LEGGE 29 dicembre 2004, n. 322

Type Legge
Publication 2004-12-29
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

Entrata in vigore del provvedimento: 21/1/2005

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia sulla cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, fatto a Jakarta il 18 febbraio 1997.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 del Memorandum stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 24.450 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Martino, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Memorandum - art. 1

Allegato MEMORANDUM D'INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL DIPARTIMENTO DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA SULLA COOPERAZIONE NEI SETTORI DEGLI IMPIANTI, DELLA LOGISTICA E DELL'INDUSTRIA PER LA DIFESA Il Ministero della Difesa della Repubblica italiana e Dipartimento della Difesa e della Sicurezza della Repubblica di Indonesia in seguito chiamati «Parti», al fine di sviluppare amichevoli rapporti tra i due Paesi; considerato il comune interesse a promuovere la cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa; riconosciuto che una piu' stretta collaborazione in questi settori sarebbe vantaggiosa per entrambe le Parti, oltre che per entrambe le industrie per la difesa; desiderando trarre dei benefici dalle proprie capacita' tecnologiche e industriali e volendo promuovere la cooperazione tra le proprie industrie; disposti a favorire la cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa in conformita' a leggi internazionali e a leggi e regolamenti in vigore nei rispettivi Stati, Hanno concordato quanto segue: Art. 1. S c o p o Scopo del presente Memorandum d'Intesa e' favorire la cooperazione bilaterale nel settore degli impianti, della logistica e dell'industria per la difesa, in conformita' alle rispettive leggi e ai rispettivi regolamenti nazionali. Per raggiungere questo scopo e nel reciproco interesse nazionale, le parti si impegneranno a promuovere la cooperazione reciproca con particolare riferimento alla logistica della difesa oltre che all'approvvigionamento e alla produzione di impianti per la difesa.

Memorandum - art. 2

Art. 2. Forme di cooperazione La cooperazione nei settori degli impianti, della logistica e dell'industria della difesa, trattata nel presente Memorandum d'Intesa, puo' comprendere le seguenti forme: cooperazione nel settore dell'uso e della gestione di impianti della difesa; cooperazione nel trasferimento di articoli, impianti e servizi della difesa; cooperazione sull'addestramento per la logistica; ricerca e sviluppo, insieme, oltre alla produzione di oggetti di interesse comune; cooperazione per le esportazioni a terzi oltre che approvvigionamento reciproco di impianti per la difesa; scambio di informazioni e dati sulla logistica e sull'industria per la difesa; scambio di seminari e riunioni miste sulla logistica e sull'industria per la difesa; altre aree di cooperazione come stabilito di comune accordo da entrambe le Parti.

Memorandum - art. 3

Art. 3. Disposizioni di attuazione Su richiesta, le Parti stabiliranno particolari disposizioni di attuazione riguardanti specifici aspetti di questa cooperazione.

Memorandum - art. 4

Art. 4. Comitato misto 1) Allo scopo di avviare, coordinare e controllare le attivita' eseguite nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa, sara' istituito un Comitato Misto italo-indonesiano sui settori degli impianti, la logistica e l'industria della Difesa, di seguito chiamato «Comitato Misto». Il Comitato Misto discutera' i diversi aspetti di questa cooperazione. 2) Il Comitato Misto sara' composto da non piu' di sette rappresentanti ufficiali di ciascuna Parte. Il Comitato Misto sara' co-presieduto dal Segretario Generale della Difesa del Ministero della Difesa della Repubblica italiana e dal Direttore Generale per i Materiali, le Strutture e i Servizi del Dipartimento di Difesa e Sicurezza della Repubblica di Indonesia. 3) Il Comitato Misto puo' istituire dei sotto-comitati per affrontare in maniera efficace specifici progetti di interesse comune. 4) Il Comitato Misto si incontrera', in linea di massima, una volta l'anno, alternativamente in Indonesia e in Italia. La data, la sede e l'agenda saranno concordate dai due Presidenti. 5) I punti di contatto delle Parti saranno il Terzo reparto dell'Ufficio del Segretario Generale della difesa, per l'Italia, e l'Ufficio per le Relazioni Pubbliche e la Cooperazione estera del Dipartimento della Difesa e della Sicurezza, per l'Indonesia. 6) Gli incarichi del Comitato Misto saranno: (a) identificare potenziali aree di cooperazione nel settore degli impianti e della logistica della difesa oltre che in quello industriale; (b) proporre e discutere argomenti di comune interesse; (c) avviare e organizzare le attivita' di cooperazione definite nell'articolo 2; (d) controllare e rivedere le diverse attivita' iniziate nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa; (e) consigliare disposizioni di attuazione, quando e se richiesto; (f) proporre e prendere in considerazione possibili emendamenti al presente Memorandum d'Intesa.

Memorandum - art. 5

Art. 5. Impegni contrattuali 1) Le Parti informeranno le rispettive industrie per la Difesa di principi di base del presente Memorandum d'Intesa. 2) Per quanto riguarda i contratti conclusi in relazione al presente Memorandum d'Intesa, ogni Parte, nell'ambito delle proprie responsabilita', fara' tutto il possibile affinche' i Contraenti adempiano gli obblighi contrattuali assunti.

Memorandum - art. 6

Art. 6. Supporto reciproco 1) Se una Parte intende acquistare impianti per la Difesa da una ditta fornitrice dello Stato dell'altra Parte, e richiede le relative informazioni, l'altra Parte fara' del proprio meglio per collaborare attraverso il Comitato Misto o i due Presidenti. 2) Se dovesse essere firmato un contratto per gli impianti per la Difesa: (a) si dovranno considerare la compensazione e i contro-acquisti; (b) la Parte acquirente otterra' l'appoggio completo dell'Ufficio di Garanzia della Qualita' dell'altra Parte a condizioni simili a quelle applicate per le proprie Forze Armate. 3) per l'addestramento del proprio personale (compresi gli, aspetti connessi con l'uso, oltre alla manuntenzione), la Parte acquirente ricevera' il supporto dell'altra Parte in termini concordati insieme, al fine di facilitare l'entrata in servizio dell'impianto per la difesa acquistato.

Memorandum - art. 7

Art. 7. Assegnazioni di bilancio Ogni Parte sosterra' le proprie spese connesse all'attuazione del presente accordo nell'ambito delle proprie assegnazioni finanziarie.

Memorandum - art. 8

Art. 8. Proprieta' intellettuale I diritti e gli impegni di ogni Parte nel campo della proprieta' intellettuale, dei diritti d'autore nel proprio territorio, della consegna di licenze di produzione, di vendita a terzi e protezione del brevetto relativo all'innovazione o allo sviluppo elaborato nell'ambito dei progetti bilaterali, saranno definiti nelle disposizioni di attuazione.

Memorandum - art. 9

Art. 9. Segretezza Sino alla determinazione di un Accordo generale sulla Sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica di Indonesia, saranno applicate le seguenti regole: (a) le Parti si impegnano a proteggere le informazioni classificate alle quali possono accedere nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa conformemente alle proprie leggi e ai regolamenti nazionali; (b) le informazioni e gli impianti classificati vengono forniti solo attraverso canali ufficiali o tramite canali concordati dagli uffici di sicurezza delle Parti designate, queste informazioni e questi impianti sono etichettati con l'indicazione del livello di classificazione e dello Stato di origine, come segue:

ITALIANO INDONESIANO INGLESE

(c) Tutti gli impianti e le informazioni ricevute nell'ambito del presente Memorandum d'Intesa non saranno trasferite, rivelate o rilasciate, direttamente o indirettamente, su base temporanea o permanente, a terzi o a persone non autorizzate o a entita' senza un precedente consenso scritto della Parte originante.

Memorandum - art. 10

Art. 10. V i s i t e Le visite dei rappresentanti italiani o indonesiani nello Stato dell'altra Parte avverranno in conformita' alle leggi e ai regolamenti in vigore nello Stato della Parte ospitante. Ogni richiesta di visita sara' presentata attraverso canali ufficiali e sara' soggetta all'autorizzazione della relativa autorita' dello Stato della Parte ospitante. Conterra' i dati del personale richiedente, il nome dell'ufficio o della ditta, lo scopo e la durata della visita, oltre al nulla osta di segretezza in possesso del visitatore, come stabilito dai regolamenti dello Stato della Parte di origine.

Memorandum - art. 11

Art. 11. Risoluzione delle dispute 1) Nel caso di una disputa riguardante l'interpretazione e l'attuazione del presente Memorandum d'Intesa, entrambe le Parti avranno dei colloqui a livello di Comitato Misto al fine di risolvere in modo amichevole la disputa. 2) Nel caso non si arrivi ad una soluzione a questo livello, entrambi i Presidenti del Comitato Misto riferiranno l'argomento alle Parti, se necessario attraverso canali ufficiali.

Memorandum - art. 12

Art. 12. Entrata in vigore, emendamenti e termine 1) Il presente Memorandum d'Intesa entrera' in vigore alla data del ricevimento della seconda notifica con la quale le Parti comunicheranno ufficialmente l'adempimento delle rispettive procedure di ratifica e rimarra' in vigore per un periodo di cinque (5) anni. A meno di recesso da parte di una delle Parti, in accordo a quanto stabilito al paragrafo 3 di questo articolo, il Memorandum d'Intesa stesso di riterra' rinnovato per un periodo di ulteriori cinque anni. 2) Puo' essere emendato in ogni momento con il consenso scritto delle Parti. 3) Puo' essere risolto in ogni momento da entrambe le Parti dandone notifica (180) centottanta giorni prima. 4) Il termine del Memorandum d'Intesa non influenzera' la validita' o la durata di qualsiasi contratto in corso conluso nel suo ambito.

Memorandum - art. 13

Art. 13. Protezione e termine Le rispettive responsabilita' di entrambe le Parti nel campo della sicurezza, protezione e trasferimento del materiale e delle informazioni ricevute, come definite negli articoli 8, 9, e 11, continueranno a sussistere anche dopo il termine del presente Memorandum d'Intesa. A testimonianza di cio' i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa. Firmato a Jakarta, il 18 febbraio 1997 in due originali in lingua italiana, indonesiana e inglese e tutti i testi sono ugualmente autentici. In caso di divergenze di interpretazione, prevarra' il testo in inglese. Per il Ministero della difesa della Repubblica italiana Andreatta Per il Dipartimento della difesa e della sicurezza della Repubblica di Indonesia Edi' Sudradjat

Memorandum

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.