DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 197

Type Decreto legislativo
Publication 2005-08-19
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, che, nell'anticipare al 1° gennaio 2005 la sospensione del servizio obbligatorio di leva, ha istituito le categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e in ferma prefissata quadriennale ed in particolare l'articolo 22, che ha delegato il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, al fine di armonizzarne e coordinarne le previsioni con quanto disposto dalla stessa legge;

Visto il citato decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, al fine di disciplinare la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001

1.L'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 215 del 2001", è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Volontari in ferma prefissata). - 1. Ai fini del presente decreto, per volontari in ferma prefissata, se non specificamente qualificati, si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno, in prolungamento della ferma, in rafferma annuale, in ferma prefissata quadriennale, in rafferma biennale, previsti dalle disposizioni di cui ai capi II e III della legge 23 agosto 2004, n. 226. 2. I volontari in ferma prefissata sono vincolati, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale del personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto. 3. Le categorie, le specialità, le specializzazioni, nonchè gli incarichi relativi ai volontari in ferma prefissata sono individuati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, secondo i rispettivi ordinamenti. 4. Il giudizio di idoneità per l'avanzamento al grado di caporale ovvero di caporal maggiore o gradi corrispondenti, di cui agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226 del 2004, che comporta la valutazione delle qualità, capacità e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, è espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Il grado è conferito dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non è prevista la corresponsione di alcuna indennità o compenso nè rimborso spese. 5. Lo stato di volontario in ferma prefissata è costituito dal complesso dei diritti e dei doveri inerenti alla categoria di appartenenza e al grado posseduto. 6. Le posizioni di stato dei volontari in ferma prefissata sono le seguenti: a) servizio; b) congedo illimitato; c) congedo assoluto. 7. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, ai volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di stato e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente.".

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