LEGGE 10 febbraio 2005, n. 23

Type Legge
Publication 2005-02-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 3/3/2005

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale del 2001 sul caffe', con Allegato, adottato a Londra il 28 settembre 2000.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 45 dell'Accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accord

ACCORD INTERNATIONAL DE 2001 SUR LE CAFE' Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

Traduzione non ufficiale ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 2001 SUL CAFFE' I Governi Parte del presente Accordo Riconoscendo l'eccezionale importanza del caffe' per le economie di molti paesi che dipendono in gran parte da questa merce per i loro proventi di esportazione e, di conseguenza. l'importanza di continuare i loro programmi di sviluppo sociale ed economico; Riconoscendo l'importanza del settore caffeario, unica fonte di reddito per milioni di persone, in particolare nei paesi in via di sviluppo, e tenendo conto del fatto che, in molti di questi paesi, la produzione avviene per mezzo di piccole aziende agricole a conduzione familiare; Riconoscendo la necessita' d'incoraggiare la valorizzazione delle risorse produttive, nonche' di promuovere e di mantenere il lavoro ed il reddito nell'industria caffearia dei Paesi membri , ottenendovi salari equi, un livello di vita piu' elevato e migliori condizioni di lavoro; Considerando che una stretta cooperazione internazionale nel settore del commercio di caffe' favorira' la diversificazione e l'espansione dell'economia dei paesi produttori di caffe' e contribuira' a migliorare le relazioni politiche ed economiche fra paesi esportatori e paesi importatori di caffe', nonche' ad accrescere il consumo di caffe'; Riconoscendo l'opportunita' di evitare squilibri fra la produzione ed il consumo, tali da dare luogo a forti fluttuazioni dei prezzi, pregiudizievoli sia per i produttori come pure per i consumatori; In considerazione del rapporto esistente fra una stabile commercializzazione del caffe' e la stabilita' dei mercati di prodotti manufatti; Prendendo nota dei vantaggi ottenuti grazie alla cooperazione internazionale suscitata dall'attuazione degli Accordi internazionali del 1962, 1968, 1976, 1983 e 1994 sul caffe', Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Obiettivi Gli obiettivi del presente Accordo sono: (1) promuovere la cooperazione internazionale su questioni relative al caffe'; (2) fornire un'istanza per consultazioni intergovernative e negoziati , se del caso su questioni relative al caffe' e sulle modalita' per ottenere un equilibrio ragionevole fra l'offerta e la domanda mondiale su una base atta a garantire adeguate forniture di caffe', a prezzi equi, ai consumatori ed ai mercati del caffe' con prezzi remunerativi per i produttori e tali da determinare a lungo termine l'equilibrio fra produzione e consumo; (3) costituire un'istanza per consultazioni su questioni relative al caffe' con il settore privato; (4) agevolare l'espansione e la trasparenza del commercio di caffe' internazionale; (5) fungere da centro per la raccolta, la divulgazione e la pubblicazione di informazioni economiche e tecniche, di statistiche e studi, nonche' di elementi di ricerca e sviluppo in su questioni relative al caffe', e promuovere queste attivita'; (6) incoraggiare i Membri a sviluppare un'economia sostenibile del caffe'; (7) promuovere, incoraggiare ed accrescere il consumo di caffe'; (8) analizzare e guidare la preparazione di progetti, nell'interesse dell'economia caffearia mondiale , per poi sottoporli agli organismi donatori o di finanziamento, come opportuno; (9) Promuovere la qualita'; e (10) Promuovere i programmi di formazione e d'informazione destinati a facilitare il trasferimento, verso i Membri, di tecnologie appropriate per il caffe'.

Accordo-art. 2

Articolo 2. Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Caffe' significa il seme e la ciliegia della pianta del caffe', sia che si tratti di caffe' pergamenato, di caffe' verde, o di caffe' torrefatto, ivi compreso il caffe' macinato, il caffe' decaffeinato, il caffe' liquido ed il caffe' solubile. Il Consiglio, al piu' presto dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, passa in rassegna i fattori di conversione per i tipi di caffe' enumerati ai capoversi (d), (e), (f) e (g) di seguito. Tre anni dopo, esso procede ad un esame analogo: Dopo ciascuno di questi esami, il Consiglio, con una maggioranza ripartita di due terzi dei voti, determina e pubblica i fattori di conversione appropriati. Prima dell'esame iniziale, e qualora il Consiglio non sia in grado di deliberare, i fattori di conversione sono quelli utilizzati nell'Accordo internazionale del 1994 sul Caffe' i quali sono enumerati all'Allegato I del presente Accordo. Fatte salve tali disposizioni, i termini in appresso avranno il seguente significato: (a) <> significa qualsiasi caffe' in seme, decorticato, prima della torrefazione; (b) ciliegia di caffe' essiccata significa il frutto essiccato della pianta del caffe', l'equivalente in caffe' verde delle ciliegie di caffe' essiccate si ottiene moltiplicando per 0.50 il peso netto delle ciliegie essiccate; (c) caffe' pergamenato significa il seme di caffe' verde avvolto nel pergamino; l'equivalente di caffe' verde del caffe' pergamenato si ottiene moltiplicando per 0.80 il peso netto del caffe' pergamenato; (d) caffe' torrefatto significa il caffe' verde torrefatto ad un qualsiasi grado e comprende il caffe' macinato; (e) caffe' decaffeinato significa il caffe' verde, torrefatto o solubile, dopo estrazione della caffeina; (f) Caffe' liquido significa i solidi solubili in acqua, ottenuti a partire dal caffe' torrefatto e presentati sotto forma liquida; (g) Caffe' solubile significa i solidi disidratati e solubili in acqua, ottenuti a partire dal caffe' torrefatto; (2) Sacco significa un quantitativo di 60 chilogrammi pari a 132,276 libbre di caffe' verde; tonnellata significa la tonnellata metrica pari a 2.204,6 libbre; la libbra equivale a 453, 597 grammi. (3) "Annata caffearia" significa il periodo di dodici mesi che va dal 1° ottobre al 30 settembre. (4) Organizzazione significa l'Organizzazione internazionale del caffe'; Consiglio significa il Consiglio internazionale del Caffe'. (5) Parte Contraente significa un Governo o un'organizzazione intergovernativa di cui al paragrafo 3) dell'Articolo 4, che ha depositato uno strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di applicazione provvisoria del presente Accordo in conformita' alle disposizioni degli Articoli 44 e 45, o che vi ha aderito, secondo le disposizioni dell'Articolo 46. (6) Membro significa una Parte contraente; il territorio o i territori designati che sono stati dichiarati Membro separato a norma dell'Articolo 5; oppure due o piu' Parti contraenti o territori designati o piu' Parti contraenti e territori designati che fanno parte dell'Organizzazione in qualita' di gruppo Membro, a norma dell'Articolo 6. (7) Membro esportatore o paese esportatore significa, rispettivamente un Membro o un paese esportatore netto di caffe', vale a dire un Membro o paese le cui esportazioni superano le importazioni. (8) Membro importatore o paese importatore significa rispettivamente un Membro o un paese importatore netto di caffe', ossia un Membro o un paese le cui importazioni superano le esportazioni. (9) Maggioranza ripartita semplice significa una votazione che richiede piu' della meta' dei Membri esportatori presenti e votanti e piu' della meta' dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti conteggiati separatamente. (10) Maggioranza ripartita di due terzi significa una votazione che richiede piu' di due terzi dei voti espressi dai Membri esportatori presenti e votanti e piu' di due terzi dei voti espressi dai Membri importatori presenti e votanti conteggiati separatamente. (11) Entrata in vigore significa, salvo indicazione contraria, la data alla quale l'Accordo entra in vigore in via provvisoria o definitiva.

Accordo-art. 3

Articolo 3. Impegni generali dei Membri (1) I Membri si impegnano ad adottare ogni misura necessaria che consenta loro di adempiere agli obblighi prescritti nei loro confronti dal presente Accordo ed a cooperare pienamente tra di loro per conseguire la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo; i Membri s'impegnano in particolare a fornire tutte le informazioni necessarie per agevolare il funzionamento dell'Accordo. (2) I Membri riconoscono che i certificati di origine sono una fonte importante d'informazioni sugli scambi di' caffe'. I Membri esportatori pertanto si assumono la responsabilita' di vigilare affinche' i certificati di origine siano correttamente rilasciati ed utilizzati ad ogni buon fine, secondo la regolamentazione stabilita dal Consiglio. (3) I Membri riconoscono inoltre che le informazioni sulle riesportazioni sono ugualmente importanti per procedere ad una appropriata analisi dell'economia caffearia mondiale. Di conseguenza, i membri importatori si impegnano a fornire informazioni regolari e precise sulle riesportazioni, nella forma e nei modi determinati dal Consiglio.

Accordo-art. 4

ARTICOLO 4. Membri dell'Organizzazione (1) Ciascuna parte contraente costituisce con quei territori ai quali si applica il presente Accordo ai sensi del paragrafo 1 dell'Articolo 48, un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, salvo quanto disposto dagli Articoli 5 e 6. (2) Un Membro puo' cambiare la sua categoria di adesione in condizioni da stabilirsi dal Consiglio. (3) Qualsiasi riferimento nel presente Accordo ad un Governo sara' interpretato nel senso di includere un riferimento alla Comunita' europea o a qualsiasi organizzazione intergovernativa avente analoghe responsabilita', per quanto riguarda la negoziazione, la conclusione e l'attuazione di accordi internazionali, in particolare degli accordi sui prodotti di base. (4) Tale organizzazione intergovernativa non dispone di un proprio voto, tuttavia, in caso di votazione su questioni di sua competenza, essa e' autorizzata a disporre dei voti dei suoi Stati Membri, ed essa li esprime in blocco. In questi casi, gli Stati membri dell'organizzazione intergovernativa non sono autorizzati ad esercitare individualmente il loro diritto di voto. (5) Tale organizzazione intergovernativa non e' eleggibile al Comitato esecutivo ai sensi del paragrafo (1) dell'articolo 17, ma puo' partecipare ai dibattiti del Comitato Esecutivo sulle questioni di sua competenza. In caso di voto su questioni di sua competenza ed in deroga al disposto del paragrafo (1) dell'Articolo 20, i voti di cui gli Stati Membri sono autorizzati a disporre nel Comitato esecutivo , possono essere espressi in blocco da uno qualsiasi dei medesimi Stati Membri.

Accordo-art. 5

ARTICOLO 5. Partecipazione separata di territori designati Ogni Parte Contraente importatrice netta di caffe' puo' ad ogni momento , per mezzo della notifica prevista al paragrafo 2 dell'Articolo 49, dichiarare che partecipa all'Organizzazione, indipendentemente da ogni territorio tra quelli di cui assicura la rappresentanza internazionale e che sono esportatori netti di caffe'. In questo caso il territorio metropolitano ed i suoi territori non designati costituiscono un solo ed unico Membro mentre i territori designati hanno, individualmente o collettivamente, secondo i termini della notifica, la qualita' di Membro distinto.

Accordo-art. 6

ARTICOLO 6. Partecipazione in gruppo 1) Due o piu' Parti Contraenti che sono esportatrici nette di caffe' possono dichiarare mediante una notifica indirizzata al Consiglio ed al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto del deposito dei loro rispettivi strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di attuazione provvisoria o di adesione, che esse sono Membri dell'Organizzazione come gruppo. Puo' far parte di tale gruppo un territorio al quale il presente Accordo si applica in forza del paragrafo 2 dell'articolo 48, se il governo dello Stato che ne cura le relazioni internazionali ha trasmesso la notifica di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 48. Tali Parti Contraenti e tali territori designati devono soddisfare le seguenti condizioni: a) dichiararsi disposti ad accettare la responsabilita' sia individuale che collettiva, del rispetto degli obblighi del gruppo; b) successivamente provare in forma soddisfacente per il Consiglio: i) che il gruppo dispone dell'organizzazione necessaria per l'applicazione di una politica comune in materia di caffe' e che hanno i mezzi per adempiere, unitamente ad altri membri del gruppo, agli obblighi ad essi imposti dal presente Accordo; ii) che essi hanno una politica commerciale ed economica comune o coordinata in materia di caffe' ed una politica monetaria e finanziaria coordinata, e che dispongono degli organi occorrenti per l'applicazione di dette politiche, in modo che il Consiglio abbia la garanzia che il gruppo membro e' in grado di conformarsi a tutti gli obblighi collettivi che ne derivano. 2) Ogni gruppo Membro riconosciuto ai sensi dell'Accordo Internazionale del 1994 sul caffe' continua ad essere riconosciuto come gruppo salvo se notifica al Consiglio che non desidera piu' essere riconosciuto in quanto tale. 3) I1 gruppo Membro costituisce un solo e medesimo Membro dell'Organizzazione, rimanendo tuttavia inteso che ciascun membro del gruppo sara' trattato come Membro distinto per le questioni di competenza delle seguenti disposizioni: a) Articoli 11 e 12; e b) Articolo 51. 4) Le Parti Contraenti ed i territori designati che entrano a far parte dell'Organizzazione in quanto gruppo indicano il governo o l'organizzazione che li rappresenta al Consiglio per le questioni di cui tratta il presente Accordo, ad eccezione di quelle enumerate al paragrafo 3) del presente Articolo. 5)Il diritto di voto del gruppo si esercita come segue: a) Il gruppo Membro ha, come cifra di base, lo stesso numero di voti di un solo Paese Membro entrato a titolo individuale nell'Organizzazione. Il Governo o l'organizzazione che rappresenta il gruppo riceve tali voti e ne dispone; b) se la questione posta ai voti rientra nel quadro delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, i diversi membri del Gruppo possono disporre separatamente dei voti ad essi attribuiti dal paragrafo 3 dell'articolo 13, come se ciascuno di essi fosse un membro individuale dell'Organizzazione, tranne che per i voti di base che rimangono in tal caso assegnati al governo o all'organizzazione che rappresenta il gruppo. 6) Ogni Parte Contraente o territorio designato che fa parte di un gruppo Membro puo', mediante una notifica indirizzata al Consiglio, ritirarsi dal gruppo e divenire Membro in proprio. Il ritiro ha effetto dalla data di ricezione della notifica da parte del Consiglio. Quando una delle Parti di un gruppo Membro si ritira da esso, o cessa di partecipare all'Organizzazione, gli altri membri del gruppo possono chiedere al Consiglio di mantenere il gruppo ; il gruppo continua a sussistere, salvo nel caso in cui il Consiglio respinga la domanda. In caso di scioglimento del gruppo membro, ciascuno dei suoi ex-membri diviene Membro a se' stante. Un Membro che ha cessato di appartenere ad un gruppo non puo' ridivenire membro di un gruppo qualsiasi finche' il presente Accordo rimane in vigore. 7) Ogni Parte Contraente che desidera far parte di un gruppo Membro dopo l'entrata in vigore del presente Accordo , puo' farlo previa notifica al Consiglio, a condizione: a) che gli altri membri del gruppo dichiarino di essere disposti ad accettare il Membro in questione come parte del gruppo Membro; b) di notificare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua appartenenza al gruppo. 8) Due o piu' Membri esportatori possono richiedere in qualsiasi momento al Consiglio, dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, l'autorizzazione a costituirsi in gruppo. Il Consiglio li autorizza se constata che essi hanno inviato la dichiarazione e gli elementi di prova richiesti dal paragrafo 1) del presente Articolo. Dal momento in cui il Consiglio concede l'autorizzazione, divengono applicabili al gruppo le norme dei paragrafi 3), 4), 5) e 6 del presente Articolo.

Accordo-art. 7

ARTICOLO 7. Sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del caffe' 1) L'Organizzazione internazionale del caffe' costituita con l'Accordo internazionale del 1962 sul caffe' continua ad esistere al fine di provvedere all'attuazione del presente Accordo e sorvegliarne il funzionamento. 2) L'Organizzazione ha sede a Londra, salvo diversa decisione del Consiglio deliberante a maggioranza ripartita di due terzi dei voti. 3) L'Organizzazione esercita le sue funzioni tramite il Consiglio internazionale del Caffe' ed il Comitato Esecutivo, assistiti come opportuno dalla Conferenza Mondiale del Caffe', dal Comitato Consultivo per il settore privato, dal Comitato di promozione e da comitati specializzati.

Accordo-art. 8

ARTICOLO 8. Privilegi ed immunita'. 1) L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica. Essa dispone in particolare della capacita' di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonche' di stare in giudizio. 2) Lo Statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del Direttore esecutivo, dei membri del personale e degli esperti, nonche' dei rappresentanti dei paesi Membri che si trovano sul territorio del paese ospite al fine di esercitarvi le loro funzioni, continueranno ad essere regolati dall'Accordo di Sede concluso fra il Governo ospite e l'Organizzazione il 28 maggio 1969. 3)L'Accordo di sede di cui al paragrafo 2 del presente Articolo e' indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso puo' estinguersi: a) per mutuo consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione; b) nel caso che la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del Governo ospite; oppure c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere. 4) L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' altri Membri degli accordi che dovranno essere approvati dal Consiglio, vertenti sui privilegi e le immunita', che potrebbero essere necessari per il buon funzionamento del presente Accordo. 5) I Governi dei Paesi Membri diversi dal Governo ospite , concedono all'Organizzazione, per cio' che riguarda le regolamentazioni valutarie o di cambio, il mantenimento di conti bancari ed il trasferimento di fondi, le stesse facilitazioni in vigore di quelle previste per le Istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Accordo-art. 9

ARTICOLO 9. Composizione del Consiglio Internazionale del Caffe' 1) L'Autorita' suprema dell'Organizzazione e' il Consiglio Internazionale del Caffe', di cui fanno parte tutti i Membri dell'Organizzazione. 2) Ciascun Membro nomina un proprio rappresentante al Consiglio e, se lo desidera, uno o piu' supplenti. Ciascun Membro puo' inoltre fare assistere il suo rappresentante o i suoi supplenti da uno o piu' consiglieri.

Accordo-art. 10

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