LEGGE 8 luglio 2005, n. 137
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1, comma 1, letere a), b) e c): - Il testo dell'art. 463 del codice civile, così come modificato dalla presente legge, è il seguente: «463. Casi d'indegnità. È escluso dalla successione come indegno (c.c. 306, 309, 466, 468, 683, 688, 696; c.p. 541): 1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima, purchè non ricorra alcuna delle cause che escludono la punibilità a norma della legge penale (c.p. 43, 575); 2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull'omicidio (c.p. 397, 579, 580); 3) chi ha denunziato una di tali persone per reato punibile, con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale (c.p. 368); ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale (c.p. 372); 3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione di tratta a norma dell'art. 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima; 4) chi ha indotto con dolo (c.c. 1439) o violenza (c.c. 1434) la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare il testamento, o ne l'ha impedita (c.c. 679); 5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata (c.c. 684); 6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso (c.p. 491).».
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