LEGGE 22 aprile 2005, n. 58
Entrata in vigore del provvedimento: 23/4/2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 16. All'articolo 1: al comma 1, dopo le parole: «tutela ambientale» sono inserite le seguenti: «connesse al miglioramento della qualita' ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani,»; al comma 2, dopo le parole: «ciascun ente territoriale» e' inserita la seguente: «interessato»; al comma 3, primo periodo, le parole: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse; dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato derivanti dalle sanzioni irrogate per violazioni alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, relativamente agli impianti di competenza statale, nonche' quelle derivanti dalle tariffe previste a copertura degli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al fine di dare attuazione alla direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, come modificata dalla direttiva 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'espletamento delle attivita' di verifica e controllo di cui alle direttive comunitarie in materia. 3-ter. All'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Eventuali trattamenti aggiuntivi rispetto a quelli erogati dall'I.N.P.S. al lavoratore del settore industria sono ridefiniti con la contrattazione collettiva di categoria"»; al comma 9, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le province autonome di Trento e di Bolzano le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono devolute alle stesse nei modi e nei termini previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione»; al comma 10, le parole: «emanato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al».
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