LEGGE 31 luglio 2005, n. 160
Entrata in vigore del provvedimento: 14/8/2005
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.E' autorizzata la spesa complessiva di euro 360 milioni per il periodo 2005-2013, di cui euro 8 milioni per l'anno 2005 ed euro 44 milioni annui a decorrere dal 2006, per consentire la partecipazione italiana all'Accordo di cui all'articolo 1.
2.All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Accordo-art. 1
Allegato ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA NEL CAMPO DELLO SMANTELLAMENTO DEI SOMMERGIBILI NUCLEARI RADIATI DALLA MARINA MILITARE RUSSA E DELLA GESTIONE SICURA DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, denominati di seguito le Parti, esprimendo il desiderio di favorire la collaborazione pratica nell'ambito dell'accordo raggiunto al vertice del G8 tenutosi il 27 giugno 2002 a Kananaskis, Canada, sulla Global Partnership, contro la proliferazione delle armi e dei materiali di distruzione di massa, desiderosi di favorire l'accelerazione dello smantellamento sicuro dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa, sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale diretta all'aumento della sicurezza relativa al riprocessamento del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonche' l'importanza di tutelare l'incolumita' fisica del personale e della popolazione e l'ambiente dagli effetti nocivi dei materiali nucleari e delle sostanze radioattive, nello spirito dei forti legami di amicizia che uniscono i nostri Paesi, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Le parti collaboreranno nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito. A tal fine la Parte italiana assistera' gratuitamente la Parte russa, con la messa a disposizione di risorse finanziarie nel limite massimo di spesa di 360 milioni di euro in 10 anni, per la realizzazione delle opere e per la fornitura di beni e servizi, nell'ambito dei campi di cui all'articolo 2. L'insieme di tali attivita' sara' in seguito denominato «Assistenza».
Accordo-art. 2
Art. 2. L'Assistenza, in base all'articolo 1 del presente Accordo, verra' fornita attraverso la realizzazione di progetti nei seguenti campi: smantellamento dei sommergibili nucleari, navi con impianti ad energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare; riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito; creazione e mantenimento di un sistema di protezione fisica dei siti nucleari; bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive; creazione e mantenimento di una infrastruttura per lo smantellamento dei sommergibili nucleari, la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive.
Accordo-art. 3
Art. 3. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo gli organi competenti sono: per la Parte Italiana - Ministero delle Attivita' Produttive della Repubblica italiana, il quale incarica la Societa' Gestione Impianti Nucleari «SOGIN» di provvedere al coordinamento generale e allo svolgimento di attivita' amministrative e operative finalizzate alla realizzazione di progetti negli ambiti di cui all'articolo 2 del presente Accordo; per la Parte Russa - Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa.
Accordo-art. 4
Art. 4. 1. Al fine di favorire la cooperazione e vigilare sulla realizzazione del presente Accordo viene costituito dagli organi competenti delle Parti un Comitato direttivo, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato e' costituito da due rappresentanti di ciascuna delle Parti, uno dei quali assumera' la funzione di co-Presidente. I rappresentanti verranno nominati dai rispettivi organi competenti. Il Comitato e' convocato alternativamente in Italia e in Russia dal co-Presidente della parte ospitante almeno due volte l'anno con lo scopo di: garantire il necessario controllo sull'andamento complessivo della collaborazione; vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Accordo e proporre eventuali modifiche; individuare e approvare i singoli progetti che verranno realizzati nell'ambito del presente Accordo; dirimere le controversie che dovessero originarsi nell'applicazione del presente Accordo e, in caso di impossibilita' di raggiungere un accordo, investire della questione le due Parti; monitorare le attivita' operative dell'Unita' di Gestione Progettuale. Esperti di entrambe le Parti possono essere invitati, in qualita' di Consiglieri, per partecipare alle riunioni del Comitato. Le decisioni verranno adottate per consenso. 2. Per lo svolgimento delle attivita' tecnico-gestionali e la risoluzione delle questioni operative, riguardanti la realizzazione dei progetti nell'ambito del presente Accordo, il Comitato costituira' una «Unita' di Gestione Progettuale» integrata. I costi di funzionamento dell'Unita' di Gestione Progettuale saranno coperti con i fondi stanziati dalla Parte Italiana di cui all'articolo 1 del presente Accordo. Il Comitato, di cui al primo comma del presente articolo, provvedera' con propria delibera ad approvare la composizione dell'Unita' di Gestione Progettuale, precisare le competenze e le regole del suo funzionamento.
Accordo-art. 5
Art. 5. 1. La realizzazione dei progetti, il cui elenco deve essere approvato dal Comitato, avverra' in base a specifici contratti, che verranno stipulati dal Committente russo, e dal Fornitore Principale scelto di comune accordo in base a una gara, conformemente alla legislazione, alle norme e alle regole della Federazione Russa. 2. I Contratti, di cui al comma precedente, saranno avallati dalla Parte Italiana a garanzia del mantenimento degli impegni finanziari. I pagamenti relativi saranno effettuati direttamente dalla Parte Italiana, previa verifica ed emissione di apposita certificazione sottoscritta dal Committente e dall'Unita' di Gestione Progettuale, al Fornitore Principale. 3. Per la realizzazione di singoli progetti, prevedenti l'esecuzione di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi, si procedera' tramite la stipula di Accordi esecutivi.
Accordo-art. 6
Art. 6. 1. Le apparecchiature e i materiali verranno messi a disposizione e/o acquistati con i fondi della Parte Italiana secondo quanto previsto dal presente Accordo, conformemente alle procedure concordate tra le Parti e alle clausole dei singoli Contratti o Accordi esecutivi. 2. L'organizzazione russa - destinataria dell'assistenza o committente - assumera' l'impegno di provvedere all'esercizio e alla manutenzione tecnica delle apparecchiature e alla conservazione dei materiali messi a disposizione o acquistati con i fondi della Parte Italiana, come anche l'impegno di utilizzare dette apparecchiature e materiali esclusivamente nel rispetto delle finalita' previste dall'articolo 1 del presente Accordo. Le forniture delle apparecchiature e dei materiali, importati in Russia ai fini della realizzazione del presente Accordo e finanziati con i fondi della Parte Italiana, verranno effettuate in conformita' alla legislazione, alle norme e alle regole della Federazione Russa.
Accordo-art. 7
Art. 7. La Parte Russa assicurera' la tempestiva emissione, inter alia, di licenze, permessi, benestare, nonche' dei permessi doganali necessari per un efficace svolgimento dei progetti. La Parte Russa mettera' a disposizione i dati e le informazioni necessari all'attuazione dei singoli progetti nell'ambito del presente Accordo. La Parte Russa consentira' l'accesso al territorio dei siti e ai siti stessi necessario alla realizzazione dei singoli progetti nell'ambito del presente Accordo. Se, conformemente a disposizioni legislative della Federazione Russa, tale accesso dovesse risultare limitato, nei Contratti o negli Accordi Esecutivi verranno definite procedure reciprocamente accettabili. Nei Contratti o negli Accordi Esecutivi verranno definite anche le procedure e l'entita' delle informazioni che dovranno essere trasferite.
Accordo-art. 8
Art. 8. 1. L'organizzazione Russa - destinataria dell'Assistenza - tiene debita contabilita' di tutti i mezzi finanziari ricevuti dalla Parte Italiana e presenta tali rendiconti assieme a una completa documentazione giustificativa alla Parte interessata con periodicita' regolare, indicata nel corrispondente Contratto o Accordo Esecutivo o come diversamente concordato. 2. Facendone richiesta, i rappresentanti della Parte Italiana hanno diritto, entro sessanta giorni dall'invio di tale richiesta, di effettuare un controllo dell'utilizzo di qualsiasi forma di Assistenza fornita dalla Parte Italiana in base al presente Accordo, se possibile nei luoghi dove tale Assistenza viene fornita o utilizzata, come pure hanno diritto di effettuare revisioni dei conti e auditing di tutte le informazioni o documentazioni attinenti a tale Assistenza per un periodo di sette anni a partire dalla conclusione o dall'interruzione anticipata di un determinato progetto, sempre che nell'Accordo Esecutivo non sia stato indicato un diverso periodo. I dettagli pratici di tali revisioni dei conti e di auditing vengono stabiliti negli Accordi Esecutivi.
Accordo-art. 9
Art. 9. Il presente Accordo non prevede lo scambio di informazioni che costituiscano segreto di Stato della Federazione Russa o rappresentino informazioni classificate della Repubblica Italiana. Le informazioni trasmesse conformemente al presente Accordo o generate a seguito della sua attuazione e considerate da una delle Parti sensibili o confidenziali dovranno essere definite espressamente. I documenti trasmessi in conformita' al presente Accordo o risultanti dalla sua applicazione contenenti informazioni di tale tipo dovranno essere contrassegnati in modo adeguato. Il trattamento delle informazioni sensibili o confidenziali verra' effettuato conformemente alla legislazione dello Stato della Parte che ricevera' dette informazioni, e tali informazioni non verranno divulgate e non verranno trasmesse a terzi che non partecipino alla realizzazione del presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte che trasmettera' tali informazioni. Conformemente alla legislazione russa dette informazioni verranno trattate come «informazioni d'ufficio a diffusione limitata». Ad esse sara' garantita una adeguata protezione. Conformemente alla legislazione italiana dette informazioni verranno trattate come «informazioni appartenenti a Stato straniero e trasmesse in via confidenziale». Ad esse sara' garantita una adeguata protezione. Le Parti limiteranno al massimo il numero delle persone che hanno l'accesso alle informazioni definite «confidenziali» o «sensibili».
Accordo-art. 10
Art. 10. Conformemente alla legislazione vigente in ciascuno Stato, le Parti assicureranno l'efficace protezione dei diritti sulla proprieta' intellettuale gia' esistente, o l'appropriata ripartizione di quelli sulla proprieta' intellettuale sviluppata nell'ambito del presente Accordo. Gli aspetti attinenti alla tutela e alla ripartizione dei diritti sulla proprieta' intellettuale verranno regolamentati dai Contratti o dagli Accordi Esecutivi.
Accordo-art. 11
Art. 11. 1. La Parte Russa esentera' l'Assistenza fornita nell'ambito del presente Accordo da dazi doganali, imposte sul profitto, altre tasse e tributi simili. La Parte Russa prendera' tutti i provvedimenti necessari per assicurare che non venga applicata nessuna tassa regionale e/o locale all'assistenza fornita nell'ambito di questo Accordo. Tali provvedimenti includono l'emanazione di lettere da parte delle competenti autorita' locali e regionali che confermino la non applicabilita' dei tributi all'Assistenza fornita nell'ambito del presente Accordo. Tali lettere di conferma, relativamente alle localita' e alle regioni in cui si realizzeranno i progetti in conformita' al presente Accordo, dovranno essere inviate alla Parte Italiana prima dell'inizio della realizzazione dei progetti. 2. La Parte Russa esentera' sul territorio della Federazione Russa le remunerazioni delle persone fisiche straniere e dei cittadini russi abitualmente non residenti nella Federazione Russa dalle imposte sul reddito, dai contributi di previdenza sociale e da altri tributi di questo genere per i lavori e per i servizi svolti da tali persone in adempimento all'Assistenza prevista da questo Accordo. In riferimento alle remunerazioni esentate dalla tassazione dal presente comma, la Parte Russa non avra' alcun obbligo nei confronti delle persone che percepiscono tali remunerazioni per quanto concerne il sistema di previdenza sociale o altri fondi statali. 3. La Parte Italiana, il suo personale, contraenti e subcontraenti, fornitori e subfornitori potranno importare nella Federazione Russa ed esportare da essa apparecchiature, merci, materiali o servizi necessari alla realizzazione del presente Accordo. In aggiunta alle disposizioni riguardanti la fornitura dell'Assistenza, le importazioni ed esportazioni temporanee non saranno soggette a dazi doganali, tasse sulle licenze, restrizioni non dovute, altre tasse o tributi simili. 4. Le persone fisiche e giuridiche che partecipano alla realizzazione dei programmi previsti da questo Accordo sul territorio della Federazione Russa saranno esentate dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto o da altri tributi con riferimento ad attrezzature e merci acquistate entro il territorio della Federazione Russa per la realizzazione di progetti e programmi nell'ambito del presente Accordo, cosi' come per lavori effettuati e servizi resi entro il territorio della Federazione Russa. 5. L'imposizione di tributi verra' considerata un valido motivo per sospendere o interrompere un progetto dell'Assistenza, o per impedirne l'inizio. 6. La Parte Russa e' responsabile per le procedure che assicurano l'espletamento di quanto previsto da questo articolo. I documenti necessari saranno emessi dall'autorita' competente.
Accordo-art. 12
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