LEGGE 10 febbraio 2005, n. 29
Entrata in vigore del provvedimento: 5/3/2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Roma il 21 febbraio 2001.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
Art. 3
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 258.720 per l'anno 2004, di euro 252.555 per l'anno 2005 e di euro 258.720 annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Agreement
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo- art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia (indicati d'ora in avanti come "Le Parti") Volendo consolidare e rafforzare maggiormente le relazioni amichevoli condivise dai due paesi, Profondamente interessati allo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnica a vantaggio di entrambi i popoli. Hanno concordato quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti si obbligano ad incoraggiare e facilitare gli sviluppi della cooperazione concernenti scienza e tecnologia.
Accordo- art. 2
ARTICOLO 2 Tale cooperazione, le sue forme e condizioni, saranno fissate in specifici accordi concordati tramite i canali diplomatici.
Accordo- art. 3
ARTICOLO 3 La cooperazione scientifica e tecnica espressa nel presente Accordo includera' in particolare quanto segue: 1. Scambio di esperti e scienziati nonche' di missioni tecniche (da qui in avanti indicati come esperti), 2. Borse di studio di specializzazione e formazione sulla base delle modalita' che saranno reciprocamente concordate. 3. Studi congiunti di progetti tecnici e scientifici scelti di comune accordo che dovranno essere eseguiti da istituzioni nazionali, pubbliche o private. Le Parti si riservano il diritto di invitare organizazioni internazionali a partecipare ai progetti considerati nel presente Accordo. 4. Scambio e formazione di personale scientifico e tecnico in vari campi. 5. Qualsiasi altra attivita' connessa alla cooperazione scientifica e tecnica che sara' concordata o stabilita dalle Parti negli accordi specifici previsti nell'articolo 2.
Accordo- art. 4
ARTICOLO 4 Con l'intenzione di assicurare un'attivita' sistematica e regolare di cooperazione scientifica e tecnica sulle base del presente Accordo, le due Parti si impegnano a: 1. Elaborare congiuntamente, sia direttamente sia tramite istituzioni ed enti nominati dalle Parti, il programma scientifico e tecnico generale fra i due paesi e delineare le misure necessarie per assicurare la conformita' dei progetti. 2. Elaborare, sia direttamente sia tramite istituzioni ed enti nominati dalle Parti, i programmi e progetti tecnici, con riferimento alle priorita' nazionali fissate da ognuna delle Parti.
Accordo- art. 5
ARTICOLO 5 Le Parti, sulla base delle rispettive legislazioni vigenti, promuoveranno la partecipazione di organizzazioni ed istituzioni private per quanto concerne le attivita' di cooperazione previste negli accordi speciali menziotrate nell'articolo 2.
Accordo- art. 6
ARTICOLO 6 Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le Parti concordano di costituire una Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica, composta da rappresentanti i quali potranno essere affiancati da esperti di enti od istituzioni da loro nominati. La Commissione Congiunta di cooperazione scientifica e tecnica sara' responsabile dell'elaborazione dei programmi di cooperazione previsti dal presente Accordo ed ogni questione fondamentale per la cooperazione scientifica e tecnica fra i due paesi sara' sottomessa all'approvazione delle Parti'.
Accordo- art. 7
ARTICOLO 7 Ai fini del presente Accordo, le spese per il trasferimento di esperti, attrezzature o materiali da un paese all'altro, saranno sostenute dalla Parte inviante, mentre la Parte ricevente sosterra' le spese di alloggio e mantenimento, assistenza medica e trasporti locali, comunque a condizione che nessuna altra procedura sia stata stabilita da specifiche convenzioni derivanti dal presente Accordo. Il contributo di ogni Parte per la realizzazione dei programmi, progetti ed attivita' previsti nel presente Accordo, avverra' secondo i modi e le modalita' espressi negli accordi specifici.
Accordo- art. 8
ARTICOLO 8 Lo statuto concernente gli esperti nominati sara' determinato da un protocollo che verra' concluso dalle Parti entro un periodo di 6 mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo.
Accordo- art. 9
ARTICOLO 9 Al fine di facilitare l'esecuzione di quanto stabilito dal presente Accordo, le Parti potranno sottoscrivere protocolli, accordi o scambi di note da esso derivanti.
Accordo- art. 10
ARTICOLO 10 Il presente Accordo entrera' in vigore dopo la ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti contraenti si saranno comunicate a vicenda che le rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo sono state espletate.
Accordo- art. 11
ARTICOLO 11 Il presente Accordo rimarra' in vigore per cinque (5) anni e verra' tacitamente rinnovato per periodi annuali consecutivi, a meno che una delle Parti lo denunci per via diplomatica almeno sei (6) mesi prima della data di scadenza del periodo di validita'. La denuncia del presente Accordo non ha, effetto sui programmi e progetti in corso di esecuzione quali indicati nell'art. 2 e rimarra' in vigore fino al loro completamento a meno che le Parti non concordino diversamente. Firmato a Roma il 21/2/2001 in due originali in lingua italiana, turca ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di qualsiasi divergenza di interpretazione del presente Accordo, fara' fede il testo inglese. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA Parte di provvedimento in formato grafico
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