LEGGE 1 giugno 2005, n. 114

Type Legge
Publication 2005-06-01
Ultimo aggiornamento 2005-06-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 1/7/2005

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Acuerdo

ACUERDO Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. 1

ACCORDO SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA, DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, DELLA REPUBBLICA DI MALTA, DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E DELLA REPUBBLICA SLOVACCA ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO LA COMUNITA' EUROPEA, IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, (in appresso denominati "Stati membri CE") LA REPUBBLICA D'ISLANDA, IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, IL REGNO DI NORVEGIA, (in appresso denominati "Stati AELS (EFTA)") (in appresso insieme denominati "attuali Parti contraenti") e LA REPUBBLICA CECA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato "trattato di adesione") e' stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003; CONSIDERANDO che, conformemente all'articolo 128 dell'accordo sullo spazio economico europeo, firmato a Porto il 2 maggio 1992, qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunita', di diventare una Parte contraente all'accordo sullo spazio economico europeo (in appresso denominato "accordo SEE"); CONSIDERANDO che la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubbliea di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca hanno chiesto di diventare Parti contraenti all'accordo SEE; CONSIDERANDO che le modalita' e le condizioni di tale partecipazione devono formare oggetto di un accordo tra le attuali Parti contraenti e gli Stati richiedenti; HANNO DECISO di concludere il seguente accordo ARTICOLO 1 1. La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca diventano Parti contraenti all'accordo SEE e sono in appresso denominate "nuove Parti contraenti". 2. Con l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell'accordo SEE, modificato dalle decisioni del comitato misto SEE adottate in data anteriore al 1° novembre 2002, diventano vincolanti per le nuove Parti contraenti nei medesimi termini in cui lo sono per le attuali Parti' contraenti e con le modalita' e condizioni stabilite nel presente accordo. 3. Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 1. ADEGUAMENTI DEL TESTO PRINCIPALE DELL'ACCORDO SEE a) L'elenco delle Parti contraenti e' sostituito dal testo seguente: "LA COMUNITA' EUROPEA, IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, E LA REPUBBLICA D'ISLANDA, IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, IL REGNO DI NORVEGIA," b) Articolo 2 i) La lettera b) e' sostituita dalla seguente: "Stati AELS (EFTA)": la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia;". ii) Alla lettera c), sono soppressi i termini "e dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio". iii) E' aggiunta la seguente lettera: "d) "Atto di adesione del 16 aprile 2003": l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato ad Atene il 16 aprile 2003." c) Articolo 109 Al paragrafo 1 e' soppresso il testo seguente: ", del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio". d) Articolo 117 L'articolo 117 e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni che disciplinano i meccanismi finanziari sono riportate nel protocollo 38 e nel protocollo 38bis." e) Articolo 121 La lettera c) e' soppressa. f) Articolo 126 Il paragrafo 1 e' modificato come segue: i) I termini "si applicano" sono sostituiti da "si applica", mentre i termini "e il trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio" sono soppressi. ii) I termini "in essi indicate" sono sostituiti dai termini "in esso indicate". iii) I termini "della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia" sono sostituiti dai termini "della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein e del Regno di Norvegia". g) Articolo 129 i) Dopo il primo comma del paragrafo 1, e' inserito il seguente comma: "A seguito dell'allargamento dello spazio economico europeo, le versioni del presente accordo in lingua ceca, estone, ungherese, lettone, lituana, maltese, polacca, slovena e slovacca fanno ugualmente fede." ii) Il nuovo terzo comma del paragrafo 1 e' sostituito dal seguente: "I testi degli atti cui e' fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autentificazione, sono redatti in lingua islandese e norvegese e pubblicati nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea". 2. ADEGUAMENTI AI PROTOCOLLI DELL'ACCORDO SEE a) Protocollo 36 All'articolo 2, il primo paragrafo e' sostituito dal seguente: "Il Comitato parlamentare misto SEE consta di ventiquattro membri.". b) Nuovo Protocollo 38bis Dopo il protocollo 38, e' inserito un nuovo protocollo 38bis: "PROTOCOLLO 38-bis SUL MECCANISMO FINANZIARIO DEL SEE ARTICOLO 1 Gli Stati AELS (EFTA) contribuiscono alla riduzione delle disparita' economiche e sociali nello spazio economico europeo mediante il finanziamento di sovvenzioni a favore di progetti di investimento e sviluppo nei settori prioritari elencati all'articolo 3. ARTICOLO 2 L'importo totale del contributo fmanziario previsto all'articolo 1 e' di 600 milioni di euro e deve essere reso disponibile per impegni in quote annue di 120 milioni di euro nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2009. ARTICOLO 3 1. Le sovvenzioni sono erogate per progetti nei seguenti settori prioritari: a) Tutela dell'ambiente, compreso l'ambiente umano, mediante, tra l'altro, la riduzione dell'inquinamento e la promozione dell'energia rinnovabile, b) Promozione dello sviluppo sostenibile mediante un migliore utilizzo e una migliore gestione delle risorse, c) Conservazione del patrimonio culturale europeo, inclusi i trasporti pubblici e il riassetto urbano, d) Sviluppo delle risorse umane mediante, tra l'altro, la promozione dell'istruzione e della formazione, il rafforzamento delle capacita' amministrativa e di funzione pubblica dei governi locali o delle loro istituzioni e, di conseguenza, dei processi democratici che ne sono alla base, e) Sanita' e assistenza ai minori. 2. La ricerca universitaria puo' essere ammissibile ai finanziamenti purche' diretta a uno o piu' dei settori prioritari. ARTICOLO 4 1. Il contributo AELS (EFTA) in forma di sovvenzioni non supera il 60% del costo del progetto tranne per i progetti la cui parte rimanente e' finanziata con stanziamenti dal bilancio del governo centrale, regionale o locale, nel qual caso il contributo non puo' superare 1'85% del costo totale. In ogni caso non e' possibile superare i massimali comunitari per i cofinanziamenti. 2. Si applicano le opportune norme sugli aiuti di Stato. 3. La Commissione delle Comunita' europee seleziona i progetti presentati, in base alla loro compatibilita' con gli obiettivi comunitari. 4. La responsabilita' degli Stati AELS (EFTA) per i progetti e' limitata all'erogazione dei fondi conformemente al piano concordato. Non sono assunte responsabilita' nei confronti di terzi. ARTICOLO 5 I fondi sono messi a disposizione degli stati beneficiari (Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Portogallo, Slovenia e Slovacchia) secondo la seguente ripartizione: Stato beneficiario Percentuale del contributo totale Repubblica ceca 8,09% Estonia 1,68% Grecia 5,71% Spagna 7,64% Cipro 0,21% Lettonia 3,29% Lituania 4,50% Ungheria 10,13% Malta 0,32% Polonia 46,80% Portogallo 5,22% Slovenia 1,02% Slovacchia 5,39% ARTICOLO 6 Al fine di riassegnare eventuali fondi non impegnati a progetti ad alta priorita' di qualunque Stato beneficiano, e' effettuato un riesame nel novembre 2006 e un altro nel novembre 2008. ARTICOLO 7 1. Il contributo finanziario previsto dal presente protocollo e' strettamente coordinato con il contributo bilaterale della Norvegia previsto dal meccanismo finanziario norvegese. 2. In particolare, gli Stati AELS (EFTA) assicurano che le procedure di applicazione siano identiche per entrambi i meccanismi finanziari di cui al paragrafo precedente. 3. Qualunque pertinente cambiamento nelle politiche di coesione della Comunita' e' tenuto in debito conto. ARTICOLO 8 1. Gli Stati AELS (EFTA) creano un comitato incaricato di gestire il meccanismo finanziario del SEE. 2. Ulteriori disposizioni per l'attuazione del meccanismo finanziario del SEE saranno emanate dagli Stati AELS (EFTA) secondo necessita'. 3. I costi di gestione sono coperti dall'importo totale di cui all'articolo 2. ARTICOLO 9 AI termine del periodo di cinque anni e fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo, le Parti contraenti riesaminano alla luce dell'articolo 115 la necessita' di ridurre le disparita' economiche e sociali esistenti all'interno dello spazio economico europeo. ARTICOLO 10 Se il uno qualsiasi degli Stati beneficiari elencati all'articolo 5 non diventa Parte contraente dell'accordo 1° maggio 2004 o se intervengono cambiamenti a livello di composizione del gruppo di Stati AELS (EFTA) facenti parte dello spazio economico europeo, il presente protocollo viene opportunamente adeguato." c) Nuovo Protocollo 44 E' inserito il seguente testo che costituisce il Protocollo 44: "PROTOCOLLO 44 SUI MECCANISMI DI SALVAGUARDIA CONTENUTI NELL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003 1. Applicazione dell'articolo 112 dell'accordo alla clausola generale di salvaguardia economica e ai meccanismi di salvaguardia contenuti in talune disposizioni transitorie nel campo della libera circolazione delle persone e del trasporto stradale. L'articolo 112 dell'accordo si applica anche alle situazioni specificate o alle quali e' fatto riferimento all'articolo 37 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003 e nei meccanismi di salvaguardia contenuti nelle disposizioni transitorie alle voci "Periodo transitorio" dell'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) e dell'allegato VIII (Diritto di' stabilimento), al punto 30 (Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parita' di trattamento fra uomini e donne) e al punto 26c (Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio) dell'allegato XIII (Trasporti), con i medesimi termini, campo di applicazione ed effetti fissati in tali disposizioni. 2. Clausola di salvaguardia relativa al mercato interno La procedura decisionale generale stabilita dall'accordo si applica anche alle decisioni adottate dalla Commissione delle Comunita' europee in applicazione dell'articolo 38 dell'Atto di adesione del 16 aprile 2003."

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 1. Tutte le modifiche agli atti adottati dalle istituzioni comunitarie e integrati nell'accordo SEE derivanti dall'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (in appresso denominato "Atto di adesione del 16 aprile 2003") sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante. 2. A tal fine, viene aggiunto il seguente trattino nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE che contengono riferimenti agli atti adottati dalle istituzioni comunitarie interessate: "[Numero CELEX]: Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, adottato il 16 aprile 2003.". 3. Laddove il trattino di cui al paragrafo 2 sia il primo trattino del punto in questione, esso e' preceduto dai termini ", modificato da:" o ", modificata da:", come piu' opportuno. 4. Nell'allegato A del presente accordo sono elencati i punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE in cui viene inserito il testo di cui ai paragrafi 2 e 3. 5. Laddove un atto integrato nell'accordo SEE prima dell'entrata in vigore del presente accordo richieda, a seguito della partecipazione delle nuove Parti contraenti, adattamenti non previsti dal presente accordo, per tali adattamenti vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 1. Le disposizioni di cui all'allegato B del presente accordo sono inserite nell'accordo SEE e ne diventano parte integrante. 2. Per qualunque disposizione rilevante ai fini dell'accordo SEE citata nell'Atto di adesione del 16 aprile 2003, ma non ripresa nell'allegato B del presente accordo, vengono applicate le procedure stabilite nell'accordo SEE.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Qualunque Parte del presente accordo puo' sottoporre qualunque questione relativa all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo stesso al comitato misto SEE. Il comitato misto SEE esamina la questione con l'intento di trovare una soluzione accettabile, che consenta di preservare il buon funzionamento dell'accordo SEE.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 1. Il presente accordo e' ratificato o approvato dalle attuali Parti contraenti e dalle nuove Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. 2. Esso entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione, purche' tutti gli strumenti di ratifica o di approvazione del presente accordo siano stati depositati entro tale data e purche' nello stesso giorno entrino in vigore i seguenti Accordi e Protocolli connessi: a) Accordo tra il Regno di Norvegia e la Comunita' europea relativo ad un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2004-2009, b) Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica d'Islanda a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca; c) Protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunita' economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, e d) Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunita' europea e il Regno di Norvegia in merito a taluni prodotti agricoli. 3. Se gli strumenti di ratifica o di approvazione dell'accordo non sono depositati da tutte le nuove Parti contraenti in tempo utile, il presente accordo entra in vigore per gli Stati che avranno espletato tale formalita' entro i termini previsti. In tal caso, il Consiglio SEE decide immediatamente degli adattamenti da apportare al presente accordo ed, eventualmente, all'accordo SEE.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, lettone; lituana, maltese, neerlandese, norvegese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, il testo in ciascuna di queste lingue facente ugualmente fede, sara' depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascun governo delle Parti dell'accordo.

Allegato A

ALLEGATO A Elenco di cui all'articolo 3 dell'accordo PARTE I ATTI CUI E' FATTO RIFERIMENTO NELL'ACCORDO SEE MODIFICATI DALL'ATTO DI ADESIONE DEL 16 APRILE 2003 Il trattino di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e' inserito nei seguenti punti degli allegati e dei Protocolli dell'accordo SEE: Nell'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), Capitolo I (Questioni veterinarie - Parte 1.1, Punto 4 (Direttiva 97/78/CE del Consiglio), - Parte 1.1, Punto 5 (Direttiva 91/496/CEE del Consiglio), - Parte 1.2, Punto 16 (Decisione 93/13/CEE della Commissione), - Parte 1.2, Punto 67 (Decisione 97/735/CE della Commissione), - Parte 1.2, Punto 71 (Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione - Parte 3.1, Punto 1 (Direttiva 85/511/CEE del Consiglio), - Parte 3.1, Punto 4 (Direttiva 92/35/CEE del Consiglio), - Parte 3.1, Punto 5 (Direttiva 92/40/CEE del Consiglio), - Parte 3.1, Punto 6 (Direttiva 92/66/CEE del Consiglio), - Parte 3.1, Punto 7 (Direttiva 93/53/CEE del Consiglio), - Parte 3.1, Punto 8 (Direttiva 95/70/CE del Consiglio), - Parte 3.1, Punto 9 (Direttiva 92/119/CEE del Consiglio), - Parte 3.1, Punto 9a (Direttiva 2000/75/CE del Consiglio), - Parte 4.1, Punto 1 (Direttiva 64/432/CEE del Consiglio), - Parte 4.1, Punto 3 (Direttiva 90/426/CEE del Consiglio), - Parte 4.1, Punto 4 (Direttiva 90/539/CEE del Consiglio), - Parte 4.1, Punto 9 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio), - Parte 5.1, Punto 1 (Direttiva 72/461/CEE del Consiglio), - Parte 5.1, Punto 4 (Direttiva 92/46/CEE del Consiglio), - Parte 5.1, Punto 5 (Direttiva 91/495/CEE del Consiglio), - Parte 5.1, Punto 6 (Direttiva 92/45/CEE del Consiglio), - Parte 5.1, Punto 7 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio), - Parte 6.1, Punto 1 (Direttiva 64/433/CEE del Consiglio), - Parte 6.1, Punto 2 (Direttiva 71/118/CEE del Consiglio), - Parte 6.1, Punto 4 (Direttiva 77/99/CEE del Consiglio), - Parte 6.1, Punto 7 (Direttiva 89/437/CEE del Consiglio), - Parte 6.1, Punto 8 (Direttiva 91/493/CEE del Consiglio), - Parte 6.1, Punto 11 (Direttiva 92/46/CEE del Consiglio), - Parte 6.1, Punto 13 (Direttiva 91/495/CEE del Consiglio), - Parte 6.1, Punto 14 (Direttiva 92/45/CEE del Consiglio), - Parte 6.1, Punto 15 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio), - Parte 6.2, Punto 17 (Decisione 93/383/CEE del Consiglio), - Parte 6.2, Punto 39 (Decisione 98/536/CE della Commissione), - Parte 7.1, Punto 2 (Direttiva 96/23/CE del Consiglio), - Parte 7.2, Punto 14 (Decisione 98/179/CE della Commissione), - Parte 8.1, Punto 2 (Direttiva 90/426/CEE del Consiglio), - Parte 8.1, Punto 3 (Direttiva 90/539/CEE del Consiglio), - Parte 8.1, Punto 8 (Direttiva 71/118/CEE del Consiglio), - Parte 8.1, Punto 11 (Direttiva 91/493/CEE del Consiglio), - Parte 8.1, Punto 13 (Direttiva 92/46/CEE del Consiglio), - Parte 8.1, Punto 14 (Direttiva 92/45/CEE del Consiglio), - Parte 8.1, Punto 15 (Direttiva 92/65/CEE del Consiglio), - Parte 8.1, Punto 16 (Direttiva 92/118/CEE del Consiglio), - Parte 8.1, Punto 17 (Direttiva 77/96/CEE del Consiglio), - Parte 9.1, Punto 9 (Decisione 2000/50/CE della Commissione). Nell'Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) A. Nel Capitolo I (Veicoli a motore) - Punto 1 (Direttiva 70/156/CEE del Consiglio), - Punto 2 (Direttiva 70/157/CEE del Consiglio), - Punto 3 (Direttiva 70/220/CEE del Consiglio), - Punto 4 (Direttiva 70/221/CEE del Consiglio), - Punto 8 (Direttiva 70/388/CEE del Consiglio), - Punto 9 (Direttiva 71/127/CEE del Consiglio), - Punto 10 (Direttiva 71/320/CEE del Consiglio), - Punto 11 (Direttiva 72/245/CEE del Consiglio), - Punto 14 (Direttiva 74/61/CEE del Consiglio), - Punto 16 (Direttiva 74/408/CEE del Consiglio), - Punto 17 (Direttiva 74/483/CEE del Consiglio), - Punto 19 (Direttiva 76/114/CEE del Consiglio), - Punto 22 (Direttiva 76/757/CEE del Consiglio), - Punto 23 (Direttiva 76/758/CEE del Consiglio), - Punto 24 (Direttiva 76/759/CEE del Consiglio), - Punto 25 (Direttiva 76/760/CEE del Consiglio), - Punto 26 (Direttiva 76/761/CEE del Consiglio), - Punto 27 (Direttiva 76/762/CEE del Consiglio), - Punto 29 (Direttiva 77/538/CEE del Consiglio), - Punto 30 (Direttiva 77/539/CEE del Consiglio), - Punto 31 (Direttiva 77/540/CEE del Consiglio), - Punto 32 (Direttiva 77/541/CEE del Consiglio), - Punto 36 (Direttiva 78/318/CEE del Consiglio), - Punto 39 (Direttiva 78/932/CEE del Consiglio), - Punto 44 (Direttiva 88/77/CEE del Consiglio), - Punto 45a (Direttiva 91/226/CEE del Consiglio), - Punto 45r (Direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), - Punto 45t (Direttiva 95/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), - Punto 45za (Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). B. Nel Capitolo II (Trattori agricoli o forestali): - Punto 1 (Direttiva 74/150/CEE del Consiglio), - Punto 7 (Direttiva 75/322/CEE del Consiglio), - Punto 11 (Direttiva 77/536/CEE del Consiglio), - Punto 13 (Direttiva 78/764/CEE del Consiglio), - Punto 17 (Direttiva 79/622/CEE del Consiglio), - Punto 20 (Direttiva 86/298/CEE del Consiglio), - Punto 22 (Direttiva 87/402/CEE del Consiglio), - Punto 23 (Direttiva 89/173/CEE del Consiglio). C. Nel Capitolo IV (Apparecchi domestici): Punto 4a (Direttiva 94/2/CE della Commissione),. Punto 4b (Direttiva 95/12/CE della Commissione), Punto 4c (Direttiva 95/13/CE della Commissione), Punto 4d (Direttiva 96/60/CE della Commissione), Punto 4f (Direttiva 97/17/CE della Commissione). D. Nel Capitolo VIII (Apparecchi a pressione): - Punto 2 (Direttiva 76/767/CEE del Consiglio). E. Nel Capitolo IX (Strumenti di misura): - Punto 1 (Direttiva 71/316/CEE del Consiglio), - Punto 5 (Direttiva 71/347/CEE del Consiglio), - Punto 6 (Direttiva 71/348/CEE del Consiglio), - Punto 12 (Direttiva 75/106/CEE del Consiglio). F. Nel Capitolo XI (Tessili): - Punto 4b (Direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), G. Nel Capitolo XII (Prodotti alimentari): - Punto 18 (Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), - Punto 24 (Direttiva 80/590/CEE della Commissione), - Punto 47 (Direttiva 89/I08/CEE del Consiglio), - Punto 54a (Direttiva 91/321/CEE della Commissione), - Punto 54b (Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio), - Punto 54w (Direttiva 1999/2I/CE della Commissione), - Punto 54zh (Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), - Punto 542n (Regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione), - Punto 54zs (Direttiva 2001/114/CE del Consiglio). H. Nel Capitolo XIV (Concimi): - Punto 1 (Direttiva 76/116/CEE del Consiglio). I. Nel Capitolo XV (Sostanze pericolose): - Punto 1 (Direttiva 67/548/CEE del Consiglio). J. Nel Capitolo XVI (Cosmetici): - Punto 9 (Direttiva 95/I7/CE della Commissione). K. Nel Capitolo XIX (Disposizioni generali nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi): - Punto 1 (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), Punto 3b (Regolamento 339/93/CEE del Consiglio), - Punto 3e (Direttiva 94/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), Punto 3g (Direttiva 69/493/CEE del Consiglio). L. Nel Capitolo XXIV (Macchine): - Punto 1d (Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). M. Nel Capitolo XXVII (Bevande spiritose): - Punto 1 (Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio). Nell'allegato IV (Energia): - Punto 7 (Direttiva 90/377/CEE del Consiglio), - Punto 8 (Direttiva 90/547/CEE del Consiglio), - Punto 9 (Direttiva 91/296/CEE del Consiglio), - Punto 11b (Direttiva 95/12/CE della Commissione), - Punto 11c (Direttiva 95/13/CE della Commissione), - Punto 11d (Direttiva 96/60/CE della Commissione), - Punto 11f (Direttiva 97/17/CE della Commissione). Nell'Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori): - Punto 3 (Direttiva 68/360/CEE del Consiglio). Nell'Allegato VI (Sicurezza sociale): - Punto 1 (Regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio), - Punto 2 (Regolamento (CE) n. 574/72 del Consiglio), - Punto 3.18 (Decisione n. 117), - Punto 3.19 (Decisione n. 118), - Punto 3.27 (Decisione n. 136), - Punto 3.37 (Decisione n. 150). Nell'Allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali): Punto 1 a (Direttiva 92/51/CEE del Consiglio), - Punto 2 (Direttiva 77/249/CEE del Consiglio), - Punto 2a (Direttiva 98/5/CE del Consiglio), - Punto 4 (Direttiva 93/16/CEE del Consiglio), - Punto 8 (Direttiva 77/452/CEE del Consiglio), - Punto 10 (Direttiva 78/686/CEE del Consiglio), - Punto 11 (Direttiva 78/687/CEE del Consiglio), - Punto 12 (Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio), - Punto 14 (Direttiva 80/154/CEE del Consiglio), - Punto 17 (Direttiva 85/433/CEE del Consiglio), - Punto 18 (Direttiva 85/384/CEE del Consiglio), Nell'Allegato IX (Servizi finanziari): - Punto 2 (Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio), - Punto 11 (Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio), - Punto 13 (Direttiva 77/92/CEE del Consiglio), - Punto 14 (Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). Nell'Allegato XI (Servizi di telecomunicazione): - Punto 5i (Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). Nell'Allegato XIII (Trasporti): - Punto 1 (Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio), - Punto 3 (Regolamento (CEE) n. 281/71 del Consiglio), - Punto 5 (Decisione 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), - Punto 7 (Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio), - Punto 13 (Direttiva 92/106/CEE del Consiglio), - Punto 18a (Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), - Punto 19 (Direttiva 96/26/CE del Consiglio), - Punto 21 (Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio), - Punto 24a (Direttiva 91/439/CEE del Consiglio), - Punto 24c (Direttiva 1999/37/CE del Consiglio), - Punto 26a (Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio), - Punto 32 (Regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio), - Punto 33c (Regolamento (CEE) n. 2121/98 della Commissione), - Punto 37 (Direttiva 91/440/CEE del Consiglio), - Punto 39 (Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio), - Punto 46a (Direttiva 91/672/CEE del Consiglio), - Punto 47 (Direttiva 82/714/CEE del Consiglio), - Punto 49 (Decisione 77/527/CEE della Commissione), - Punto 50 (Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio), - Punto 64a (Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio), - Punto 66c (Direttiva 93/65/CEE del Consiglio), - Punto 66f (Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio). Nell'Allegato XIV (Concorrenza): - Punto 2 (Regolamento (CE) n. 2790/99 della Commissione), - Punto 4b (Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione), - Punto 5 (Regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione), - Punto 6 (Regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione), - Punto 7 (Regolamento (CE) n. 2659/2000 della Commissione), - Punto 10 (Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio), - Punto 11 (Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio), - Punto 11b (Regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione), - Punto 11c (Regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione). Nell'Allegato XVI (Appalti): - Punto 2 (Direttiva 93/37/CEE del Consiglio), - Punto 3 (Direttiva 93/36/CEE del Consiglio), - Punto 4 (Direttiva 93/38/CEE del Consiglio), - Punto 5a (Direttiva 92/13/CEE del Consiglio), - Punto 5b (Direttiva 92/50/CEE del Consiglio). Nell'Allegato XVII (Proprieta' intellettuale): - Punto 6 (Regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio), - Punto 6a (Regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio). Nell'Allegato XX (Ambiente): - Punto 2fa (Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio), - Punto 19a (Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), - Punto 21aa (Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio). Nell'Allegato XXI (Statistiche): - Punto l c (Regolamento (CE) n. 2702/98 della Commissione), - Punto 1f (Regolamento (CE) n. 1227/1999 della Commissione), - Punto 1g (Regolamento (CE) n. 1228/1999 della Commissione), - Punto 6 (Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio), - Punto 7 (Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio), - Punto 7c (Direttiva 95/57/CE del Consiglio), - Punto 71 (Regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio), - Punto 24 (Regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio), - Punto 24a (Regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio), - Punto 25b (Regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio), - Punto 26 (Direttiva 90/377/CEE del Consiglio). Nell'Allegato XXII (Diritto societario): - Punto 1 (Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio), - Punto 2 (Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio), - Punto 3 (Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio), - Punto 4 (Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio), - Punto 6 (Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio), - Punto 9 (Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio in materia di diritto delle societa). Nel Protocollo 21 sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese: - Articolo 3, paragrafo 1, punto 2 (Regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione - Articolo 3, paragrafo l, punto 7 (Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio), - Articolo 3, paragrafo 1, punto 11 (Regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio). Nel Protocollo 26 sui poteri e le funzioni dell'Autorita' di vigilanza AELS (EFTA) in materia di aiuti di Stato: - Articolo 2 (Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio). Nel Protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro liberta': - Nota (Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio) al paragrafo 6 dell'articolo 4 (Istruzione, formazione e gioventu), - Nota (Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio) al paragrafo 10 dell'articolo 5 (Politica sociale). - Settimo trattino (Decisione 2000/819/CE del Consiglio) del paragrafo 5 dell'articolo 7 (Impresa, imprenditorialita' e piccole e medie imprese), PARTE II ALTRE MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELL'ACCORDO SEE Agli allegati dell'Accordo SEE sono apportate le seguenti modifiche: Nell'Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie), Capitolo I (Questioni veterinarie) Nel punto 4 della parte 1.1 del sottocapitolo 1 (Direttiva 97/78/CE del Consiglio), i punti (16) e (17) dell'adattamento (b) diventano i punti (26) e (27). Nell'Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) Nel Capitolo XII (Prodotti alimentari) Al punto 54zs (Direttiva 2001/114/CE del Consiglio), il testo "(k)" da aggiungere all'Allegato II diventa "(za)". Nell'Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori 1) Al punto 3 (Direttiva 68/360/CE del Consiglio), l'adattamento (e)(ii) e' sostituito dal testo seguente: "ii) La nota in calce e' sostituita dalla nota seguente: Belgi/belga, cechi/ceco, danesi/danese, tedeschi/tedesco, estoni/estone, greci/greco, islandesi/islandese, spagnoli/spagnolo, francesi/francese, irlandesi/irlandese, italiani/italiano, ciprioti/cipriota, lettoni/lettone, del Liechtenstein, lituani/lituano, lussemburghesi/lussemburghese, ungheresi/ungherese, maltesi/maltese, olandesi/olandese, norvegesi/norvegese, austriaci/austriaco, polacchi/polacco, portoghesi/portoghese, sloveni/sloveno, slovacchi/slovacco, finlandesi/finlandese, svedesi/svedese, britannici/britannico, secondo il paese che rilascia la carta." 2) Al punto 7 (Decisione 93/569/CEE della Commissione), i termini "Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia" sono sostituiti dai termini "Islanda e Norvegia". Nell'Allegato VI (Sicurezza sociale): - 1) Gli adattamenti del punto I (Regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio) sono modificati come segue: a) Negli adattamenti h), i), j), k), I), ), p), q), r), t) e v), i punti "P", "Q" e "R" diventano rispettivamente i punti "ZA", "ZB" e "ZC". b) L'elenco nell'adattamento n) e' sostituito dal testo seguente: "301. ISLANDA - BELGIO Senza oggetto. 302. ISLANDA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto. 303. ISLANDA - DANIMARCA Articolo O della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 304. ISLANDA - GERMANIA Senza oggetto. 305. ISLANDA - ESTONIA Senza oggetto. 306. ISLANDA - GRECIA Senza oggetto. 307. ISLANDA - SPAGNA Senza oggetto. 308. ISLANDA - FRANCIA Senza oggetto. 309. ISLANDA - IRLANDA Senza oggetto. 310. ISLANDA - ITALIA Senza oggetto. 311. ISLANDA - CIPRO Senza oggetto. 312. ISLANDA - LETTONIA Senza oggetto. 313. ISLANDA - LITUANIA Senza oggetto. 314. ISLANDA - LUSSEMBURGO Senza oggetto. 315. ISLANDA - UNGHERIA Senza oggetto. 316. ISLANDA - MALTA Senza oggetto. 317. ISLANDA - PAESI BASSI Senza oggetto. 318. ISLANDA - AUSTRIA Nulla. 319. ISLANDA - POLONIA Senza oggetto. 320. ISLANDA - PORTOGALLO Senza oggetto. 321. ISLANDA - SLOVENIA Senza oggetto. 322. ISLANDA - SLOVACCHIA Senza oggetto. 323. ISLANDA - FINLANDIA Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 324. ISLANDA - SVEZIA Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 325. ISLANDA - REGNO UNITO Nulla. 326. ISLANDA - LIECHTENSTEIN Senza oggetto. 327. ISLANDA - NORVEGIA Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 328. LIECHTENSTEIN - BELGIO Senza oggetto. 329. LIECHTENSTEIN - REPUBBLICA CECA Senza oggetto. 330. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA Senza oggetto. 331. LIECHTENSTEIN - GERMANIA Articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 7 aprile 1977 modificata dalla Convenzione complementare n. 1 dell'11 agosto 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo. 332. LIECHTENSTEIN - ESTONIA Senza oggetto. 333. LIECHTENSTEIN - GRECIA Senza oggetto. 334. LIECHTENSTEIN - SPAGNA Senza oggetto. 335. LIECHTENSTEIN - FRANCIA Senza oggetto. 336. LIECHTENSTEIN IRLANDA Senza oggetto. 337. LIECHTENSTEIN - ITALIA Articolo 5, seconda frase, della Convenzione sulla sicurezza sociale dell'11 novembre 1976 per quanto concerne il pagamento di' prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo. 338. LIECHTENSTEIN - CIPRO Senza oggetto. 339. LIECHTENSTEIN - LETTONIA Senza•oggetto. 340. LIECHTENSTEIN - LITUANIA Senza oggetto. 341. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO Senza oggetto. 342. LIECHTENSTEIN - UNGHERIA Senza oggetto. 343. LIECHTENSTEIN - MALTA Senza oggetto. 344. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI Senza oggetto. 345. LIECHTENSTEIN - AUSTRIA Articolo 4 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 23 settembre 1998. 346. LIECHTENSTEIN - POLONIA Senza oggetto. 347. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO Senza oggetto. 348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIA Senza oggetto. 349. LIECHTENSTEIN - SLOVACCHIA Senza oggetto. 350. LIECHTENSTEIN - FINLANDIA Senza oggetto. 351. LIECHTENSTEIN - SVEZIA Senza oggetto 352. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO Senza oggetto. 353. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA Senza oggetto. 354. NORVEGIA - BELGIO Senza oggetto. 355. NORVEGIA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto. 356. NORVEGIA - DANIMARCA Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 357. NORVEGIA - GERMANIA Senza oggetto. 358. NORVEGIA - ESTONIA Senza oggetto. 359. NORVEGIA - GRECIA Articolo 16, paragrafo 5, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 12 giugno 1980. 360. NORVEGIA - SPAGNA Senza oggetto. 361. NORVEGIA - FRANCIA Nulla. 362. NORVEGIA - IRLANDA Senza oggetto. 363. NORVEGIA - ITALIA Nulla. 364. NORVEGIA - CIPRO Senza oggetto. 365. NORVEGIA - LETTONIA Senza oggetto. 366. NORVEGIA - LITUANIA Senza oggetto. 367. NORVEGIA - LUSSEMBURGO Nulla. 368. NORVEGIA - UNGHERIA Nulla. 369. NORVEGIA - MALTA Senza oggetto. 370. NORVEGIA - PAESI BASSI Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989. 371. NORVEGIA - AUSTRIA a) Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985. b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. c) Punto II del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 372. NORVEGIA - POLONIA Senza oggetto. 373. NORVEGIA - PORTOGALLO Articolo 6 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 5 giugno 1980. 374. NORVEGIA - SLOVENIA Nulla. 375. NORVEGIA - SLOVACCHIA Senza oggetto. 376. NORVEGIA - FINLANDIA Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 377. NORVEGIA - SVEZIA Articolo 10 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992. 378. NORVEGIA - REGNO UNITO Nulla." c) L'elenco nell'adattamento o) e' sostituito dal testo seguente: "301. ISLANDA - BELGIO Senza oggetto. 302. ISLANDA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto. 303. ISLANDA - DANIMARCA Nulla. 304. ISLANDA - GERMANIA Senza oggetto. 305. ISLANDA - ESTONIA Senza oggetto. 306. ISLANDA - GRECIA Senza oggetto. 307. ISLANDA - SPAGNA Senza oggetto. 308. ISLANDA - FRANCIA Senza oggetto. 309. ISLANDA - IRLANDA Senza oggetto. 310. ISLANDA - ITALIA Senza oggetto. 311. ISLANDA - CIPRO Senza oggetto. 312. ISLANDA - LETTONIA Senza oggetto. 313. ISLANDA - LITUANIA Senza oggetto. 314. ISLANDA - LUSSEMBURGO Senza oggetto. 315. ISLANDA - UNGHERIA Senza oggetto. 316. ISLANDA - MALTA Senza oggetto. 317. ISLANDA - PAESI BASSI Senza oggetto. 318. ISLANDA - AUSTRIA Articolo 4 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 18 novembre 1993. 319. ISLANDA - POLONIA Senza oggetto. 320. ISLANDA - PORTOGALLO Senza oggetto. 321. ISLANDA - SLOVENIA Senza oggetto. 322. ISLANDA - SLOVACCHIA Senza oggetto. 323. ISLANDA - FINLANDIA Nulla. 324. ISLANDA - SVEZIA Nulla. 325. ISLANDA - REGNO UNITO Nulla. 326. ISLANDA - LIECHTENSTEIN Senza oggetto. 327. ISLANDA - NORVEGIA Nulla. 328. LIECHTENSTEIN - BELGIO Senza oggetto. 329, LIECHTENSTEIN - REPUBBLICA CECA Senza oggetto. 330. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA Senza oggetto. 331. LIECHTENSTEIN - GERMANIA Articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 7 aprile 1977 modificata dalla Convenzione complementare n. i dell'U agosto 1989 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo. 332. LIECHTENSTEIN - ESTONIA Senza oggetto. 333. LIECHTENSTEIN - GRECIA Senza oggetto. 334. LIECHTENSTEIN - SPAGNA Senza oggetto. 335. LIECHTENSTEIN - FRANCIA Senza oggetto. 336. LIECHTENSTEIN - IRLANDA Senza oggetto. 337. LLEGITENSTEL\T - ITALIA Articolo 5, seconda frase, della Convenzione sulla sicurezza sociale dell'U I novembre 1976 per quanto concerne il pagamento di prestazioni in denaro alle persone che risiedono in un paese terzo. 338. LIECHTENSTEIN - CIPRO Senza oggetto. 339. LIECHTENSTEIN - LETTONIA Senza oggetto. 340. LIECHTENSTEIN - LITUANIA Senza oggetto. 341. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO Senza oggetto. 342. LIECHTENSTEIN - UNGHERIA Senza oggetto. 343. LIECHTENSTEIN - MALTA Senza oggetto. 344. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI Senza oggetto. 345. LIECHTENSTEIN - AUSTRIA Articolo 4 della Convenzione sulla sicurezza sociale del 23 settembre 1998. 346. LIECHTENSTEIN - POLONIA Senza oggetto. 347. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO Senza oggetto. 348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIA Senza oggetto. 349. LIECHTENSTEIN - SLOVACCHIA Senza oggetto. 350. LIECHTENSTEIN - FINLANDIA Senza oggetto. 351. LIECHTENSTEIN - SVEZIA Senza oggetto. 352. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO Senza oggetto. 353. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA Senza oggetto. 354. NORVEGIA - BELGIO Senza oggetto. 355. NORVEGIA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto. 356. NORVEGIA - DANIMARCA Nulla. 357. NORVEGIA - GERMANIA Senza oggetto. 358. NORVEGIA - ESTONIA Senza oggetto. 359. NORVEGIA - GRECIA Nulla. 360. NORVEGIA - SPAGNA Senza oggetto. 361. NORVEGIA - FRANCIA Nulla. 362. NORVEGIA - IRLANDA Senza oggetto. 363. NORVEGIA - ITALIA Nulla. 364. NORVEGIA - CIPRO Senza oggetto. 365. NORVEGIA - LETTONIA Senza oggetto. 366. NORVEGIA - LITUANIA Senza oggetto. 367. NORVEGIA - LUSSEMBURGO Nulla. 368. NORVEGIA - UNGHERIA Nulla. 369. NORVEGIA - MALTA Senza oggetto. 370. NORVEGIA - PAESI BASSI Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 13 aprile 1989. 371. NORVEGIA - AUSTRIA a) Articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione sulla sicurezza sociale del 27 agosto 1985. b) Articolo 4 di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. c) Punto 11 del protocollo finale di detta convenzione per quanto concerne le persone che risiedono in un paese terzo. 372. NORVEGIA - POLONIA Senza oggetto. 373. NORVEGIA - PORTOGALLO Nulla. 374. NORVEGIA - SLOVENIA Nulla. 375. NORVEGIA - SLOVACCHIA Senza oggetto. 376. NORVEGIA - FINLANDIA Nulla. 377. NORVEGIA - SVEZIA Nulla. 378. NORVEGIA - REGNO UNITO ' Nulla." d) Nell'adattamento s), il punto "g)" diventa il punto "j)". e) Nell'adattamento u), i punti "13", "14", e "15" diventano rispettivamente i punti "17", "18" e "19". 2) Gli adattamenti del punto 2 (Regolamento (CE) n. 574/72 del Consiglio) sono modificati come segue: a) Negli adattamenti a), b), c), f), h), i), 1), m) e n), i punti "P", "Q" e "R" diventano rispettivamente i punti "ZA", "ZB" e "ZC". b) Negli adattamenti d) e e), i termini "K. AUSTRIA" sono sostituiti dai termini "R. AUSTRIA". c) L'elenco nell'adattamento g) e' sostituito dal testo seguente: "301. ISLANDA - BELGIO Senza oggetto. 302. ISLANDA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto. 303. ISLANDA - DANIMARCA Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici). 304. ISLANDA - GERMANIA Senza oggetto. 305. ISLANDA - ESTONIA Senza oggetto. 306. ISLANDA - GRECIA Senza oggetto. 307. ISLANDA - SPAGNA Senza oggetto. 308. ISLANDA - FRANCIA Senza oggetto. 309. ISLANDA - IRLANDA Senza oggetto. 310. ISLANDA - ITALIA Senza oggetto. 311. ISLANDA - CIPRO Senza oggetto. 312. ISLANDA - LETTONIA Senza oggetto. 313. ISLANDA - LITUANIA Senza oggetto. 314. ISLANDA - LUSSEMBURGO Nulla. 315. ISLANDA - UNGHERIA Senza oggetto. 316. ISLANDA - MALTA Senza oggetto. 317. ISLANDA - PAESI BASSI Scambio di lettere del 25 aprile e del 26 maggio 1995 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento, concernente la rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia, maternita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, come prescritto nei capitoli 1 e 4 del titolo M del regolamento (CEE) n. 1408/71 ad eccezione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c). 318. ISLANDA - AUSTRIA Accordo del 21 giugno 1995 sul rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale. 319. ISLANDA - POLONIA Senza oggetto. 320. ISLANDA - PORTOGALLO Senza oggetto. 321. ISLANDA - SLOVENIA Senza oggetto. 322. ISLANDA - SLOVACCHIA Senza oggetto. 323. ISLANDA - FINLANDIA Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici). 324. ISLANDA - SVEZIA Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici). 325, ISLANDA - REGNO UNITO Nulla. 326. ISLANDA - LIECHTENSTEIN Senza oggetto. 327. ISLANDA - NORVEGIA Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici). 328. LIECHTENSTEIN - BELGIO Senza oggetto. 329. LIECHTENSTEIN - REPUBBLICA CECA Senza oggetto. 330. LIECHTENSTEIN - DANIMARCA Senza oggetto. 331. LIECHTENSTEIN - GERMANIA Nulla. 332. LIECHTENSTEIN - ESTONIA Senza oggetto. 333. LIECHTENSTEIN - GRECIA Senza oggetto. 334. LIECHTENSTEIN - SPAGNA Senza oggetto. 335. LIECHTENSTEIN - FRANCIA Senza oggetto. 336. LIECHTENSTEIN - IRLANDA Senza oggetto. 337. LIECHTENSTEIN - ITALIA Nulla. 338. LIECHTENSTEIN - CIPRO Senza oggetto. 339. LIECHTENSTEIN - LETTONIA Senza oggetto. 340. LIECHTENSTEIN - LITUANIA Senza oggetto. 341. LIECHTENSTEIN - LUSSEMBURGO Senza oggetto. 342. LIECHTENSTEIN - UNGHERIA Senza oggetto. 343. LIECHTENSTEIN - MALTA Senza oggetto. 344. LIECHTENSTEIN - PAESI BASSI Articoli 2-6 dell'accordo del 27 novembre 2000 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale. 345. LIECHTENSTEIN - AUSTRIA Accordo del 14 dicembre 1995 sul rimborso delle spese nel settore della sicurezza sociale 346. LIECHTENSTEIN - POLONIA Senza oggetto. 347. LIECHTENSTEIN - PORTOGALLO Senza oggetto. 348. LIECHTENSTEIN - SLOVENIA Senza oggetto. 349. LIECHTENSTEIN - SLOVACCHIA Senza oggetto. 350. LIECHTENSTEIN - FINLANDIA Senza oggetto. 351. LIECHTENSTEIN - SVEZIA Senza oggetto. 352. LIECHTENSTEIN - REGNO UNITO Senza oggetto. 353. LIECHTENSTEIN - NORVEGIA Senza oggetto. 354. NORVEGIA - BELGIO Senza oggetto. 355. NORVEGIA - REPUBBLICA CECA Senza oggetto. 356. NORVEGIA - DANIMARCA Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici). 357. NORVEGIA - GERMANIA Articolo 1 della Convenzione del 28 maggio 1999 sulla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia, maternita', infortunio sul lavoro e malattie professionali nonche' spese di controllo medico-amministrative. 358. NORVEGIA - ESTONIA Senza oggetto. 359. NORVEGIA - GRECIA Nulla. 360. NORVEGIA - SPAGNA Senza oggetto. 361. NORVEGIA - FRANCIA Nulla. 362. NORVEGIA - IRLANDA Senza oggetto. 363. NORVEGIA - ITALIA Nulla. 364. NORVEGIA - CIPRO Senza oggetto. 365. NORVEGIA - LETTONIA Senza oggetto. 366. NORVEGIA - LITUANIA Senza oggetto. 367. NORVEGIA - LUSSEMBURGO Articoli 2-4 dell'accordo del 19 marzo 1998 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale. 368. NORVEGIA - UNGHERIA Nulla. 369. NORVEGIA - MALTA Senza oggetto. 370. NORVEGIA - PAESI BASSI Scambio di lettere del 13 gennaio 1994 e del 10 giugno 1994 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura come prescritto nei capitoli 1 e 4 del titolo III del regolamento (CEE) n. 1408/71 ad eccezione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), ed anche dei costi relativi ai controlli amministrativi e agli esami medici, di cui all'articolo 105 del regolamento (CEE) 574/72). 371. NORVEGIA - AUSTRIA Convenzione del 17 dicembre 1996 concernente il rimborso dei costi delle prestazioni nel settore della sicurezza sociale. 372. NORVEGIA - POLONIA Senza oggetto. 373. NORVEGIA - PORTOGALLO Nulla. 374. NORVEGIA - SLOVENIA Nulla. 375. NORVEGIA - SLOVACCHIA Senza oggetto. 376. NORVEGIA - FINLANDIA Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici). 377. NORVEGIA - SVEZIA Articolo 23 della Convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 15 giugno 1992: accordo sulla rinuncia reciproca ai rimborsi conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 3, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternita', infortuni sul lavoro e malattie professionali, e prestazioni di disoccupazione) e conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di attuazione (costi dei controlli amministrativi e degli esami medici). 378. NORVEGIA - REGNO UNITO Scambio di lettere del 20 marzo 1997 e del 3 aprile 1997 riguardanti l'articolo 36, paragrafo 3, e l'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e l'articolo 105 del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle spese dei controlli amministrativi e degli esami medici)." d) L'elenco nell'adattamento j) e' sostituito dal testo seguente: "Islanda e Belgio Islanda e Repubblica ceca Islanda e Germania Islanda ed Estonia Islanda e Spagna Islanda e Francia Islanda e Cipro Islanda e Lettonia Islanda e Lituania Islanda e Lussemburgo Islanda e Ungheria Islanda e Malta Islanda e Paesi Bassi Islanda e Austria Islanda e Polonia Islanda e Slovenia Islanda e Slovacchia Islanda e Finlandia Islanda e Svezia Islanda e Regno Unito Islanda e Liechtenstein Islanda e Norvegia Liechtenstein e Belgio Liechtenstein e Repubblica ceca Liechtenstein e Germania Liechtenstein ed Estonia Liechtenstein e Spagna Liechtenstein e Francia Liechtenstein e Cipro Liechtenstein e Lettonia Liechtenstein e Lituania Liechtenstein e Irlanda Liechtenstein e Lussemburgo Liechtenstein e Paesi Bassi Liechtenstein e Ungheria Liechtenstein e Malta Liechtenstein e Austria Liechtenstein e Polonia Liechtenstein e Slovenia Liechtenstein e Slovacchia Liechtenstein e Finlandia Liechtenstein e Svezia Liechtenstein e Regno Unito Liechtenstein e Norvegia Norvegia e Belgio Norvegia e Repubblica ceca Norvegia e Germania Norvegia ed Estonia Norvegia e Spagna Norvegia e Francia Norvegia e Irlanda Norvegia e Cipro Norvegia e Lettonia Norvegia e Lituania Norvegia e Lussemburgo Norvegia e Ungheria Norvegia e Malta Norvegia e Paesi Bassi Norvegia e Austria Norvegia e Polonia Norvegia e Portogallo Norvegia e Slovenia Norvegia e Slovacchia Norvegia e Finlandia Norvegia e Svezia Norvegia e Regno Unito" 3) I punti "P", "Q" e "R" nell'adattamento del punto 3.27 (Decisione n. 136) diventano rispettivamente i punti "ZA", "ZB" e "ZC". 4) I punti "P", "Q" e "R" nell'adattamento del punto 3.37 (Decisione n. 150) diventano rispettivamente i punti "ZA", "ZB" e "ZC". Nell'Allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali): 1) I punti n), o) e p) dell'adattamento a) del punto 18 (Direttiva 85/384/CEE del Consiglio) diventano rispettivamente i punti za), zb) e zc), mentre i punti "l)", "m)" e "q)" sono soppressi. 2) Al paragrafo 1 degli adattamenti del punto 11 (Direttiva 78/687/CEE del Consiglio), i termini "articoli 19, 19 bis e 19 ter" sono sostituiti dai termini "articoli 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater e 19 quinquies". Nell'Allegato XIII (Trasporti): 1) Il punto 5 (Decisione 1692/96 del Parlamento europeo e del Consiglio) e' modificato come segue: a) Nell'adattamento j), i punti 2.15 e 2.16 diventano rispettivamente i punti 2.26 e 2.27. b) Nell'adattamento j), il punto 3.16 diventa il punto 3.24. c) Nell'adattamento ja), i' punti 5.6 e 5.7 diventano rispettivamente i punti 5.8 e 5.9. d) Nell'adattamento k), i punti 6.8 e 6.9 diventano rispettivamente i punti 6.18 e 6.19. 2) L'allegato VI (MODELLO DI COMUNICAZIONE) che figura nell'appendice 6 e' sostituito dal testo che figura nell'appendice del presente allegato. Nell'Allegato XXI (Statistiche): 1) L'adattamento b) del punto 6 (Direttiva 80/1119/CEE del Consiglio) e' sostituito dal testo seguente: "L'allegato III e' modificato come segue: 1) Tra il titolo "ELENCO DEI PAESI E DEI GRUPPI DI PAESI" e la parte I della tabella, e' inserito il testo seguente: "A. Stati SEE". 2) Le parti dalla II alla VII sono sostituite dal testo seguente: "II Stati AELS (EFTA) SEE 26. Islanda 27. Norvegia B. Paesi extra SEE III. Paesi europei extra SEE 28. Svizzera 29. CSI 30. Romania 31. Bulgaria 32. Repubblica federale di Iugoslavia 33. Turchia 34. Altri paesi europei extra SEE IV 35. Stati Uniti d'America V 36. Altri paesi" 2. L'adattamento c) del punto 7 (Direttiva 80/1177/CEE del Consiglio) e' sostituito dal testo seguente: "L'allegato III e' modificato come segue: 1) Tra il titolo "ELENCO DEI PAESI E DEI GRUPPI DI PAESI" e la parte I della tabella, e' inserito il testo seguente: "A. Stati SEE". 2) Le parti dalla II alla VII sono sostituite dal testo seguente: "Il. Stati AELS (EFTA) SEE 26. Islanda 27. Norvegia B. Paesi extra SEE 28. Svizzera 29. Repubblica federale di Iugoslavia 30. Turchia 31. CSI 32. Romania 33. Bulgaria 34. Paesi del Vicino e Medio Oriente 35. Altri paesi" Nell'Allegato XXII (Diritto societario): 1) I punti p), q) e r) dell'adattamento b) del punto 4 (Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio) diventano rispettivamente i punti za), zb) e zc). 2) I punti p), q) e r) del punto 6 (Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio) diventano rispettivamente i punti za), zb) e zc).

Appendice

Appendice "ALLEGATO VI MODELLO DI COMUNICAZIONE previsto all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell' 11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro, adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Trasporti di cabotaggio effettuati nel..........(trimestre).......... .....(anno) da vettori stabiliti in ............................... (nome dello Stato AELS EFTA) Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

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