DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 2005, n. 75
Entrata in vigore del provvedimento: 18/5/2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;
Sentite le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, nonche' quelle di sviluppatori competenti in materia di accessibilita' e di produttori di hardware e software;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 23 settembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;
Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per le pari opportunita';
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea (G.U.C.E.). Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e)». - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici): «Art. 10 (Regolamento di attuazione). 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti: a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilita'; b) i contenuti di cui all'art. 6, comma 2; c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilita' dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche; d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'art. 3, comma 1. 2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilita' e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.». - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001 reca: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio Lucio Stanca». - Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421». - Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive n. 98/34/CE (pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204) e n. 98/48/CE (pubblicata nella G.U.C.E. 5 agosto 1998, n. L 217)». Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4: «1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) «accessibilita»: la capacita' dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici».
Art. 2
Criteri e principi generali per l'accessibilita'
2.Con apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza unificata e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), sono dettate specifiche regole tecniche che disciplinano 1'accessibilita', da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 4 del 2004.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 9 gennaio 2004, n. 4: «Art. 5 (Accessibilita' degli strumenti didattici e formativi): 1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresi', al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado. 2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.».
Art. 3
Valutazione dell'accessibilita'
1.Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di se' l'elenco dei valutatori, stabilendone le modalita' tecniche per la tenuta, nonche' garantisce la pubblicita' dell'elenco medesimo e delle citate modalita' sul proprio sito internet.
4.Nell'accertamento dei requisiti di accessibilita' dei servizi, acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 4 del 2004, le amministrazioni interessate possono acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1.
6.Il venire meno dei requisiti in base ai quali e' avvenuta l'iscrizione determina la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1; la cancellazione e' altresi' disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai sensi del comma 3.
7.Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che intende procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello stesso dall'elenco; l'interessato puo' presentare proprie memorie al riguardo. Il Cnipa provvede altresi' a dare adeguata pubblicita' della avvenuta cancellazione sul proprio sito internet.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 2004, n. 4: «1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 11 costituiscono motivo di preferenza a parita' di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilita' o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili e' adeguatamente motivata. 2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullita', contratti per la realizzazione e la modifica di siti internet quando non e' previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilita' stabiliti dal decreto di cui all'art. 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullita', alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilita', con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.». - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4; «Art. 11 (Requisiti tecnici). 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'art. 10: a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilita'; b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilita' dei siti internet, nonche' i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.».
Art. 4
Modalita' di richiesta della valutazione
1.I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie l'autorizzazione ad utilizzare il logo, allegando l'attestato di cui al comma 2. L'utilizzazione del logo e' limitata al periodo di validita' dell'attestato.
2.I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che, svolta la sua attivita', in caso di esito positivo, rilascia attestato di accessibilita', con validita' non superiore a dodici mesi, eventualmente indicante il livello di qualita' raggiunto di cui all'articolo 5.
3.La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1 si avvale, tramite apposita convenzione, del Cnipa.
4.All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5
Logo attestante il possesso del requisito di accessibilita'
1.Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un personal computer di colore terra di Siena, unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto, le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate; all'esito della verifica soggettiva, il diverso livello di qualita' raggiunto dal servizio e' indicato mediante asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.
2.La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualita' dei servizi, nonche' il modello del logo stesso sono indicati nel decreto di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si veda la nota all'art. 3.
Art. 6
Casi di aggiornamento della valutazione di accessibilita'
1.In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, i soggetti privati richiedono tempestivamente un aggiornamento della valutazione dell'accessibilita' ad uno dei valutatori iscritti nell'elenco. Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo attestato al soggetto richiedente, inviandone contestualmente copia all'amministrazione per l'aggiornamento della durata e del livello di qualita' del logo; in caso di rinnovo dell'autorizzazione l'invio della copia deve avvenire almeno quindici giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione stessa.
Art. 7
Poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati
1.Nei riguardi dei soggetti privati, il Cnipa, previa comunicazione inviata al soggetto interessato, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilita' dei siti e dei servizi, anche avvalendosi di valutatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, purche' questi ultimi risultino estranei alla realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o servizio, e adegua eventualmente il logo al livello di accessibilita' riscontrata aggiornandone la validita' temporale.
2.In caso di riscontro di un livello di accessibilita' inferiore a quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi effettivi dell'avvenuta ispezione, nonche' una quota di partecipazione ai costi per l'espletamento delle funzioni ispettive determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera c), e comunque di importo non superiore al doppio del costo effettivo dell'ispezione.
Art. 8
Modalita' di utilizzo del logo da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004
1.Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l'accessibilita' sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l'utilizzo del logo.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.