LEGGE 22 aprile 2005, n. 60
Entrata in vigore del provvedimento: 24/4/2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli ----
Avvertenza: - Il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, e' stato pubblicato nella, Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2005. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato dalle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 28
Allegato
Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 17 All'articolo 1: al comma 1, lettera b), capoverso 2 ivi richiamato, nel primo periodo le parole: «l'imputato e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano state gia' proposte dal difensore» sono sostituite dalle seguenti: «l'imputato e' restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorita' giudiziaria compie ogni necessaria verifica». All'articolo 2: la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale»; al comma 1, capoverso 8-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: «Il difensore puo' dichiarare immediatamente all'autorita' che procede di non accettare la notificazione. Per le modalita' della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis»; il comma 2 e' soppresso.
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