LEGGE 19 gennaio 2005, n. 1

Type Legge
Publication 2005-01-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 20/1/2005

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalita' della Croce Rossa italiana, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato

Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 276. All'articolo 1, al comma 1, la lettera d-ter) sostituita dalla seguente: "d-ter) svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dallo statuto della Croce Rossa italiana". ((. . .)) All'articolo 3: al comma 1, capoverso 3), numero I): alla lettera a), le parole: "i soci attivi; il quale" sono sostituite dalle seguenti: "i soci attivi, il quale"; alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: "nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice e le revisioni statutarie, l'Assemblea nazionale e' integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali"; alla lettera d), le parole: "in seduta permanente" sono soppresse e le parole: "riferisce dei controlli" sono sostituite dalle seguenti: "riferisce sui controlli"; al comma 1, capoverso 3), numero II), lettera c), le parole: "il consiglio e' integrato da un rappresentante designato dal presidente della Giunta regionale, che assiste alle sedute senza diritto di voto;" sono soppresse. All'articolo 5: al comma 1, capoverso, dopo le parole: "da euro cinquecento a" e' inserita la seguente: "euro"; dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Al terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, le parole: "Ha altresi' l'obbligo" sono sostituite dalle seguenti: "L'Associazione della C.R.I. ha altresi' l'obbligo""; al comma 2, le parole da: "; tale qualita" fino alla fine del comma sono soppresse. All'articolo 6, al comma 2, la parola: "elettive", ovunque ricorra, e' soppressa. All'articolo 7, al comma 1, le parole da: "decreto-legge" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

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