DECRETO 28 aprile 2005, n. 129

Type Decreto
Publication 2005-04-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 27/7/2005

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato, cosi' come modificato dalla legge 28 febbraio 2001, n. 53;

Considerato che ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, cosi' come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalita' di svolgimento del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, cosi' come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici della Polizia di Stato e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale;

Atteso che ai sensi dell'articolo 20-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, cosi' come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalita' di svolgimento del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici della Polizia di Stato, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso;

Considerato che ai sensi dell'articolo 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, cosi' come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria finale;

Considerato altresi' che ai sensi dell'articolo 25-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, cosi' come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 53 del 2001, con apposito regolamento occorre individuare le modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato, comprese le eventuali forme di preselezione, e la composizione delle commissioni esaminatrici;

Ritenuto di dover procedere, ai fini di una organica disciplina delle anzidette materie, all'emanazione di un unico regolamento ministeriale;

Visto l'articolo 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2004;

Ritenuto di non poter condividere il citato parere del Consiglio di Stato, con riferimento alla necessita' di una piu' puntuale individuazione delle materie attinenti alle mansioni del profilo professionale per il quale si concorre nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici, poiche' la materia e' oggetto di una complessa attivita' di revisione che sopprime alcuni profili professionali, rendendo le nuove procedure concorsuali rimodificabili con l'adozione di un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 con cio' contrastando con il principio di economia degli atti giuridici, di buon andamento e celerita' dell'azione amministrativa;

Ritenuto di non poter, altresi', aderire al parere del Consiglio di Stato con riferimento alla necessita' di valutare, nei concorsi per titoli e per esami, i titoli dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati cosi' come previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, poiche' per la Polizia di Stato la materia e' specificatamente disciplinata dall'articolo 5, comma 4, della legge 30 novembre 1990, n. 359 che stabilisce che nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, la valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con nota n. 333.A/9806.2.3 del 2 settembre 2004;

Adotta

il seguente regolamento:

Titolo I CONCORSI PUBBLICI PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEI RUOLI DEGLI AGENTI ED ASSISTENTI, ISPETTORI, OPERATORI E COLLABORATORI TECNICI, REVISORI TECNICI E PERITI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO Capo I Disposizioni di carattere generale

Art. 1

Possesso dei requisiti Provvedimenti di esclusione dal concorso

2.I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3.Ai concorsi non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.

4.L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualita' morali e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

5.L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

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