servizi agricoli; n) potenziare il sistema di credito agricolo.
Accordo - art. 52
ARTICOLO 52 Trasporti La cooperazione si prefigge: a) la ristrutturazione e l'ammodernamento delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse; b) la definizione e l'applicazione di standard di funzionamento e di sicurezza paragonabili a quelli in vigore nella Comunita'; c) l'adeguamento alle norme comunitarie delle attrezzature tecniche per il trasporto multimodale, la containerizzazione e il trasbordo; d) il miglioramento del transito stradale, marittimo e multimodale e della gestione dei porti, degli aeroporti, del controllo del traffico marittimo e aereo, delle ferrovie e dei dispositivi di ausilio alla navigazione; e) la riorganizzazione e la ristrutturazione del trasporto di massa, compresi i trasporti pubblici.
Accordo - art. 53
ARTICOLO 53 Societa' dell'informazione e telecomunicazioni 1. Le Parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un elemento chiave della societa' moderna e sono di vitale importanza sia per lo sviluppo economico e sociale che per la societa' dell'informazione in espansione. 2. La cooperazione tra le Parti in questo settore prevede: a) un dialogo sui diversi aspetti della societa' dell'informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni; b) scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformita' e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni; c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e il perfezionamento delle nuove applicazioni in questi campi; d) la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla societa' dell'informazione; e) la partecipazione delle organizzazioni libanesi a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalita' gia' stabilite; f) l'interconnessione fra le reti e l'interoperativita' dei servizi telematici della Comunita' e del Libano; g) un dialogo finalizzato alla cooperazione normativa in materia di servizi internazionali, compresi gli aspetti inerenti alla protezione dei dati e della privacy.
Accordo - art. 54
ARTICOLO 54 Energia Gli aspetti prioritari della cooperazione sono i seguenti: a) promozione delle energie rinnovabili; b) promozione del risparmio energetico e dell'efficienza energetica, c) ricerca applicata relativa alle reti di banche dati che collegano gli operatori economici e sociali delle Parti; d) sostegno per l'ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunita' europea.
Accordo - art. 55
ARTICOLO 55 Turismo La cooperazione punta a: a) promuovere gli investimenti nel settore del turismo; b) migliorare le conoscenze del settore turistico e assicurare una maggiore coerenza delle politiche relative al turismo; c) promuovere una buona distribuzione stagionale del turismo; d) sottolineare l'importanza del patrimonio culturale per il turismo; e) assicurare che venga adeguatamente mantenuta l'interazione tra turismo e ambiente; f) rendere il turismo piu' concorrenziale migliorando gli standard e la professionalita'; g) intensificare gli scambi di informazioni; h) migliorare la formazione per quanto riguarda la gestione e gli altri aspetti dell'attivita' alberghiera; i) organizzare scambi di esperienze per garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo, segnatamente attraverso la divulgazione delle informazioni, le mostre, i congressi e le pubblicazioni in questo settore.
Accordo - art. 56
ARTICOLO 56 Cooperazione doganale 1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scambi. Esse istituiscono a tal fine un dialogo sulle questioni doganali. 2. La cooperazione riguarda in particolare: a) la semplificazione dei controlli e delle procedure di sdoganamento delle merci; b) la possibilita' di collegare i regimi di transito della Comunita' e del Libano; c) gli scambi di informazioni tra esperti e la formazione professionale; d) l'assistenza tecnica eventualmente necessaria. 3. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorita' amministrative delle Parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.
Accordo - art. 57
ARTICOLO 57 Cooperazione nel settore statistico La cooperazione in questo settore si prefigge di armonizzare le metodologie delle Parti e di utilizzare i dati, comprese le banche dati, in tutti i settori contemplati dal presente accordo che si prestino all'elaborazione di statistiche.
Accordo - art. 58
ARTICOLO 58 Tutela dei consumatori La cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i sistemi di tutela dei consumatori della Comunita' e del Libano, e in particolare di: a) migliorare la compatibilita' delle legislazioni in materia onde evitare gli ostacoli al commercio; b) istituire e sviluppare sistemi di reciproca informazione sui prodotti alimentari e industriali pericolosi creando inoltre i necessari collegamenti (sistemi di allarme rapido); c) organizzare scambi di informazioni e di esperti; d) attuare programmi di formazione e fornire assistenza tecnica.
Accordo - art. 59
ARTICOLO 59 Cooperazione volta a potenziare le istituzioni e lo Stato di diritto Le Parti ribadiscono l'importanza dello Stato di diritto e di un corretto funzionamento delle istituzioni amministrative a tutti i livelli, in particolare di quelle incaricate di applicare la legge e dell'apparato giudiziario. Un sistema giudiziario indipendente ed efficiente e una professione qualificate sono condizioni indispensabili al riguardo.
Accordo - art. 60
ARTICOLO 60 Riciclaggio del denaro 1. Le Parti riconoscono la necessita' di collaborare con impegno onde impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' criminali in generale e del traffico di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un'assistenza tecnica e amministrativa finalizzata all'istituzione e all'applicazione di norme efficaci, conformi agli standard internazionali, per combattere il riciclaggio del denaro.
Accordo - art. 61
ARTICOLO 61 Prevenzione e lotta contro la criminalita' organizzata 1. Le Parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalita' organizzata, segnatamente nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; corruzione; falsificazione di strumenti finanziari; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; traffico di anni da fuoco e di esplosivi; criminalita' informatica; auto rubate. 2. Le Parti collaborano strettamente per creare meccanismi e istituire norme appropriate. 3. Nell'ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartira' la necessaria formazione e si migliorera' l'efficienza delle autorita' e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalita', nonche' di definire misure atte a conseguire questi obiettivi.
Accordo - art. 62
ARTICOLO 62 Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite 1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti degli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo piu' efficace dei precursori. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano sui cinque principi di base enunciati nel 1998 nella sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS). 3. La cooperazione tra le Parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione delle normative e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione; formazione di personale; ricerca nel campo della droga; prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga. Le Parti possono concordare l'inclusione di altri settori.
Accordo - art. 63
ARTICOLO 63 Le Parti concordano i metodi di cooperazione nei settori contemplati dal presente titolo.
Accordo - art. 64
ARTICOLO 64 1. Tra le Parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse. 2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parita' di trattamento e l'integrazione sociale dei cittadini del Libano e della Comunita' che risiedono legalmente negli Stati ospiti. 3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi: a) alle condizioni di vita e di lavoro delle comunita' immigrate; b) all'emigrazione; c) all'immigrazione clandestina; d) ai programmi volti a promuovere la parita' di trattamento tra cittadini del Libano e della Comunita', la conoscenza delle reciproche culture e civilta', lo sviluppo della tolleranza e l'eliminazione delle discriminazioni.
Accordo - art. 65
ARTICOLO 65 1. Per consolidare la cooperazione tra le Parti in campo sociale, si intraprendono progetti e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse, volti in particolare a: a) migliorare le condizioni di vita, specialmente nelle zone piu' povere e in quelle dove risiedono gli sfollati; b) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, segnatamente attraverso l'istruzione e i mezzi di comunicazione; c) sviluppare e consolidare i programmi libanesi di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; d) migliorare il regime previdenziale e mutualistico; e) potenziare il sistema sanitario attraverso la cooperazione in materia di pubblica sanita' e di prevenzione, di sicurezza sanitaria, di formazione medica e di gestione; f) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani libanesi ed europei, operatori del settore giovanile, giovani rappresentanti delle ONG e altri esperti in materia di giovani residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza. 2. Le Parti avviano un dialogo su tutte le questioni di comune interesse, segnatamente i problemi sociali quali la disoccupazione, l'inserimento dei disabili, la parita' di trattamento fra uomini e donne, i rapporti di lavoro, la formazione professionale, la sicurezza e la salute sul lavoro.
Accordo - art. 66
ARTICOLO 66 I progetti di cooperazione possono essere realizzali in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti.
Accordo - art. 67
ARTICOLO 67 1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione culturale nei settori di mutuo interesse, nel rispetto delle reciproche culture, e avviano un dialogo culturale continuativo. La cooperazione in questo settore riguarda in particolare: a) la conservazione e il restauro del patrimonio storico e culturale (monumenti, siti, opere d'arte, libri rari e manoscritti, ecc.); b) gli scambi di mostre d'arte e di artisti; c) la formazione degli operatori culturali. 2. La cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi promuove, in particolare, le coproduzioni e la formazione. Le Parti si adoperano per favorire la partecipazione libanese alle iniziative comunitarie in questo campo. 3. Le Parti convengono di estendere al Libano i programmi culturali della Comunita' e degli Stati membri, nonche' le altre attivita' di comune interesse. 4. Le Parti promuovono inoltre la cooperazione culturale di natura commerciale, segnatamente attraverso progetti comuni (produzione, investimenti e commercializzazione), la formazione e gli scambi di informazioni. 5. Nel definire i progetti e i programmi di cooperazione e le attivita' congiunte, le Parti rivolgono particolare attenzione ai giovani, alle tecniche di espressione personale, alle questioni attinenti alla tutela del patrimonio, alla diffusione della cultura e alla comunicazione scritta o audiovisiva. 6. La cooperazione si svolge secondo le modalita' di cui all'articolo 42.
Accordo - art. 68
ARTICOLO 68 1. Le Parti concordano di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine: a) ciascuno degli Stati membri accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio del Libano su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali; b) il Libano accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalita', quando essi siano stati identificati come tali. Gli Stati membri e il Libano forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identita'. 2. Per quanto riguarda gli Stati membri dell'Unione europea, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate loro cittadine ai fini della Comunita' conformemente al trattato che istituisce la Comunita' europea. 3. Per quanto riguarda il Libano, tale obbligo si applica unicamente in relazione alle persone che devono essere considerate sue cittadine in conformita' del sistema giuridico libanese e di tutte le leggi pertinenti in materia di cittadinanza.
Accordo - art. 69
ARTICOLO 69 1. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti negoziano e concludono, su richiesta di una di esse, accordi bilaterali che stabiliscano obblighi particolari per la riammissione dei loro cittadini. Se una delle Parti lo ritiene necessario, tali accordi comprendono anche disposizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi. Detti accordi precisano le categorie di persone a cui si applicano queste disposizioni nonche' le modalita' della loro riammissione. 2. Al Libano viene fornita un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per applicare questi accordi.
Accordo - art. 70
ARTICOLO 70 Il Consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l'immigrazione clandestina.
Accordo - art. 71
ARTICOLO 71 1. Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione del Libano una cooperazione finanziaria da attuare secondo le procedure adeguate e con le risorse finanziarie richieste. 2. Una volta entrato in vigore il presente accordo, le procedure in questione vengono concordate tra le Parti mediante gli strumenti piu' adatti. 3. Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione puo' riguardare i seguenti aspetti: a) promozione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia; b) ricostruzione e ammodernamento delle infrastrutture economiche; c) promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici di posti di lavoro; d) adeguamento alle ripercussioni sull'economia libanese della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei settori economici interessati, segnatamente l'industria; e) misure di accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale, in particolare la riforma del regime previdenziale.
Accordo - art. 72
ARTICOLO 72 Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere il programma di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei, e in stretto coordinamento con le autorita' libanesi e gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunita' studiera' gli strumenti piu' adeguati per sostenere le politiche strutturali del Libano volte a ripristinare i principali equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all'accelerazione della crescita, migliorando nel contempo il benessere sociale della popolazione.
Accordo - art. 73
ARTICOLO 73 Per garantire l'adozione di un'impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall'attuazione progressiva del presente accordo, le Parti seguono con particolare attenzione l'andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunita' e il Libano nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V.
Accordo - art. 74
ARTICOLO 74 1. E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. 2. Il Consiglio di associazione esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Accordo - art. 75
ARTICOLO 75 1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo libanese, dall'altra. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo libanese, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno.
Accordo - art. 76
ARTICOLO 76 1. Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il Consiglio di associazione ha la facolta' di prendere decisioni nei casi ivi specificati. 2. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. 3. Le sue decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.
Accordo - art. 77
ARTICOLO 77 1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, e' istituito un Comitato di associazione incaricato dell'attuazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al comitato di associazione.
Accordo - art. 78
ARTICOLO 78 1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti del governo libanese, dall'altra. 2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Di norma, il Comitato di associazione si riunisce a turno nella Comunita' e in Libano.
Accordo - art. 79
ARTICOLO 79 1. Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. 2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti e sono vincolanti per queste ultime, che prendono le misure necessarie per la loro esecuzione.
Accordo - art. 80
ARTICOLO 80 Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione del presente accordo. Detti gruppi di lavoro o organismi fanno capo al Consiglio di associazione, che ne definisce il mandato.
Accordo - art. 81
ARTICOLO 81 Il Consiglio di associazione prende tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e il Parlamento libanese, nonche' tra il Comitato economico e sociale della Comunita' e la controparte libanese.
Accordo - art. 82
ARTICOLO 82 1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle Parti e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.
Accordo - art. 83
ARTICOLO 83 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Accordo - art. 84
ARTICOLO 84 1. Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: a) il regime applicato dal Libano nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa'; b) il regime applicato dalla Comunita' nei confronti del Libano non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o societa' libanesi.
Accordo - art. 85
ARTICOLO 85 Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione del presente accordo avra' l'effetto: a) di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta; b) di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale; c) di ostacolare il diritto di una Patte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza.
Accordo - art. 86
ARTICOLO 86 1. Le Parti prendono qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, puo' prendere le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per entrambe la Parti. 3. Nella scelta delle misure appropriata di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente accordo. Le Parti decidono inoltre che dette misure verranno prese in conformita' del diritto internazionale e saranno proporzionali alla violazione. Le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede.
Accordo - art. 87
ARTICOLO 87 Gli allegati 1 e 2 e i protocolli 1-5 costituiscono parte integrante del presente accordo.
Accordo - art. 88
ARTICOLO 88 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono il Libano, da una parte, e la Comunita', o gli Stati membri, o la Comunita' e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.
Accordo - art. 89
ARTICOLO 89 1. L'accordo e' concluso per un periodo illimitato. 2. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
Accordo - art. 90
ARTICOLO 90 Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio del Libano, dall'altra.
Accordo - art. 91
ARTICOLO 91 Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua araba, danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sara' depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Accordo - art. 92
ARTICOLO 92 1. Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. 2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. 3. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica libanese e l'accordo tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e il Libano, firmati a Bruxelles il 3 maggio 1977.
Accordo - art. 93
ARTICOLO 93 Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunita' ed il Libano, per "data di entrata in vigore del presente accordo" si intende, ai fini dei titoli II e IV del presente accordo e dei relativi allegati 1 e 2 e Protocolli da 1 a 5, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui a tali articoli, allegati e protocolli. Il testo che precede o copia certificata conforme all'originale depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio a Bruxelles. Bruxelles, addi' 29-07-2002 Per il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea C. STEKELENBURG Directeur General Fatto a Lussemburgo, addi' diciassette giugno duemiladue. Per la Repubblica italiana Per la Comunita' europea Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 1
ELENCO DEGLI ALLEGATI E DEI PROTOCOLLI ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del SA di cui agli articoli 3 e 18 ALLEGATO 2 proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 30 PROTOCOLLO 1 relativo al regime applicabile alle importazioni nella Comunita' dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all'articolo 10, paragrafo 1 PROTOCOLLO 2 relativo al regime applicabile alle importazioni in Libano dei prodotti agricoli originari della Comunita' di cui all'articolo 10, paragrafo 2 PROTOCOLLO 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunita' di cui all'articolo 10, paragrafo 3 ALLEGATO 1 relativo al regime applicabile alle impo- stazioni nella Comunita' di prodotti agricoli trasformati originari dal Libano ALLEGATO 2 relativo al regime applicabile alle impor- tazioni nel Libano di prodotti agricoli trasformati originati della Comunita' PROTOCOLLO 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa PROTOCOLLO 5 relativo all'assistenza amministrativa reciproca tra le autorita' amministrative nel settore doganale ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del SA di cui agli articoli 3 e 18 Codice SA 2905 43 (mannitolo) Codice SA 2905 44 (sorbitolo) Codice SA 2905 45 (glicerolo) Voce SA 3301 (oli essenziali) Codice SA 3302 10 (sostanze odorifere) Voci SA da 3501 a 3505 (sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle) Codice SA 3809 10 (agenti d'apprettatura o di finitura) Voce SA 3823 (alcoli grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali) Codice SA 3824 60 (sorbitolo non classificato altrove) Voci SA da 4101 a 4103 (cuoio e pelli) Voce SA 4301 (pelli da pellicceria gregge) Voci SA da 5001 a 5003 (seta greggia e cascami di seta) Voci SA da 5101 a 5103 (lana e peli di animali) Voci SA da 5201 a 5203 (cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato) Voce SA 5301 (lino greggio) Voce SA 5302 (canapa greggia)
Allegato 2
ALLEGATO 2 PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 30 1. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il Libano ratifichera' le revisioni delle seguenti convenzioni multilaterali sulla proprieta' intellettuale, di cui gli Stati membri e il Libano sono parti o che gli Stati membri applicano de facto: - convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (Arto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979); - convenzione di Berna per la protezione dalle opere letterarie e artistiche (riveduta a Parigi nel 1971 e modificata nel 1979); - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, modificato nel 1979). 2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, il Libano aderira' alle seguenti convenzioni multilaterali, di cui gli Stati membri sono parti o che gli Stati membri applicano de facto: - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989); - trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994); - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (Atto di Ginevra del 1991); - accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio, alleato 1C dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (TRIPs, Marrakesh 1994). Le Parti faranno il possibile per ratificare quanto prima le seguenti convenzioni multilaterali: - trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra, 1996); - trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996). 3. Il Consiglio di associazione puo' decidere di estendere l'applicazione del paragrafo I ad altre convenzioni multilatetali in questo campo.
Protocollo 1
PROTOCOLLO 1 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' DEI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DEL LIBANO DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1 1. Alle importazioni nella Comunita' dei seguenti prodotti, originari della Repubblica libanese, si applicano le seguenti condizioni. 2. I prodotti agricoli non elencati nel presente protocollo, originari della Repubblica libanese, vengono importati nella Comunita' in esenzione dai dazi doganali. 3. Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari vengono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo trascorso prima dell'entrata in vigore del presente accordo. Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 2
PROTOCOLLO 2 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALLE IMPORTAZIONI IN LIBANO DEI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo 3 - art. 1
PROTOCOLLO 3 SUGLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI TRA IL LIBANO E LA COMUNITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 3 ARTICOLO 1 Alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli trasformati originari del Libano si applicano i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell'allegato 1 del presente protocollo.
Protocollo 3 - art. 2
ARTICOLO 2 1. Alle importazioni in Libano di prodotti agricoli trasformati originari della Comunita' si applicano i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente indicati nell'allegato 2 del presente protocollo. 2. Per lo smantellamento tariffario a norma del paragrafo 1 si applica il calendario di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente accordo salvo diverse disposizioni dell'allegato 2 del presente protocollo.
Protocollo 3 - art. 3
ARTICOLO 3 Le riduzioni dei dazi doganali indicate negli allegati 1 e 2 si applicano sin dall'entrata in vigore dell'accordo sul dazio di base definito all'articolo 19 del presente accordo.
Protocollo 3 - art. 4
ARTICOLO 4 1. I dazi doganali applicati conformemente agli articoli 1 e 2 possono essere ridotti quando negli scambi tra la Comunita' e il Libano, vengano ridotte le imposte applicabili ai prodotti agricoli di base o quando dette riduzioni derivino da concessioni reciproche relative ai prodotti agricoli trasformati. 2. Per quanto riguarda i dazi applicati dalla Comunita', le riduzioni di cui al paragrafo 1 vengono calcolate rispetto all'elemento agricolo del dazio, che corrisponde ai prodotti agricoli effettivamente utilizzati per ottenere i prodotti agricoli trasformati in questione, e detratte dai dazi riscossi su questi prodotti agricoli di base. 3. La riduzione di cui al paragrafo 1, l'elenco dei prodotti corrispondenti e, se del caso, i contingenti tariffari entro cui si applica la riduzione vengono stabiliti dal Consiglio di associazione.
Protocollo 3 - art. 5
ARTICOLO 5 La Comunita' europea e il Libano si informano reciprocamente delle disposizioni amministrative prese per i prodotti contemplati dal presente protocollo. Dette disposizioni devono garantire lo stesso trattamento a tutte le parti interessate ed essere per quanto possibile semplici e flessibili.
Protocollo 3 - Allegato 1
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