DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2004, n. 340

Type DPR
Publication 2004-12-22
Ultimo aggiornamento 2005-03-14
State In force
Source Normattiva
articles 17
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Note all'art. 9: - La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale». - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante: «testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.»: «Art. 11 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). - 1. Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori: a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell'attivita' commerciale; b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralita' professionale o per delitti finanziari; c) che nell'esercizio della propria attivita' professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice; d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti; e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti; f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli 12, 13, 14, 15 e 18. 2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 e' sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o del Paese in cui e' stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilita' di non trovarsi in una delle predette situazioni. 3. Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente e' stabilito non contempli il rilascio di uno o piu' certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa e' ivi prevista, e' sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorita' giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticita'. 4. Il Ministero di grazia e giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalita' le amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione delle Comunita' europee e agli altri Stati membri». Note all'art. 13: - Per la legge 19 marzo 1990, n. 55 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n. 358 del 1992, si veda nelle note all'art. 9. - L'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, reca: «Definizione delle piccole e medie imprese».

Art. 10

Criteri e modalita' per la corresponsione dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge e decadenza dal diritto di percepire l'incentivo

1.Se per ciascun anno l'impresa ha effettuato una quantita' di treni completi e di treni-chilometro superiore a quella definita contrattualmente, l'erogazione dell'incentivo alla fine di ogni anno include anche l'incentivazione delle eccedenze, entro il limite di 1,3 volte rispetto alla quantita' annua di treni-chilometro definita contrattualmente, nonche' l'ulteriore contributo relativo al meccanismo premiante, ove spettante.

2.Qualora, a consuntivo di ciascun anno del triennio venga accertato che l'impegno contrattuale assunto dall'impresa non sia stato onorato per almeno il novanta per cento del quantitativo di treni completi e di treni-chilometro complessivi indicato, il diritto all'attribuzione definitiva del contributo decade automaticamente.

3.Ai soli fini della dimostrazione del raggiungimento della soglia del novanta per cento di cui al comma 2, e dietro presentazione, da parte dell'impresa, di idonea documentazione a supporto, si considerano come effettuati i treni completi e i relativi treni-chilometro non realizzati per cause di forza maggiore e per scioperi.

Art. 11

Monitoraggio

1.Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun mese, l'impresa che ha sottoscritto un atto d'obbligo ai sensi dell'articolo 10, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una dichiarazione contenente un riepilogo di tutti i treni effettuati, le lettere di vettura comprovanti i treni effettuati, nonche' l'eventuale documentazione ai sensi dell'articolo 10, comma 4, con modalita' che saranno definite nell'atto d'obbligo.

2.E' esclusa l'erogazione di incentivazioni premianti laddove l'incremento delle quantita' di trasporto merci sia solo figurativo, in quanto dipendente da operazioni societarie di fusioni o incorporazioni di aziende o rami di azienda. A tale fine le imprese dovranno dichiarare che non sono intervenute, nel periodo di riferimento, operazioni comportanti aumenti solo figurativi delle quantita' di trasporto merci.

3.Le imprese e le imprese ferroviarie hanno l'obbligo di fornire tempestivamente i dati e le informazioni che saranno richiesti dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 12

Variazione della misura unitaria dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge

1.Le misure unitarie dell'incentivo base e dell'incentivo premiante stabilite con il decreto di cui all'articolo 8, possono essere modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora subentrino variazioni degli elementi in base ai quali e' determinata la misura degli incentivi stessi. Il medesimo decreto puo' definire altresi' le condizioni e i limiti di riprogrammazione delle quantita' di treni completi e di treni-chilometro per il trasporto combinato o di merci pericolose che l'impresa si impegna a realizzare per le annualita' residue del contratto.

SEZIONE III Contributi per gli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia

Art. 13

Contributi alle imprese per investimenti

1.Con il medesimo decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, sono individuate le categorie dei beni di investimento per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia per i quali e' possibile accedere ai contributi, nei limiti delle risorse definite ai sensi dell'articolo 7. Lo stesso decreto individua altresi' la percentuale massima contribuibile del prezzo del bene di investimento, l'ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, nonche' un limite per soggetto richiedente e per categoria di beni.

2.Ai contributi di cui al presente articolo possono accedere le imprese e gli utenti del trasporto come definiti nell'articolo 2, le imprese ferroviarie, le imprese di autotrasporto, le imprese che gestiscono terminal ferroviari intermodali, nonche' le imprese proprietarie di materiale rotabile trainato che acquistano, anche mediante operazioni di leasing finanziario, beni di investimento da destinare ed utilizzare in Italia per lo sviluppo dei servizi di trasporto ferroviario di merci. E' ammesso l'utilizzo dei beni mobili per collegamenti transfrontalieri ed internazionali con partenza o arrivo in Italia. Destinatari dei contributi sono le imprese aventi sede legale in un Paese appartenente all'Unione europea. Tuttavia qualora oggetto della contribuzione siano i locomotori e i carri ferroviari, in ragione della particolare rilevanza imprenditoriale di tale tipologia di beni per gli operatori del settore, il contributo e' riconoscibile esclusivamente alle piccole e medie imprese, come definite dall'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, ed alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'articolo 4 del predetto regolamento. Per le restanti categorie di beni, i contributi di cui al presente articolo non potranno essere superiori al trenta per cento del costo di acquisizione del bene.

3.I beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al presente articolo non possono essere sottratti all'uso previsto ai fini dello sviluppo del trasporto di merci su ferrovia e non possono essere alienati per il numero di anni, a decorrere dalla data di acquisto, indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1.

5.Non e' ammesso il cumulo, per gli stessi beni, dei contributi concessi ai sensi del presente articolo con i contributi previsti da altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale.

7.I contributi di cui al presente articolo sono assegnati a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente articolo. Se le richieste di contributi, per una categoria di beni, risultano superiori alla disponibilita' di risorse, i contributi stessi vengono ripartiti tra le singole imprese proporzionalmente alle quantita' che sarebbero state assegnate in presenza delle intere somme necessarie. Prima del riparto, le eventuali eccedenze di somme relative alle categorie di beni per le quali le richieste non saturano le disponibilita' verranno distribuite alle categorie di beni di cui al periodo precedente, mediante l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La ripartizione delle somme recuperate e' effettuata incrementando, per le singole categorie per le quali si sia verificata mancata capienza, il limite massimo per categoria di bene, di quantita' proporzionali all'ammontare degli stessi limiti definiti con il decreto di cui al comma 1.

8.Se, decorsi i termini di cui al comma 6, residuano risorse per i contributi per investimenti ai sensi del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi.

9.L'attribuzione dei contributi e' disciplinata mediante convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i soggetti di cui al comma 2. La convenzione regola le modalita' di erogazione ed eventuale revoca dei contributi, in relazione allo stato di realizzazione del programma di acquisizione dei beni, alla percentuale di contribuzione a carico dello Stato ed ai vincoli di utilizzo dei beni ed alle relative garanzie, specificando i meccanismi sanzionatori per il caso di totale o parziale mancato utilizzo dei beni stessi, ovvero di cessione anteriore alla scadenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3.

SEZIONE IV Incentivazioni alle imprese ferroviarie per il trasporto combinato e accompagnato delle merci.

Art. 14

Incentivi alle imprese ferroviarie ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 della legge

1.Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono destinate alla copertura del fabbisogno finanziario derivante, per il triennio 2004-2006, da accordi di programma stipulati, per la parte pubblica, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti congiuntamente con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per la parte privata, da imprese ferroviarie, previo accordo con le imprese di settore.

2.Gli accordi di programma di cui al presente articolo hanno per oggetto progetti di sviluppo del trasporto combinato accompagnato o non accompagnato finalizzati a ridurre la congestione stradale, a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporti e a potenziare il trasporto combinato, contribuendo ad un sistema di trasporti efficace, efficiente e sostenibile.

5.La selezione dei progetti e' effettuata, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di un invito a presentare offerte ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da una Commissione nominata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituita da rappresentanti dei Ministeri competenti ai sensi del comma 1. L'invito a presentare offerte indica i casi di esclusione dalla partecipazione alla selezione previsti dalla normativa vigente e contiene ulteriori specificazioni di quanto disposto dal presente articolo, ai fini del procedimento di selezione dei progetti. La selezione tiene conto dei benefici ambientali previsti in conseguenza dei progetti proposti, nonche' del contributo dei progetti stessi alla riduzione della congestione stradale e allo sviluppo del trasporto combinato. Nel procedimento di selezione dei progetti, la Commissione di cui al presente comma puo' avvalersi dell'assistenza di uno o piu' soggetti esterni alle Amministrazioni procedenti. L'avvenuta selezione degli accordi e' oggetto di pubblicita' notizia nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.

8.Le imprese ferroviarie che sottoscrivono un accordo di programma ai sensi del presente articolo si obbligano a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attivita' oggetto dell'accordo. Le medesime imprese provvedono, qualora ai fini dell'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo abbiano necessita' di avvalersi di servizi prodotti da soggetti terzi, ad individuare i fornitori dei predetti servizi mediante procedura di selezione ovvero mediante idonea indagine di mercato.

Nota all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove forme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»: «Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».

Art. 15

Progetto di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano

1.A valere sulle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge e' finanziato, in via prioritaria, l'accordo di programma attuativo del progetto sperimentale di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano, in adempimento di quanto definito nel vertice italo-francese di Perigueux del 27 novembre 2001, ed alle condizioni e secondo le modalita' ivi previste.

Art. 16

Norme di prima attuazione

1.Per le imprese che sottoscrivono l'atto d'obbligo di cui all'articolo 9, gli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge sono erogati, per i treni-chilometro effettuati dal 1° gennaio 2004 alla data della stipula dell'atto d'obbligo subordinatamente alla sussistenza di contratti con le imprese ferroviarie per il relativo servizio nel periodo di riferimento, nonche' alla dimostrazione dei treni completi e dei corrispondenti treni-chilometro effettivamente realizzati.

2.Per le imprese che non siano in grado di fornire la dimostrazione di cui al comma 1 relativa ai treni completi e treni-chilometro, per il periodo dal 1° gennaio 2004 alla data di stipulazione dell'atto d'obbligo, l'ammissione ai benefici e' limitata al periodo di riferimento effettivamente considerato dall'atto d'obbligo sottoscritto.

3.Ai contributi di cui all'articolo 13 sono ammessi gli investimenti concernenti anche beni acquistati dal 1° gennaio 2004 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sempreche' risultino rispettate le condizioni e verificati i requisiti stabiliti nel medesimo articolo 13.

4.Agli incentivi di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono ammessi anche i treni-chilometro relativi a progetti selezionati, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, la cui esecuzione abbia gia' avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2004, sempreche' risultino verificate le condizioni di cui all'articolo 14.

Art. 17

Norme finali

1.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua il monitoraggio periodico dei risultati dello sviluppo del trasporto merci su ferrovia, proponendo correttivi ed innovazioni della manovra di sostegno al sistema del trasporto ferroviario, anche in relazione alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1. In caso di rinnovazioni o integrazioni dei benefici di cui all'articolo 38, commi 5 e 7, della legge, il presente regolamento sara' sottoposto ai relativi adeguamenti.

2.Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle autocertificazioni prodotte e delle informazioni rese dalle imprese e dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione degli incentivi di cui al presente decreto; a tale fine il medesimo Ministero puo' acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese e imprese ferroviarie, e puo' altresi' acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attivita' oggetto di incentivazione. Qualora dall'attivita' di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicita' delle informazioni prodotte dalle imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

3.Le disposizioni di cui al presente regolamento, riferite alle imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione europea, si applicano ove compatibili alle imprese aventi sede in Svizzera, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2005 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto

del territorio, registro n. 2, foglio n. 211

Nota all'art. 17: - Si riporta il testo degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»: «Art. 75 (R) (Decadenza dai benefici). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.». «Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.».

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