DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2005, n. 52
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, recante modifica alla direttiva 98/18/CE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 novembre 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45
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