DECRETO 27 gennaio 2005, n. 54
Entrata in vigore del provvedimento: 4/5/2005
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30, della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;
Visto l'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza»;
Visto il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;
Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, recante «Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»;
Visto l'articolo 5-quater, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27 il quale stabilisce che con decreto del Ministro delle attivita' produttive, emanato di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di applicazione dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere n. 11283/04 espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 dicembre 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. 24480 del 29 dicembre a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
O g g e t t o
1.Il presente regolamento disciplina le modalita' di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (d'ora in poi, camera di commercio), nel rispetto dell'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 431» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993. Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994 concernente: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»: «3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi' determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.». - Il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 recante «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1997. - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998. - Il decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, recante «Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2001. Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2002), convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2003), concernente: «Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita»: «2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di applicazione dell'art. 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002». Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988) concernente: «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consigli dei Ministri». «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Note all'art. 1: Per il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.
Art. 2
Sanzioni amministrative
1.La sanzione amministrativa consiste nel pagamento, in favore della camera di commercio, di una somma di denaro in dipendenza delle violazioni previste dal presente regolamento e nella misura determinata in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2.La sanzione pecuniaria e' irrogata dalla camera di commercio competente per territorio, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8 gennaio 1998. Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge n. 580 del 1993: «Art. 1 (Natura e sede). - 1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate «camere di commercio», sono enti autonomi di diritto pubblico che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. 2. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o dell'area metropolitana di cui all'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. I Consigli di due o piu' camere di commercio possono proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti, l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti i presidenti delle Giunte regionali interessati, e' istituita la camera di commercio derivante dall'accorpamento delle circoscrizioni territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati le modalita' e i criteri per la successione nei rapporti giuridici esistenti.».
Art. 3
Violazioni in materia di diritto annuale delle camere di commercio
1.La sanzione amministrativa di cui all'articolo 2 si applica ai casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 359 dell'11 maggio 2001, recante «Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».
2.Ai soli fini del presente regolamento, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1.
3.Ai soli fini del presente regolamento, i versamenti effettuati con un ritardo superiore al termine di cui al comma 2, o quelli effettuati solo in parte, si considerano omessi, limitatamente a quanto non versato.
4.Non si considera omesso il versamento eseguito in favore di una camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento di cui al comma 1.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, (Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2001 agricotura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2001: «Art. 8 (Modalita' di determinazione del diritto e termini per il versamento). - 1. Le camere di commercio provvedono ad inviare entro il 15 maggio di ogni anno a tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese un apposito modulo, contenente i dati del soggetto passivo, la sua posizione nei confronti della camera di commercio, l'ammontare complessivo del diritto dovuto per i soggetti iscritti nelle sezioni speciali, nonche' i dati necessari all'autodeterminazione come previsto dai successivi commi 5 e 6, del diritto dovuto dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese. 2. Il diritto dovuto dai contribuenti e' versato, in unica soluzione, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte. 3. Le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese in corso d'anno versano il diritto dovuto al momento dell'iscrizione o dell'annotazione. 4. Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese in corso d'anno versano, al momento dell'iscrizione, il diritto minimo previsto per la prima classe di fatturato; saldano l'eventuale maggiore importo dovuto relativo all'anno di iscrizione a norma dei successivi commi 5 e 6. 5. Il diritto dovuto da ciascun contribuente iscritto nella sezione ordinaria del registro delle imprese deve essere determinato dal contribuente medesimo applicando le aliquote, previste per ciascuna classe di fatturato e riportate sul modulo di cui al comma 1, al fatturato complessivo del contribuente. 6. Le imprese, iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese, che non abbiano formalizzato le scritture contabili al momento del pagamento del diritto, individuano il fatturato e il relativo diritto da versare sulla base delle scritture contabili comunque disponibili relative all'esercizio precedente.».
Art. 4
Misura della sanzione
1.La misura della sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' compresa tra il dieci e il cento per cento dell'ammontare del diritto dovuto.
2.Le camere di commercio applicano la sanzione del dieci per cento nei casi di tardivo versamento.
3.Si applica una sanzione dal trenta al cento per cento nei casi di omesso versamento, tenendo altresi' conto dei criteri di determinazione della sanzione previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4.Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, l'Agenzia delle entrate comunica, ai fini del presente decreto, all'Unione italiana delle camere di commercio, i dati di cui all'articolo 1, comma f) del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, quali risultanti sia dalle dichiarazioni annuali ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive entro il 31 maggio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione stessa che dall'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della stessa dichiarazione.
5.Con convenzione stipulata tra l'Agenzia delle entrate e l'Unione italiana delle camere di commercio vengono regolate le modalita' di fornitura delle informazioni di cui al comma 4, nonche' il rimborso degli oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, relativamente alla fornitura dei dati relativi alle operazioni di versamento del diritto annuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, dello stesso decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 e al rimborso delle spese da corrispondere all'Agenzia delle entrate.
Note all'art. 4: - Per il testo del comma 3 dell'art. 18 della legge n. 580 del 1993, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 11 del citato decreto ministeriale n. 359 del 2001: «Art. 11 (Rapporti con l'amministrazione finanziaria e riscossione coattiva dei diritti non regolarmente versati). - 1. L'Agenzia delle entrate comunica alle camere di commercio, tramite Infocamere, le informazioni relative alle singole operazioni di versamento eseguite ai sensi dell'art. 8, comma 2, nonche' il fatturato dei soggetti di cui all'art. 6. 2. In base alle informazioni di cui al comma 1, le camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente. 3. L'Agenzia delle entrate trasmette alle camere di commercio competenti, tramite Infocamere, le variazioni del fatturato conseguenti alle verifiche fiscali relative ai soggetti di cui all'art. 6; sulla base di tali informazioni, le camere di commercio provvedono alla definizione della posizione dell'impresa ed alla riscossione coattiva di quanto da essa dovuto. 4. La fornitura alle camere di commercio delle informazioni previste dai commi 1 e 3 ed il rimborso spese da corrispondere all'Agenzia delle entrate per tale fornitura sono regolati in via convenzionale fra l'Agenzia delle entrate e l'Unioncamere. 5. Le comunicazioni previste dal presente articolo sono effettuate in conformita' agli articoli 15 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.». - Il testo dell'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 e' seguente: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento il termine: a) - e) (Omissis); f) «fatturato» indica: 1) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 2) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 3) per le societa' e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; 4) per gli altri soggetti, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;». - Si riporta il testo dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario n. 1: «Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche' dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta. 2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione; f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta. 3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo' fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.». - Il testo dell'art. 8, comma 2 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 e' il seguente: «Art. 8 (Modalita' di determinazione del diritto e termini per il versamento). - 1. (Omissis). 2. Il diritto dovuto dai contribuenti e' versato, in unica soluzione, con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto di tali imposte.».
Art. 5
Concorso di violazioni e continuazione
1.Non sono applicabili le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso tra tributi diversi.
2.Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998: «Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione. 2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette piu' violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di piu' tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella piu' grave aumentata di un quinto. 4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi. 5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate. 6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione. 7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puo' essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. 8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puo' stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.».
Art. 6
Ravvedimento
2.In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le violazioni non constatate, relative all'omesso versamento del diritto annuale di competenza degli anni 2001 e 2002, il termine per il ravvedimento di cui al comma 1, lettera b), scade il 20 luglio 2005.
3.Il pagamento della sanzione, nonche' il pagamento degli interessi moratori calcolati sul diritto a norma dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, devono essere eseguiti contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale.
4.Il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione contestuale di tutti i versamenti, di cui al comma 3.
5.Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998: «Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione. 4. 5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.».
Art. 7
Cessione di azienda
1.Fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto di cessione, il cessionario e' responsabile, in solido con il cedente, per il pagamento del diritto annuale e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui e' avvenuta la cessione, e nei due precedenti, nonche' per quelle gia' irrogate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2.L'obbligazione del cessionario e' limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti della camera di commercio competente per territorio.
3.Su richiesta dell'interessato, la camera di commercio competente per territorio e' tenuta a rilasciare un certificato sull'esistenza di debiti a qualsiasi titolo, di procedimenti, in corso o gia' definiti, per l'irrogazione di sanzioni, in relazione ai quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato con esito negativo, o rilasciato oltre quaranta giorni dalla richiesta, ha pieno effetto liberatorio nei confronti del cessionario.
Art. 8
Procedimento di irrogazione delle sanzioni
1.Le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate dalla camera di commercio competente per territorio, ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive integrazioni e modificazioni, nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale, nelle misure previste dall'articolo 4 del presente regolamento, nonche' nei casi di maggiore ammontare del diritto annuale accertato sulla base delle comunicazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del presente regolamento.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo degli artt. 16 e 17 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997: «Art. 16 (Procedimento di irrogazione delle sanzioni). - 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono. 2. L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullita', dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entita' nonche' dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. 3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18. 5. L'impugnazione immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione. 6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresi' l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. 7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullita' anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'art. 22.». «Art. 17 (Irrogazione immediata). - 1. In deroga alle previsioni dell'art. 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullita'. 2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. 3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorche' risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'art. 16, comma 3.».
Art. 9
Tutela giurisdizionale ed esecuzione delle sanzioni
1.E' ammesso ricorso contro il provvedimento di irrogazione della sanzione dinanzi alle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.
2.La commissione tributaria puo' sospendere l'esecuzione delle sanzioni applicando le disposizioni dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3.Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado, la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, la camera di commercio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992: «Art. 47 (Sospensione dell'atto impugnato). - 1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno grave ed irreparabile, puo' chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22. 2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. 3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, puo' motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio. 4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. 5. La sospensione puo' anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fidejussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento. 6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia. 7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. 8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte puo' revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.».
Art. 10
Decadenza e prescrizione
1.L'atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione.
2.Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto d'irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione.
Art. 11
Sospensione dei pagamenti e compensazione
1.Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti della camera di commercio competente per territorio, questa ha facolta' di sospendere il pagamento di quanto dovuto se e' stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorche' non definitivo. Il provvedimento con il quale viene sospeso il pagamento e' notificato all'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido entro trenta giorni dalla data del provvedimento stesso.
2.La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o dalla decisione della commissione tributaria.
3.La sospensione del pagamento e' revocata, qualora intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto di contestazione o di irrogazione ovvero e' adeguata, se una decisione della commissione tributaria determini in misura diversa l'importo dovuto.
4.In presenza di un provvedimento definitivo, la camera di commercio pronuncia la compensazione del debito e ne da' notifica all'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido entro trenta giorni dalla data del provvedimento stesso.
5.I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono impugnabili davanti alle commissioni tributarie, che possono disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Nota all'art. 11: - Per il testo dell'art. 47 del citato decreto legislativo n. 546 del 1992, si veda nella nota all'art. 9.
Art. 12
Riscossione della sanzione
1.La sanzione amministrativa e gli interessi sono versati con le modalita' previste per la riscossione del diritto annuale.
2.La camera di commercio puo' consentire, su richiesta dell'interessato, il pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in rate mensili fino ad un massimo di dieci. Il debito puo' essere estinto in un'unica soluzione in ogni momento.
3.Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
Art. 13
Disposizioni transitorie e finali
1.Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
2.Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 limitatamente agli anni 2001 e 2002.
Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 252
Note all'art. 13: - La legge 12 dicembre 2002, n. 273 «Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2002. - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997: «Art. 3 (Principio di legalita). - 1. - 2. (Omissis). 3. Se la legge in vigore al momento in cui e' stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entita' diversa, si applica la legge piu' favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.».
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