LEGGE 10 febbraio 2005, n. 27

Type Legge
Publication 2005-02-10
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 4/3/2005

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1
1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996.

Art. 2
1.

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Art. 3
1.

Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 512.980 per l'anno 2004 e di euro 522.600 annui a decorrere dal

2005.Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4
1.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Accordo- art. I

ALLEGATO ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI CETACEI DEL MAR NERO, DEL MEDITERRANEO E DELL'AREA ATLANTICA CONTIGUA Le Parti. Ricordando che la Convenzione del 1979 sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, incoraggia le misure internazionali di cooperazione per la conservazione delle specie migratorie; Ricordando inoltre che la terza sessione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, svoltasi a Ginevra nel settembre 1991 ha chiesto con insistenza agli Stati dell'area di ripartizione, di collaborare in vista di concludere, sotto gli auspici della Convenzione, un accordo multilaterale per la conservazione dei piccoli cetacei del Mediterraneo e del Mare del Nord; Riconoscendo che i cetacei sono parte integrante dell'ecosistema marino che deve essere preservato a vantaggio delle generazioni presenti e future, e che la loro conservazione e' una preoccupazione comune; Riconoscendo l'importanza di integrare le azioni di conservazione per i cetacei con le attivita' relative allo sviluppo socioeconomico delle Parti interessate a detto Accordo, ivi comprese attivita' marittime come la pesca e la libera circolazione delle navi secondo il diritto internazionale; Consapevoli che lo stato di conservazione dei cetacei puo' essere pregiudicato da fattori come il degrado e la perturbazione dei loro habitat, l'inquinamento, la riduzione delle risorse alimentari, l'uso e l'abbandono di congegni da pesca non selettivi, e le catture deliberate o accidentali; Convinte che la vulnerabilita' dei cetacei rispetto a questi pericoli giustifica l'adozione di specifiche misure di conservazione qualora ancora non esistano, da parte di Stati o di organizzazioni d'integrazione economica regionale che esercitano una sovranita' e/o una giurisdizione su qualsiasi parte della loro area di ripartizione, e di Stati le cui navi, che battono la loro bandiera, esercitano attivita' che esulano dalla giurisdizione nazionale e che potrebbero pregiudicare la conservazione dei cetacei; Insistendo sulla necessita' di promuovere ed agevolare la cooperazione fra gli Stati, le organizzazioni d'integrazione economica regionali, le organizzazioni inter-governative ed il settore non governativo che tratta la conservazione dei cetacei del mar Nero, del Mediterraneo, delle acque che collegano questi mari, e dell'area Atlantica contigua; Convinte che la conclusione di un accordo multilaterale e la sua applicazione mediante azioni coordinate e concertate contribuira' in modo significativo alla conservazione dei cetacei e dei loro hahitat nel modo piu' efficace, e che avra' ricadute benefiche su altri specie; Riconoscendo che, malgrado le ricerche scientifiche gia' realizzate o in corso, sussistono lacune nella conoscenza della biologia, dell'ecologia e della dinamica delle popolazioni di cetacei e che occorre sviluppare la cooperazione in materia di ricerca e di sorveglianza continua di queste specie per garantire piena efficacia alle misure di conservazione; Riconoscendo inoltre che ai fini dell'attuazione effettiva di un tale Accordo sara' necessario fornire assistenza, in spirito di solidarieta', a taluni Stati dell'area di ripartizione per la ricerca, la formazione e la sorveglianza continua dei cetacei e dei loro habitat, nonche' per la creazione o lo sviluppo d'istituzioni scientifiche o amministrative; Riconoscendo l'importanza di altri strumenti mondiali e regionali relativi alla conservazione dei cetacei, firmati da numerose Parti come la Convenzione internazionale sulla regolamentazione della caccia alla balena, 1946; la Convenzione per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento, 1976, i protocolli relativi a tale Convenzione, ed il Piano d'Azione per la conservazione dei cetacei nel Mar Mediterraneo, adottata sotto i suoi auspici nel 1991; la Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale dell'Europa, 1979; la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1982; la Convenzione sulla diversita' biologica, 1992; e la Convenzione sulla protezione del Mar Nero dall'inquinamento, 1992; il Piano mondiale di azione per la conservazione, la gestione e l'utilizzazione dei mammiferi marini del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente adottato nel 1982; nonche' le iniziative, fra l'altro, del Consiglio generale della pesca per il Mediterraneo, della Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo e della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico. Hanno convenuto quanto segue Articolo I Portata d'applicazione, Definizioni ed interpretazione 1.a) La portata di applicazione geografica del presente Accordo, di seguito denominata "zona dell'Accordo" e' costituita da tutte le acque marittime del Mar Nero e del Mediterraneo, dai loro golfi e dai loro mari, dalle acque interne che vi sono collegate o che collegano tali acque marittime, nonche' dalla zona Atlantica adiacente al Mediterraneo situata ad ovest dello stretto di Gibilterra. Ai fini del presente Accordo: - il mar Nero e' limitato a sud-ovest dalla linea che collega i Capi Kelaga e Dalyan (Turchia); - il mare Mediterraneo e' limitato nella sua parte orientale dal confine meridionale dello stretto dei Dardanelli tra i fari di Mehemtcik e di Kumkale (Turchia) e nella sua parte occidentale dal meridiano che passa per il faro di capo Spartel all'in- gresso dello stretto di Gibilterra; e - la zona Atlantica adiacente al Mar Mediterraneo ad ovest dello stretto di Gibilterra e' delimitata ad Est dal meridiano che passa per il faro di capo Spartel e ad Ovest dalla Linea che collega i fari di Capo San Vicente (Portogallo) e di Casablan- ca (Marocco). b) Nessuna disposizione dal presente Accordo, ne' alcun atto adot- tato sulla base del presente Accordo puo' pregiudicare i dirit- ti e gli obblighi, le rivendicazioni o le posizioni giuridiche attuali e future di qualsiasi Stato inerenti al diritto del ma- re o alla Convenzione di Montreux del 20 luglio 1936 (Conven- zione relativa al regime degli stretti), in modo particolare la natura e la distesa delle zone marine la delimitazione delle zone marine fra Stati adiacenti o dirimpettai, la liberta' del- la navigazione in alto mare, il diritto e le modalita' di tran- sito negli stretti che servono per la navigazione internaziona- le ed il diritto di transito inoffensivo nel mare territoriale, nonche' la natura e l'estensione della giurisdizione dello Sta- to costiero, dello Stato di bandiera e dello Stato del porto. c) Nessun atto o attivita' dispiegata in base al presente Accordo potra' costituire una base atta a far valere, appoggiare o con- testare una rivendicazione di sovranita' o di giurisdizione na- zionale. 2. Il presente Accordo si applica a tutti i cetacei la cui area di ripartizione e' situata interamente o parzialmente nella zona dell'Accordo o che frequentano la zona dell'Accordo in modo accidentale o occasionale, e di cui una lista indicativa figura all'Annesso 1 al presente Accordo. 3. Ai fini del presente Accordo: a) "Cetacei" significa animali, ivi compresi individui, specie, sottospecie o popolazioni di Odontoceti o di Mysticeti; b) "Convenzione" significa la Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, 1979; c) "Segretariato della Convenzione" significa l'organo istituito secondo l'Articolo IX della Convenzione; d) "Segretariato dell'Accordo" significa l'organo istituito secondo l'Articolo III, paragrafo 7 del presente Accordo; e) "Comitato scientifico" significa l'organo istituito secondo l'Articolo III, paragrafo 7, del presente Accordo; f) "Area di ripartizione" significa ogni distesa d'acqua che un cetaceo abita, frequentata temporaneamente o attraversa in un momento qualunque durante il suo normale itinerario di migrazione, entro la zona dell'Accordo; g) "Stato dell'area di ripartizione" significa ogni Stato che esercita la sua sovranita' e/o giurisdizione in una parte qualsiasi dell'area di ripartizione di una popolazione di cetacei assoggettata al presente Accordo, o di uno Stato le cui navi, che battono la loro bandiera, esercitano, nella zona dell'Accordo, attivita' suscettibili di pregiudicare la conservazione dei cetacei; h) "Organizzazione d'integrazione economica regionale" significa una organizzazione costituita da Stati sovrani ed aventi competenza a negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nelle materie coperte dal presente Accordo; i) "Parte" significa uno Stato dell'area di ripartizione o organizzazione d'integrazione economica regionale per le quali questo Accordo e' in vigore; j) "Sub-regione", a seconda del contesto, significa sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mar Nero sia la regione comprendente gli Stati costieri del Mediterraneo e la zona Atlantica adiacente; ogni riferimento in questo Accordo agli Stati di una particolare sub-regione dovra' significare gli Stati che hanno una parte delle loro acque territoriali in questa sub-regione e gli Stati le cui navi, che battono la loro bandiera, esercitano attivita' suscettibili di pregiudicare la conservazione dei cetacei in questa regione; e k) "Habitat" significa ogni zona nell'area di ripartizione dei cetacei dove questi animali risiedono in modo temporaneo o permanente, in particolare le zone dove gli animali allevano, partoriscono e si riproducono, e le vie di migrazione. Inoltre i termini definiti all'Articolo I, sotto-paragrafi 1 a) ad w) e i) della Convenzione hanno lo stesso senso mutatis mutandis nel presente Accordo. 4. Il presente Accordo sostituisce un accordo ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo IV della Convenzione. 5. GLi annessi al presente Accordo ne fanno parte integrante ed ogni riferimento all'Accordo fa altresi' riferimento ai suoi annessi.

Accordo- art. II

Articolo II Obiettivi e misure di conservazione 1. Le Parti prendono misure coordinate per raggiungere e mantenere uno stato di conservazione favorevole per i cetacei. A questo fine, le Parti vietano o prendono tutte le misure necessarie per eliminare, quando cio' non sia gia' stato fatto, ogni deliberato prelievo di cetacei e cooperano per creare e mantenere una rete di aree specialmente protette per conservare i cetacei. 2. Ogni Parte puo' concedere una deroga ai divieti enunciati nel paragrafo precedente ma unicamente nelle situazioni di emergenza previste al paragrafo 6 dell'Annesso 2, o dopo aver ottenuto il parere del Comitato scientifico ai fini della ricerca in situ non letale, mirante a mantenere uno stato di conservazione favorevole per i cetacei. La parte interessata informa immediatamente l'Ufficio ed il Comitato scientifico, tramite il segretariato dell'Accordo, di ogni deroga concessa. Il segretariato dell'Accordo informa senza indugio circa la deroga e nel modo piu' appropriato tutte le Parti. 3. Inoltre le Parti applicano nei limiti della loro sovranita' e/o giurisdizione e in conformita' ai loro obblighi internazionali le misure di conservazione, di ricerca e di gestione previste all'Annesso 2 al presente Accordo, inerenti alle seguenti questioni: a) adozione e attuazione della legislazione nazionale; b) valutazione e gestione delle interazioni uomo-cetacei; c) protezione degli habitat; d) lavori di ricerca e di sorveglianza continua; e) potenziamento delle capacita', raccolta e divulgazione di informazioni, formazione ed istruzione: e f) risposta a situazioni di emergenza. Le misure relative alle attivita' di pesca saranno applicate all'insieme delle acque sotto la loro sovranita' e/o giurisdizione, ed al di fuori di queste acque, per quanto riguarda le navi battenti la loro bandiera o immatricolate nel loro territorio. 4. Quando applicano le misure sopra stabilite, le Parti si attengono al principio di precauzione.

Accordo- art. III

Articolo III Riunione delle Parti 1. La Riunione delle Parti costituisce l'organo decisionale del presente Accordo. 2. In consultazione con il Segretariato della Convenzione, il depositario convoca una sessione della Riunione delle Parti al presente Accordo non oltre un anno dopo la data della sua entrata in vigore. In seguito, il segretariato dell'Accordo convoca, in consultazione con il Segretariato della Convenzione, sessioni ordinarie della Riunione delle Parti ad intervalli al massimo di tre anni, a meno che la Riunione delle Parti non decida diversamente. 3. Il Segretariato dell'Accordo convoca una sessione straordinaria della Riunione delle Parti, su richiesta scritta di almeno due terzi delle Parti. 4. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, ogni Stato non parte al presente Accordo, i segretariati di altre convenzioni mondiali e regionali o segretariati di accordi interessati inter alia alla conservazione dei cetacei, e le organizzazioni regionali o sub-regionali di gestione della pesca aventi competenza per le specie che frequentano in modo temporaneo o permanente la zona dell'Accordo, possono essere rappresentate da osservatori alle sessioni della Riunione delle Parti. Ogni altra organizzazione o istituzione tecnicamente qualificata per la conservazione dei cetacei puo' essere rappresentata alle sessioni della Riunione delle Parti da osservatori, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti non vi si opponga. Dopo essere stato ammesso ad una sessione della Riunione delle Parti, un osservatore continuera' ad esser ammesso a partecipare alle sessioni seguenti, a meno che almeno un terzo delle Parti non vi si opponga, come minimo trenta giorni prima dell'inizio della sessione. 5. Solo le Parti hanno diritto di voto. Ciascuna Parte dispone di un voto. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale Parti del presente Accordo esercitano, nei settori di loro competenza, il loro diritto di voto con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri Parti dell'Accordo. Un'organizzazione d'integrazione economica regionale non puo' esercitare il proprio diritto di voto se i suoi Stati membri esercitano il loro, e viceversa. 6. Tutte le decisioni della Riunione delle Parti sono adottate per consenso, salvo diversa disposizione prevista all'Articolo X del presente Accordo. Tuttavia se il consenso non puo' essere ottenuto relativamente alle questioni previste dagli annessi all'Accordo, una decisione puo' essere adottata a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. In caso di voto, ogni Parte puo' entro centocinquanta giorni, mediante una notifica scritta indirizzata al Depositario, far sapere il suo intento di non applicare tale decisione. 7. Nella sua prima sessione, la Riunione delle Parti: a) approva il regolamento interno; b) insedia un segretariato dell'Accordo incaricato di assumere le funzioni di segretariato di cui all'articolo IV del presente Accordo; c) designa in ciascuna sub-regione, in seno ad una istituzione esistente, un'unita' di coordinamento per agevolare l'attuazione delle misure di cui all'Annesso 2 al presente Accordo; d) elegge un Ufficio di Presidenza come previsto all'Articolo VI; e) insedia un Comitato scientifico come previsto all'Articolo VII; f) decide la presentazione ed il contenuto dei rapporti delle Parti relativi all'attuazione dell'Accordo, come previsti dall'Articolo VIII. 8. In ciascuna delle sue sessioni ordinarie, la Riunione delle Parti: a) esamina le valutazioni scientifiche dello stato di conservazione dei cetacei della zona dell'Accordo e degli habitat importanti per la loro sopravvivenza, nonche' i fattori suscettibili di nuocere loro; b) esamina i progressi compiuti e le eventuali difficolta' incontrate per l'attuazione del presente Accordo, in base ai rapporti delle Parti e del segretariato dell'Accordo; c) fa delle raccomandazioni alle Parti, se lo ritiene necessario o appropriato e adotta misure specifiche per migliorare l'efficacia del presente Accordo; d) esamina ogni proposta e prende ogni decisione di emendamento del presente Accordo che ritiene necessaria; e) adotta un bilancio preventivo per l'esercizio successivo e decide di ogni questione relativa alle norme finanziarie del presente Accordo; f) esamina le norme relative al segretariato dell'Accordo, alle unita' di coordinamento ed al Comitato scientifico; g) adotta un rapporto che sara' comunicato alle Parti del presente Accordo, nonche' alla Conferenza delle Parti della Convenzione; h) determina di comune accordo, la data ed il luogo della prossima riunione a titolo provvisorio; i)tratta di ogni altra questione relativa all'applicazione del presente Accordo.

Accordo- art. IV

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