LEGGE 17 maggio 2005, n. 92
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Partecipazione dell'Italia alle operazioni dell'OSCE
1.È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), per assicurare la continuità della presenza italiana nelle missioni OSCE sul territorio, nonchè nel Segretariato e nelle istituzioni dell'OSCE.
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