LEGGE 7 aprile 2005, n. 57

Type Legge
Publication 2005-04-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 22/4/2005

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo IV-447 del Trattato stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Trattato-Sommario

TRATTATO CHE ADOTTA UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA SOMMARIO PREAMBOLO PARTE I TITOLO I - DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE TITOLO II - DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE TITOLO III - COMPETENZE DELL'UNIONE TITOLO IV - ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE CAPO I - QUADRO ISTITUZIONALE CAPO II LE ALTRE ISTITUZIONI E GLI ORGANI CONSULTIVI DELL'UNIONE TITOLO V - ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE CAPO I - DISPOSIZIONI COMUNI CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI CAPO III - COOPERAZIONI RAFFORZATE TITOLO VI - LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE TITOLO VII - FINANZE DELL'UNIONE TITOLO VIII - L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE TITOLO IX - APPARTENENZA ALL'UNIONE PARTE II: CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE PREAMBOLO TITOLO I - DIGNITA' TITOLO II - LIBERTA' TITOLO III - UGUAGLIANZA TITOLO IV - SOLIDARIETA' TITOLO V - CITTADINANZA TITOLO VI - GIUSTIZIA TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA PARTE III: LE POLITICHE E IL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE TITOLO I - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE TITOLO II - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA TITOLO III - POLITICHE E AZIONI INTERNE CAPO I - MERCATO INTERNO Sezione 1 - Instaurazione e funzionamento del mercato interno Sezione 2 - Libera circolazione delle persone e dei servizi Sottosezione 1 - Lavoratori Sottosezione 2 - Liberta' di stabilimento Sottosezione 3 - Libera prestazione di servizi Sezione 3 - Libera circolazione delle merci Sottosezione 1 - Unione doganale Sottosezione 2 - Cooperazione doganale Sottosezione 3 - Divieto delle restrizioni quantitative Sezione 4 - Capitali e pagamenti Sezione 5 - Regole di concorrenza Sottosezione 1 - Regole applicabili alle imprese Sottosezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati membri Sezione 6 - Disposizioni fiscali Sezione 7 - Disposizioni comuni CAPO II - POLITICA ECONOMICA E MONETARIA Sezione 1 - Politica economica Sezione 2 - Politica monetaria Sezione 3 - Disposizioni istituzionali Sezione 4 - Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta e' l'euro Sezione 5 - Disposizioni transitorie CAPO III - POLITICHE IN ALTRI SETTORI Sezione 1 - Occupazione Sezione 2 - Politica sociale Sezione 3 - Coesione economica, sociale e territoriale Sezione 4 - Agricoltura e pesca Sezione 5 - Ambiente Sezione 6 - Protezione dei consumatori Sezione 7 - Trasporti Sezione 8 - Reti transeuropee Sezione 9 - Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio Sezione 10 - Energia CAPO IV - SPAZIO DI LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA Sezione 1 - Disposizioni generali Sezione 2 - Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione Sezione 3 - Cooperazione giudiziaria in materia civile Sezione 4 - Cooperazione giudiziaria in materia penale Sezione 5 - Cooperazione di polizia CAPO V - SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUO' DECIDERE DI SVOLGERE UN'AZIONE DI SOSTEGNO, DI COORDINAMENTO O DI COMPLEMENTO Sezione 1 - Sanita' pubblica Sezione 2 - Industria Sezione 3 - Cultura Sezione 4 - Turismo Sezione 5 - Istruzione, gioventu' sport e formazione professionale Sezione 6 - Protezione civile Sezione 7 - Cooperazione amministrativa TITOLO IV - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE TITOLO V - AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE CAPO I - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE CAPO II - POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE Sezione 1 - Disposizioni comuni Sezione 2 - Politica di sicurezza e di difesa comune Sezione 3 - Disposizioni finanziarie CAPO III - POLITICA COMMERCIALE COMUNE CAPO IV - COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO Sezione 1 - Cooperazione allo sviluppo Sezione 2 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi Sezione 3 - Aiuto umanitario CAPO V - MISURE RESTRITTIVE CAPO VI - ACCORDI INTERNAZIONALI CAPO VII - RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE CAPO VIII - ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETA' TITOLO VI - FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE CAPO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI Sezione 1 - Le istituzioni Sottosezione 1 - Il Parlamento europeo Sottosezione 2 - Il Consiglio europeo Sottosezione 3 - Il Consiglio dei ministri Sottosezione 4 - La Commissione europea Sottosezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea Sottosezione 5-bis - La Banca centrale europea Sottosezione 6 - La Corte dei conti Sezione 2 - Gli organi consultivi dell'Unione Sottosezione 1 - Il Comitato delle regioni Sottosezione 2 - Il Comitato economico e sociale Sezione 3 - La Banca europea per gli investimenti Sezione 4 - Disposizioni comuni alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione CAPO II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE Sezione 1 - Quadro finanziario pluriennale Sezione 2 - Bilancio annuale dell'Unione Sezione 3 - Esecuzione del bilancio e scarico Sezione 4 - Disposizioni comuni Sezione 5 - Lotta contro la frode CAPO III - COOPERAZIONI RAFFORZATE TITOLO VII - DISPOSIZIONI COMUNI PARTE IV: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Trattato-art. 1

PREAMBOLO SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE DI MALTA, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, ISPIRANDOSI alle eredita' culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della liberta', della democrazia, dell'uguaglianza, e dello Stato di diritto; CONVINTI che l'Europa, ormai riunificata dopo esperienze dolorose, intende avanzare sulla via della civilta', del progresso e della prosperita' per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i piu' deboli e bisognosi; che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale; che desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore della pace, della giustizia e della solidarieta' nel mondo; PERSUASI che i popoli d'Europa, pur restando fieri della loro identita' e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre piu' stretto, a forgiare il loro comune destino; CERTI che, "Unita nella diversita'", l'Europa offre ai suoi popoli le migliori possibilita' di proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilita' nei confronti delle generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana; RISOLUTI a proseguire l'opera compiuta nel quadro dei trattati che istituiscono le Comunita' europee e del trattato sull'Unione europea, assicurando la continuita' dell'acquis comunitario; RICONOSCENTI ai membri della Convenzione europea di aver elaborato il progetto della presente Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati d'Europa, HANNO DESIGNATO COME PLENIPOTENZIARI: SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, Guy VERHOFSTADT Primo Ministro Karel DE GUCHT Ministro degli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, Stanislav GROSS Primo Ministro Cyril SVOBODA Ministro degli Affari esteri SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA, Anders Fogh RASMUSSEN Primo Ministro Per Stig MØLLER Ministro degli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, Gerhard SCHRÖDER Cancelliere federale Joseph FISCHER Ministro federale degli Affari esteri e Vice Cancelliere federale IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, Juhan PARTS Primo Ministro Kristiina OJULAND Ministro degli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, Kostas KARAMANLIS Primo Ministro Petros G. MOLYVIATIS Ministro degli Affari esteri SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA, Jose' Luis RODRI'GUEZ ZAPATERO Presidente del Governo Miguel A'ngel MORATINOS CUYAUBE' Ministro degli Affari esteri e della cooperazione IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, Jacques CHIRAC Presidente Jean-Pierre RAFFARIN Primo Ministro Michel BARNIER Ministro degli Affari esteri IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, Bertie AHERN Primo Ministro (Taoiseach) Dermot AHERN Ministro degli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Silvio BERLUSCONI Presidente del Consiglio dei Ministri Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, Tassos PAPADOPOULOS Presidente George IACOVOU Ministro degli Affari esteri LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, Vaira VIKE FREIBERGA Presidente Indulis EMSIS Primo Ministro Artis PABRIKS Ministro degli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, Valdas ADAMKUS Presidente Algirdas Mykolas BRAZAUSKAS Primo Ministro Antanas VALIONIS Ministro degli Affari esteri SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, Jean-Claude JUNCKER Primo Ministro, Ministre d'Etat Jean ASSELBORN Vice Primo Ministro, Ministro degli Affari esteri e dell'immigrazione IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, Ferenc GYURCSANY Primo Ministro Laszlo' KOVACS Ministro degli Affari esteri IL PRESIDENTE DI MALTA, The Hon Lawrence GONZI Primo Ministro The Hon Michael FRENDO Ministro degli Affari esteri SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, Dr. J. P. BALKENENDE Primo Ministro Dr. B. R. BOT Ministro degli Affari esteri IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, Dr. Wolfgang SCHÜSSEL Cancelliere federale Dr. Ursula PLASSNIK Ministro federale degli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, Marek BELKA Primo Ministro Wlodzimierz CIMOSZEWICZ Ministro degli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, Pedro Miguel DE SANTANA LOPES Primo Ministro Antonio Victor MARTINS MONTEIRO Ministro degli Affari esteri e delle comunita' portoghesi all'estero IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, Anton ROP Presidente del Governo Ivo VAJGL Ministro degli Affari esteri IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, Mikulaš DZURINDA Primo Ministro Eduard KUKAN Ministro degli Affari esteri LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, Matti VANHANEN Primo Ministro Erkki TUOMIOJA Ministro degli Affari esteri IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, Göran PERSSON Primo Ministro Laila FREIVALDS Ministro degli Affari esteri SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, The Rt. Hon Tony BLAIR Primo Ministro The Rt. Hon Jack STRAW Ministro degli Affari esteri e del Commonwealth I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo I-1 Istituzione dell'Unione 1. Ispirata dalla volonta' dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un futuro comune, la presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sulla base del modello comunitario le competenze che essi le attribuiscono. 2. L'Unione e' aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

Trattato-art. 2

Articolo I-2 Valori dell'Unione L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignita' umana, della liberta', della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una societa' caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarieta' e dalla parita' tra donne e uomini.

Trattato-art. 3

Articolo I-3 Obiettivi dell'Unione 1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. 2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato interno nel quale la concorrenza e' libera e non e' falsata. 3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilita' dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualita' dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico. L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parita' tra donne e uomini, la solidarieta' tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarieta' tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversita' culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. 4. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarieta' e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della poverta' e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite. 5. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nella Costituzione.

Trattato-art. 4

Articolo I-4 Liberta' fondamentali e non discriminazione 1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la liberta' di stabilimento sono garantite dall'Unione ed al suo interno in conformita' della Costituzione. 2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, e' vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalita'.

Trattato-art. 5

Articolo I-5 Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri 1. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identita' nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrita' territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. 2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

Trattato-art. 6

Articolo I-6 Diritto dell'Unione La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri.

Trattato-art. 7

Articolo I-7 Personalita' giuridica L'Unione ha personalita' giuridica.

Trattato-art. 8

Articolo I-8 I simboli dell'Unione La bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu. L'inno dell'Unione e' tratto dall'"Inno alla gioia" della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven. Il motto dell'Unione e': "Unita nella diversita'". La moneta dell'Unione e' l'euro. La giornata dell'Europa e' celebrata il 9 maggio in tutta l'Unione.

Trattato-art. 9

Articolo I-9 Diritti fondamentali 1. L'Unione riconosce i diritti, le liberta' e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II. 2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nella Costituzione. 3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Trattato-art. 10

Articolo I-10 Cittadinanza dell'Unione 1. E' cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce. 2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione. Essi hanno: a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; b) il diritto di voto e di eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non e' rappresentato, della tutela delle autorita' diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato; d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e di ricevere una risposta nella stessa lingua. Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla Costituzione e dalle misure adottate in sua applicazione.

Trattato-art. 11

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