LEGGE 29 dicembre 2004, n. 324

Type Legge
Publication 2004-12-29
Ultimo aggiornamento 2005-01-24
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 13 Attuazione 1. L'attuazione del presente protocollo e' affidata, da una parte, alle autorita' doganali del Libano e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee ed eventualmente alle autorita' doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'attuazione, tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Protocollo 5 - art. 14

ARTICOLO 14 Altri accordi 1. Tenuto conto delle competenze rispettive della Comunita' europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo: - non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali; - sono ritenute complementari con gli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Libano; - non pregiudicano le disposizioni che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione delle Comunita' europee e le autorita' doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare la Comunita'. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e il Libano qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo. 3. Le Parti contraenti si consultano nell'ambito del (Comitato ad hoc) istituito dal Consiglio di associazione a norma dell'articolo 12 dell'accordo di associazione per risolvere le questioni inerenti all'applicabilita' del presente protocollo.

Atto finale

ATTO FINALE I plenipotenziari: DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in seguito denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, in seguito denominata "la Comunita'", da una parte, e i plenipotenziari della REPUBBLICA LIBANESE, in seguito denominata "Libano", dall'altra, riuniti a Lussemburgo addi' 17/06/2002 per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo", hanno adottato, al momento della firma, i testi seguenti: l'accordo, gli allegati 1 e 2: ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agrico- li trasformati contemplati dai capitoli 25-97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 12 ALLEGATO 2 Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 38 e i protocolli nn. 1-5: PROTOCOLLO N. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' dei prodotti agricoli originari del Libano di cui all'art. 14, paragrafo 1 PROTOCOLLO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Libano dei prodotti agricoli originari della Comu- nita' di cui all'art. 14, paragrafo 2 PROTOCOLLO N. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra il Libano e la Comunita' di cui all'art. 14, para- grafo 3 ALLEGATO 1 relativo al regime applicabile all'im- portazione nella Comunita' dei prodot- ti agricoli trasformati originari del Libano ALLEGATO 2 relativo al regime applicabile all'im- portazione in Libano dei prodotti agri- coli trasformati originari della Comu- nita' PROTOCOLLO N. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodot- ti originari" e ai metodi di cooperazione ammini- strativa PROTOCOLLO N. 5 relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Dichiarazioni comuni

I plenipotenziari degli Stati membri, della Comunita' e del Libano hanno inoltre adottato le dichiarazioni seguenti, allegate al presente atto finale: DICHIARAZIONI COMUNI Dichiarazione comune relativa al preambolo dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 3 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 14 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 27 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 28 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 35 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 38 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 47 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'accordo Dichiarazione comune relativa ai lavoratori (articolo 65 dell'accordo) Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 86 dell'accordo Dichiarazione comune relativa ai visti DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA Dichiarazione della Comunita' europea relativa alla Turchia Dichiarazione della Comunita' europea relativa all'articolo 35 dell'accordo DICHIARAZIONI COMUNI DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PREAMBOLO DELL'ACCORDO Le Parti riconoscono che le misure di adeguamento e di ristrutturazione dell'economia libanese prese nell'ambito della liberalizzazione degli scambi tra di esse possono incidere sulle risorse di bilancio e sul ritmo della ricostruzione del Libano. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 3 DELL'ACCORDO Le Parti ribadiscono l'intenzione di contribuire ad una soluzione equa, globale e duratura del conflitto in Medio Oriente. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 14 DELL'ACCORDO Le Parti decidono di negoziare ulteriori concessioni reciproche, nell'interesse di entrambe, per quanto riguarda gli scambi di pesce e di prodotti della pesca, onde concordarne le modalita' specifiche entro e non oltre due anni dalla firma del presente accordo. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 27 DELL'ACCORDO Le Parti ribadiscono l'intenzione di vietare le esportazioni di rifiuti tossici; la Comunita' europea conferma inoltre che intende aiutare il Libano a risolvere i problemi legati a detti rifiuti. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 28 DELL'ACCORDO Considerati i tempi necessari per creare zone di libero scambio tra il Libano e gli altri paesi mediterranei, la Comunita' s'impegna ad esaminare con favore le eventuali richieste di applicazione anticipata del cumulo diagonale con questi paesi. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 35 DELL'ACCORDO L'avvio della cooperazione di cui all'articolo 35, paragrafo 2 e' subordinata all'entrata in vigore di una legge libanese sulla concorrenza e all'entrata in funzione dell'autorita' responsabile della sua applicazione. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 38 DELL'ACCORDO Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know-how. Le disposizioni dell'articolo 38 non possono essere interpretate come un obbligo per le Parti di aderire a convenzioni internazionali non elencate all'allegato 2. La Comunita' fornisce alla Repubblica libanese l'assistenza tecnica necessaria per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 38. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 47 DELL'ACCORDO Le Parti riconoscono la necessita' di modernizzare il settore produttivo libanese per adeguarlo maggiormente alla situazione dell'economia internazionale ed europea. La Comunita' potra' aiutare il Libano ad attuare un programma di sostegno nei settori industriali che devono essere ristrutturati e ammodernati onde sormontare le difficolta' che potrebbe comportare la liberalizzazione degli scambi, in particolare lo smantellamento tariffario. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 60 DELL'ACCORDO Le Parti convengono che le norme stabilite dalla task force Azione finanziaria (FATF) rientrano nelle norme internazionali di cui al paragrafo 2. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI LAVORATORI (ARTICOLO 65 DELL'ACCORDO) Le Parti riaffermano l'importanza che attribuiscono all'equo trattamento dei lavoratori stranieri legalmente occupati sul loro territorio. Gli Stati membri si dichiarano disposti a negoziare, qualora il Libano ne faccia richiesta, accordi bilaterali relativi alle condizioni di lavoro, alla retribuzione, al licenziamento e ai diritti previdenziali dei lavoratori libanesi legalmente occupati nei loro territori. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 67 DELL'ACCORDO Le Parti dichiarano che riserveranno particolare attenzione alla protezione, alla conservazione e al restauro di siti e monumenti. Esse decidono di collaborare per riportare in Libano gli elementi del suo patrimonio culturale usciti illegalmente dal paese dal 1974 in poi. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 86 DELL'ACCORDO (a) Ai fini della corretta interpretazione e dell'applicazione pratica dell'accordo, le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 86 si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo adopera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste: - in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale oppure - nell'inosservanza dell'elemento essenziale dell'accordo di cui all'articolo 2. (b) Le parti convengono che per "misure appropriate" di cui all'articolo 86 si intendono le misure prese in conformita' del diritto internazionale. Qualora una Parte adotti una misura in casi particolarmente urgenti in applicazione dell'articolo 86, l'altra Parte puo' invocare la procedura di composizione delle controversie. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AI VISTI Le Parti decidono di agevolare e di accelerare per quanto possibile il rilascio di visti alle persone in buona fede che collaborano all'attuazione dell'accordo, quali operatori commerciali, investitori, docenti universitari, tirocinanti e funzionari dello' Stato; questa disposizione potra' eventualmente essere estesa ai parenti di primo grado delle persone legalmente residenti sul territorio dell'altra Parte. DICHIARAZIONI DELLA COMUNITA' EUROPEA DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA RELATIVA ALLA TURCHIA La Comunita' fa presente che l'unione doganale in vigore tra la Comunita' e la Turchia impone a questo paese di allinearsi, nei confronti dei paesi non membri della Comunita', alla tariffa doganale comune nonche', progressivamente, al regime doganale preferenziale della Comunita', prendendo le disposizioni del caso e negoziando accordi reciprocamente vantaggiosi con i paesi in questione. La Comunita' invita pertanto il Libano ad avviare quanto prima negoziati con la Turchia. DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA RELATIVA ALL'ARTICOLO 35 DELL'ACCORDO La Comunita' dichiara che, nell'ambito dell'articolo 35, paragrafo 1, valutera' tutte le pratiche incompatibili con detto articolo secondo i criteri derivanti dalle norme contenute negli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunita' europea, compreso il diritto derivato. Parte di provvedimento in formato grafico Fatto a Lussemburgo, addi' diciassette giugno duemiladue. Per la Repubblica italiana Per la Comunita' europea

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