LEGGE 1 marzo 2005, n. 32

Type Legge
Publication 2005-03-01
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 25/3/2005

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose

2.I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attivita' produttive.

3.Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4.Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1. ((1))

Art. 2

Principi e criteri direttivi

Art. 3

Abrogazioni

1.Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sono abrogate. E' prevista la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle azioni da esercitare. Per la composizione di tali controversie e' data facolta' alle parti di procedere, di comune accordo, in sede arbitrale. Il collegio si esprime entro novanta giorni dalla sua investitura.

2.Per le azioni legali gia' in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' alle parti di ricorrere alla composizione in sede extragiudiziale.

Art. 4

Disposizione finanziaria

1.Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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