DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2005, n. 51
Entrata in vigore del provvedimento: 1/5/2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, istitutivo del Ministero dei trasporti e della navigazione;
Visto l'articolo 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali marittime del Ministero dei trasporti e della navigazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135, come modificata, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 365;
Visto l'articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Ritenuto di dover apportare modifiche ai limiti delle circoscrizioni territoriali delle direzioni marittime di Ancona e di Bari, nonche' di modificare le circoscrizioni territoriali dei compartimenti marittimi e circondari marittimi di Pescara, Ortona, Termoli, Manfredonia, Porto Empedocle, Gela e Rimini, al fine di assicurare un ottimale ed efficace assetto funzionale dell'articolazione periferica dell'amministrazione marittima adeguando le relative strutture alle effettive necessita' marittime ed alle esigenze locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Uffici marittimi periferici
1.La capitaneria di porto di Pescara (PE) e' elevata a direzione marittima, assumendo la denominazione di: «direzione marittima di Pescara».
2.Nell'ambito del circondario marittimo di Pescara e' istituita la delegazione di spiaggia di Montesilvano (PE) che assume la corrispondente denominazione.
3.Gli uffici circondariali marittimi di Ortona (CH) e Gela (CL) sono elevati a capitaneria di porto, assumendo la rispettiva denominazione di: «capitaneria di porto di Ortona» e «capitaneria di porto di Gela».
4.Gli uffici locali marittimi di Lampedusa (AG) e Cesenatico (FO) sono elevati a ufficio circondariale marittimo, assumendo la rispettiva denominazione di: «ufficio circondariale marittimo di Lampedusa» e «ufficio circondariale marittimo di Cesenatico».
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