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LEGGE 18 aprile 2005, n. 62

Current text a fecha 2008-08-22

Entrata in vigore della legge: 12-5-2005

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2.I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3.Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4.Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/10/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE, 2003/122/Euratom, 2004/8/CE, 2004/12/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE, 2004/22/CE, 2004/25/CE, 2004/35/CE, 2004/38/CE, 2004/39/CE, 2004/67/CE e 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5.Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis. ((9))

5-bis.COMMA ABROGATO DALLA L. 20 GIUGNO 2007, N. 77.

6.In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7.Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8.Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni. (6)

Art. 2

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari): «Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».

Art. 3

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1.Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.

2.La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3.Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.

Note all'art. 3: - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1993». - La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza, dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria 1995-1997)». - Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi le note all'art. 1.

Art. 4

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1.Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

2.Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonche' di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Nota all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Art. 5

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1.Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2.I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 5, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

4.Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5.Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

6.Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

CAPO II DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6

(Abrogazione della legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico)

1.La legge 11 gennaio 2001, n. 7, sul settore fieristico, e' abrogata, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 15 gennaio 2002 nella causa C439/99.

Nota all'art. 6: - La legge 11 gennaio 2001, n. 7, abrogata dalla presente legge, recava: «Legge quadro sul settore fieristico».

Art. 7

(Modifica dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, in materia di ordinamento della professione di consulente in proprieta' industriale)

1.In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 13 febbraio 2003 nella causa C131/01, l'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, recante l'ordinamento della professione di consulente in proprieta' industriale e la formazione del relativo Albo, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - (Requisiti per l'iscrizione all'Albo). - 1. Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati qualsiasi persona fisica che: a) abbia il godimento dei diritti civili nel proprio ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale; b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocita'; c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia salvo che si tratti di cittadino di Stati che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito; d) abbia superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 6 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprieta' industriale all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115. 2. Sono altresi' ammessi all'attivita' di rappresentanza professionale di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, con carattere di temporaneita', previa dichiarazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi e al Consiglio dell'Ordine, i cittadini di Stati membri dell'Unione europea in possesso delle qualifiche professionali richieste dallo Stato membro nel quale essi esercitano stabilmente e legalmente la professione corrispondente a quella di consulente in proprieta' industriale. 3. La prestazione di servizi di cui al comma 2 comporta l'iscrizione temporanea e automatica all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale al fine di assicurare l'applicazione delle disposizioni relative al godimento dei diritti e all'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale, in quanto compatibili. 4. Per l'iscrizione temporanea non si applicano i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1. Gli iscritti a titolo temporaneo non partecipano all'assemblea degli iscritti all'Albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'Ordine. L'iscrizione decade con il decorso del periodo per il quale l'iscrizione e' stata effettuata. 5. La prestazione di servizi di cui al comma 2 e' effettuata utilizzando, in lingua originale, o il titolo professionale, se esistente, o il titolo di formazione prevista dallo Stato membro di cui allo stesso comma. 6. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'Ordine su presentazione di un'istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione e' prontamente comunicata dal Consiglio dell'Ordine all'Ufficio italiano brevetti e marchi".

Note all'art. 7: - Il decreto ministeriale del 30 maggio 1995, n. 342, reca: «Regolamento recante l'ordinamento della professione di consulente in proprieta' industriale e la formazione del relativo Albo». - Per opportuna conoscenza si riporta il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni): «2. Il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprieta' industriale.».

Art. 8

(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, in materia di distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano)

1.All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: "4-bis. L'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione di cui al comma 1, qualora modifichi, sospenda o revochi la stessa, in quanto sono venuti meno i requisiti sulla cui base detta autorizzazione e' stata concessa, informa immediatamente il Ministero della salute inviando copia del provvedimento di sospensione o revoca. 4-ter. Il Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimento di sospensione o revoca di cui al comma 4-bis, adottati dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorita' da loro delegate, ne informa la Commissione europea e gli altri Stati membri. 4-quater. Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero della salute fornisce qualunque informazione utile relativa all'autorizzazione di cui al presente articolo".

Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538 (Attuazione della direttiva 92/25/CEE riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano), come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Procedura di autorizzazione). - 1. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione, l'autorita' competente comunica all'interessato l'esito della stessa. Se i dati forniti dall'interessato non sono sufficienti a dimostrare il rispetto delle condizioni previste dall'art. 3, la stessa autorita' puo' richiedere le necessarie integrazioni; in tal caso il termine di novanta giorni e' sospeso fino alla presentazione dei dati complementari richiesti. 2. L'autorizzazione, da rilasciarsi previa ispezione del magazzino, deve specificare: a) la sede del magazzino; b) le generalita' della persona responsabile ai sensi dell'art. 3; c) i medicinali o il tipo di medicinali che possono essere oggetto dell'attivita' di distribuzione all'ingrosso, in relazione alle attrezzature di cui dispone il magazzino; d) il territorio geografico entro il quale il grossista ha dichiarato di essere in grado di operare nel rispetto del disposto del comma 2, dell'art. 7. 3. Contemporaneamente alla notifica all'interessato, l'autorita' competente provvede ad inviare copia dell'autorizzazione al Ministero della sanita'. 4. In caso di diniego dell'autorizzazione, che deve essere in ogni caso motivato, sono comunicati agli interessati i mezzi di ricorso previsti dalla legislazione in vigore e il termine entro cui il ricorso deve essere proposto. 4-bis. L'autorita' competente che ha concesso l'autorizzazione di cui al comma 1, qualora modifichi, sospenda o revochi la stessa, in quanto sono venuti meno i requisiti sulla cui base detta autorizzazione e' stata concessa, informa immediatamente il Ministero della salute inviando copia del provvedimento di sospensione o revoca. 4-ter. Il Ministero della salute, acquisita copia del provvedimento di sospensione o revoca di cui al comma 4-bis, adottati dalle regioni e dalle province autonome o dalle autorita' da loro delegate, ne informa la Commissione europea e gli altri Stati membri. 4-quater. Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero della salute fornisce qualunque informazione utile relativa all'autorizzazione di cui al presente articolo.».

Art. 9

(Recepimento della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato - abusi di mercato - e delle direttive della Commissione di attuazione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE)

3.Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: "Art. 25-sexies. - (Abusi di mercato). - 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente e' di rilevante entita', la sanzione e' aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

4.All'articolo 2637 del codice civile, le parole: "strumenti finanziari, quotati o non quotati," sono sostituite dalle seguenti: "strumenti finanziari non quotati o per i quali non e' stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato,".

5.Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, dopo le parole: "reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita' finanziaria," sono inserite le seguenti: "abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,".

6.Le disposizioni previste dalla parte V, titolo I-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge che le ha depenalizzate, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2 del codice penale. L'autorita' giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti piu' reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto, dispone la trasmissione degli atti alla CONSOB. Da tale momento decorre il termine di centottanta giorni per la notifica dell'atto di contestazione delle violazioni. ((10))

7.Le disposizioni recate dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come sostituito dal comma 2, lettera c), del presente articolo, si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati con lettere di contestazione inoltrate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del citato articolo 195 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere applicate ai procedimenti sanzionatori avviati prima della suddetta data.

8.Al fine di adeguare la dotazione di personale della CONSOB ai nuovi compiti derivanti dal presente articolo, il numero complessivo dei posti della pianta organica prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, e' aumentato da 450 a 600 unita'. La ripartizione dei posti suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a contratto a tempo determinato e' stabilita con apposita deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del citato decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95. Resta fermo il disposto di cui al settimo comma del citato articolo 2. Gli oneri derivanti sono coperti secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 9-bis

((Attuazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, nonche' della direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE))

((

2.All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

))

Art. 10

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari)

Note all'art. 10: - La direttiva 2003/89/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 novembre 2003, n. L 308. - La direttiva 2000/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 6 maggio 2000, n. L 109.

Art. 11

(Modifica all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in materia di accesso alla professione notarile)

1.All'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115".

Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dalla presente legge: «Art. 5. Per ottenere la nomina a notaro e' necessario: 1° essere cittadino italiano o di un altro Stato membro dell'Unione europea ed aver compiuto l'eta' di anni 21; 2° essere di moralita' e di condotta sotto ogni rapporto incensurate; 3° non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorche' sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato; 4° essere fornito della laurea in giurisprudenza data o confermata in una universita' italiana o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148; 5° avere ottenuto, dopo conseguita la laurea, l'iscrizione fra i praticanti presso un Consiglio notarile ed avere fatto la pratica per due anni continui, dopo l'iscrizione, presso un notaro del distretto, designato dal praticante, col consenso del notaro stesso e coll'approvazione del Consiglio. Per coloro che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per due anni, per gli avvocati in esercizio e per i procuratori pure in esercizio da almeno due anni, basta la pratica per un anno continuo. La pratica incominciata in un distretto puo' essere continuata in un altro distretto; nel qual caso il praticante dovra' trasferire presso il Consiglio notarile di quest'ultimo distretto la iscrizione gia' ottenuta nell'altro e fare la pratica presso il notaro del distretto in cui intende proseguirla; 6° avere sostenuto con approvazione un esame di idoneita', dopo compiuta la pratica notarile. I requisiti di cui ai numeri 4° e 5° del primo comma possono essere sostituiti dal possesso del decreto di riconoscimento professionale emanato in applicazione del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115».

Art. 12

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari)

1.Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, il Governo e' delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

2.Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

3.Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.

Note all'art. 12: - La direttiva 91/414/CEE pubblicata nella G.U.C.E. 19 agosto 1991, n. L 230. - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, reca: «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997).»

Art. 13

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)

2.Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

Note all'art. 13: - La legge 19 ottobre 1984 n. 748, reca: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti». - Il regolamento (CE) 2003/2003 pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2003, n. L 304.

Art. 14

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio)

2.Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e le modalita' di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE, da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della citata direttiva, nonche' le modalita' di informazione e di accesso del pubblico.

3.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 14: - La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275. - La direttiva 1996/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10 ottobre 1996, n. L 257. - La direttiva 2003/4/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14 febbraio 2003, n. L 41.

Art. 15

Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE).

2.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all'art. 15: - La direttiva 2003/54/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 luglio 2003, n. L 176.

Art. 16

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE)

2.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all'art. 16: - La direttiva 2003/55/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 luglio 2003, n. L 176.

Art. 17

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale)

2.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all'art. 17: - La direttiva 2004/67/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2004, n. L 127.

Art. 18

(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, ivi compresi i difenili mono e diclorurati di cui all'allegato, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonche' a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)

2.Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti, entro le scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro smaltimento.

3.I soggetti autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti avviano allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento.

4.Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente, il mancato smaltimento finale nei tempi previsti dal comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

5.Le comunicazioni previste dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 209 del 1999 sono integrate con l'indicazione del programma temporale di cui al comma 1, nonche' con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.

Note all'art. 18: - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, reca: «Attuazione della direttiva CEE numero 85/467 recante sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.». - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209 (Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili): «Art. 3 (Inventario). - 1. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm (elevato a) 3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm (elevato a) 3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni: a) nome e indirizzo; b) collocazione e descrizione degli apparecchi; c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi; d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti; e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto; f) data della denuncia effettuata ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216. 2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le informazioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso. 3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantita' di PCB detenuti. Tale comunicazione e' effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999. 4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse dalle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente che provvede all'elaborazione dei dati cosi' raccolti ed alla predisposizione dell'inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni ed alle province autonome.».

Art. 19

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente)

2.All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all'art. 19: - La direttiva 2001/42/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 21 luglio 2001, n. L 197.

Art. 20

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 96/82/CE, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose)

1.Per dare organico e corretto recepimento alla direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, il Governo e' delegato ad adottare, entro il 1° luglio 2005, con le modalita' di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, un decreto legislativo per recepire la direttiva 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la citata direttiva 96/82/CE, nonche' per introdurre, contestualmente, le disposizioni correttive necessarie per superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2003/2014 avviata per recepimento non conforme della predetta direttiva 96/82/CE, apportando a tali fini le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

2.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Note all'art. 20: - La direttiva 2003/105/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 dicembre 2003, n. L 345. - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, reca: «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose».

Art. 21

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE)

2.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all'art. 21: - La direttiva 2004/8/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 21 febbraio 2004, n. L 52.

Art. 22

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura)

2.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nota all'art. 22: - La direttiva 2004/22/CE e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 135.

Art. 23

(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)

1.L'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e' soppresso.

2.I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, gia' scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2007, N. 13)).

Art. 24

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163))

Art. 25

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi)

2.I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si pronunzia entro trenta giorni; decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza di detto parere.

3.Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4.

4.In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, al settore postale si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni.

Note all'art. 25: - La direttiva 2004/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 134; - La direttiva 2004/18/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 134; - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.». - L'art. 8 del citato decreto, cosi' recita: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca: «Attuazione delle direttive n. 90/531/CEE e n. 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi».

Art. 26

(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica)

1.All'articolo 3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto".

Note all'art. 26: - La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica». - Il testo vigente del comma 29 dell'art. 3 della citata legge, e' il seguente: «29. L'ammontare dell'imposta e' fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonche' per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualita' e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Art. 27

(Procedura per il recupero degli aiuti di Stato Dichiarati illegittimi dalla decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002)

1.In attesa della definizione dei ricorsi promossi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte in conseguenza del regime di esenzione fiscale reso disponibile, per effetto degli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in favore delle societa' per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, si effettua secondo le disposizioni del presente articolo, in attuazione della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002.

2.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).

3.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).

4.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).

5.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).

6.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 15 FEBBRAIO 2007, N. 10, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 APRILE 2007, N. 46)).

7.Le maggiori entrate derivanti dalle presenti disposizioni affluiscono in apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento per le politiche fiscali. Il conto speciale e' impignorabile.

8.In attuazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, sono definite ai commi successivi le modalita' per il recupero delle somme relative a prestiti a tassi agevolati concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, alle societa' per azioni a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9.Il recupero e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

10.Le societa' per azioni a prevalente capitale pubblico che hanno ottenuto la concessione di mutui dalla Cassa depositi e prestiti Spa a decorrere dal 1° gennaio 1994 e fino al 31 dicembre 1998, o quelle attualmente titolari, a seguito di trasformazioni, di fusioni o di altre operazioni, dei finanziamenti indicati, sono tenute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze il numero identificativo dei mutui ottenuti. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti Spa, ridetermina i piani di ammortamento di ciascun mutuo in base ai tassi di interesse indicati dalla Commissione e quantifica i benefici goduti in relazione a ciascuno di essi, risultanti dalla differenza tra il tasso applicato per ciascuna operazione di prestito e il tasso di riferimento indicato dalla Commissione.

11.Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione delle fattispecie rientranti nella categoria de minimis e degli ulteriori casi che per ragioni attinenti al caso specifico non rientrano nell'ambito di applicazione della decisione della Commissione di cui al comma 1, a richiedere espressamente il pagamento delle somme equivalenti ai benefici goduti nei riguardi delle societa' di cui al comma 10, calcolate a far data dalla prima rata di ammortamento e fino all'ultima rata scaduta prima della richiesta di pagamento, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalita' regionale. Contestualmente, il Ministero dell'economia e delle finanze invia alle societa' di cui al comma 10 il nuovo piano di ammortamento per ciascun mutuo, che sara' vincolante, per le stesse, a partire dalla prima rata immediatamente successiva alla richiesta di pagamento. Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla richiesta e versato su apposita contabilita' speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Il conto speciale e' impignorabile. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche comunitarie, sono stabilite le linee guida per una corretta valutazione delle eccezioni ed esenzioni dall'applicazione delle presenti disposizioni.

12.In caso di mancato versamento nei termini stabiliti e' dovuta, oltre agli interessi di cui al comma 11, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme dovute.

13.Le societa' interessate possono chiedere, prima della scadenza del termine per il pagamento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI, la rateizzazione in non piu' di ventiquattro mesi delle somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale. Salvo rifiuto motivato, la rateizzazione si intende accordata.

14.Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro, in caso di mancato o incompleto versamento, provvede, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate, alla riscossione coattiva degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

15.Alle societa' che omettono di effettuare la comunicazione di cui al comma 10, in aggiunta agli interessi di cui al comma 11, e' applicata una sanzione pari al 30 per cento delle somme dovute.

16.E' fatta in ogni caso salva la restituzione, anche mediante compensazione, delle somme corrisposte ai sensi del comma 11 in ogni caso di annullamento, perdita di efficacia o inapplicabilita' della decisione della Commissione di cui al comma 1.

Art. 28

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 GIUGNO 2005, N. 115, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 AGOSTO 2005, N. 168))

Art. 29

(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza dei lavoratori, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 10 aprile 2003, nella causa C-65/01)

1.All'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo. 8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. 8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento".

2.All'allegato XV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo il paragrafo 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Ulteriori prescrizioni minime di carattere generale per le attrezzature di lavoro. 2-bis.1 La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro. 2-bis.2 La rimessa in moto di un'attrezzatura dopo un arresto, indipendentemente dalla sua origine, e il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento di un'attrezzatura (velocita', pressione, eccetera) devono poter essere effettuati soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tale fine, salvo che la rimessa in moto o la modifica rilevante delle condizioni di funzionamento dell'attrezzatura non presenti alcun pericolo per il lavoratore esposto. 2-bis.3 L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta. 2-bis.4 Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che: a) devono essere di costruzione robusta; b) non devono provocare rischi supplementari; c) non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci; d) devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa; e) non devono limitare piu' del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro".

3.Il datore di lavoro adegua le attrezzature ai sensi del comma 8-quinquies dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.All'attuazione del presente articolo si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti delle risorse indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge.

Note all'art. 29: - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca: "Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro". - Il testo del vigente art. 36 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e' il seguente: "Art. 36 (Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro). - 1. - 7. (Omissis). 8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo allorche' esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente. 8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. 8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto. 8-quinquies. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui al paragrafo 2-bis dell'allegato XV le attrezzature di lavoro gia' messe a disposizione dei lavoratori alla data del 31 dicembre 1996 e non soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti requisiti di sicurezza di carattere costruttivo. 8-sexies. Fino a quando non siano completati gli adeguamenti richiesti per dare attuazione alle disposizioni del comma 8-quinquies, il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. 8-septies. Le modifiche apportate alle macchine definite all'art. 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-quinquies, non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'art. 1, comma 3, secondo periodo, del predetto regolamento.". - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari". - L'art. 5 della citata legge n. 183 del 1997, cosi' recita: "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di' un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono versate: a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo di cui al comma 1; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7. 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.".

Art. 29-bis

(((Attuazione della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali))

((

1.Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2.Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, puo' emanare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

4.Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della direttiva 2003/41/CE, provvede al coordinamento delle disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall'ordinamento interno, in particolare con le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante i principi fondamentali in materia di forme pensionistiche complementari, eventualmente adattando le norme vigenti in vista del perseguimento delle finalita' della direttiva medesima.

5.Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.Si applica la procedura di cui all'articolo 1, comma 3.

))

Art. 30

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152))

Allegato A

Allegato A (Articolo 1, commi 1 e 3) 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. 2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi espressi in euro. 2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorita' competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette. 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione. 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane. 2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti. 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari. 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.

Allegato B

Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori. 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate. 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia. 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile. 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa', delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE. 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa'. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio. 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della societa' cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali. 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE. 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'. 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio. 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea. 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE. 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura. 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto. 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio. 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale. 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.