DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 212
Entrata in vigore del decreto: 2-11-2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, segnatamente l'articolo 2, comma 7, lettera h), ed in particolare gli ordinamenti didattici, ed il comma 8;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132;
Acquisito il parere espresso dal Consiglio nazionale per l'Alta formazione artistica e musicale (CNAM) nell'adunanza del 14 aprile 2003;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2004 e del 17 maggio 2004;
Visto il parere della VII Commissione della Camera dei deputati, espresso in data 29 settembre 2004;
Visto il parere della 7ª Commissione del Senato, espresso in data 29 settembre 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Emana
il seguente regolamento:
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
Capo II ORDINAMENTI DIDATTICI
Art. 2
Finalita'
1.Le disposizioni del presente capo determinano i criteri generali per 1'ordinamento degli studi e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni.
2.Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica, le istituzioni disciplinano con i regolamenti di cui all'articolo 10, gli ordinamenti dei corsi di studio in conformita' alle disposizioni della legge, del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e degli statuti.
Art. 3
Titoli e corsi
((
2.A decorrere dall'anno accademico 2023/2024 le istituzioni e le istituzioni non statali accreditate ai sensi dell'articolo 11 provvedono autonomamente al rilascio delle pergamene originali dei titoli rilasciati trasmettendo al termine di ciascun anno accademico al Ministero l'elenco degli studenti ai quali sono state rilasciate le pergamene, con l'indicazione del corso frequentato e dell'anno di iscrizione allo stesso.
))
3.Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonche' l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
4.Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.
5.Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici ((...)).
6.Il corso di ((dottorato di ricerca)) ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attivita' di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale e' equiparato al dottorato di ricerca universitario.
((
7.Il corso di perfezionamento risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio. Il corso di master risponde ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di alta formazione permanente e ricorrente.
))
8.Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.
9.Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.
Art. 4
Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata
1.Le istituzioni svolgono attivita' di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle belle arti, musicale, coreutico, drammatico e del design, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici e professionali elevati. A tale fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.
2.Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci ((e senza pregiudizio dei corsi di cui al comma 1 dell'articolo 3)), attivita' formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, ((all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale,)) nonche' attivita' formative esterne attraverso contratti e convenzioni.
3.I criteri e le modalita' di svolgimento delle attivita' formative sono disciplinate nel regolamento didattico ((generale)).
4.Le istituzioni che abbiano gia' attivato al loro interno scuole con peculiari finalita' connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore li mantengono attivi secondo criteri e modalita' definite con il regolamento didattico ((generale)). Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato. Alla attribuzione dei compiti didattici le istituzioni provvedono nell'ambito della programmazione annuale.
Art. 5
(( (Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole). ))
((
1.L'offerta formativa delle istituzioni e' articolata in corsi di diverso livello. Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, possono raggruppare corsi di materie omogenee in scuole. I corsi e le scuole afferiscono ai dipartimenti.
2.I dipartimenti coordinano l'attivita' didattica e di ricerca e sono responsabili dell'offerta formativa dei corsi e delle scuole ad essi afferenti. I dipartimenti formulano proposte al consiglio accademico sulle attivita' di produzione artistica. Le scuole hanno la responsabilita' didattica dei corsi dei diversi livelli ad esse afferenti. I corsi possono essere articolati anche in piu' indirizzi in relazione a specifici contenuti. Ogni dipartimento e ogni scuola si dotano di un organo collegiale di coordinamento.
3.Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, definiscono il numero e la denominazione dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole che vi afferiscono, e ne disciplinano il funzionamento e la figura del coordinatore di dipartimento e di scuola, eletti dai docenti afferenti rispettivamente al dipartimento o alla scuola.
4.Nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola, e' nominato almeno un rappresentante degli studenti con diritto di voto. In mancanza del rappresentante degli studenti la funzione di rappresentanza, nell'organo collegiale di coordinamento di ciascun dipartimento e, laddove costituita, di ciascuna scuola e' svolta da uno studente individuato dalla consulta degli studenti dell'istituzione.
5.Fino all'adozione da parte del consiglio accademico della delibera di cui al comma 3, l'offerta formativa dell'istituzione rimane articolata nei corsi, scuole e dipartimenti esistenti.
Ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati))
Art. 6
Crediti formativi accademici
1.Al credito formativo accademico, di seguito denominato: «credito», corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento.
2.La quantita' media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, e' convenzionalmente fissata in 60 crediti.
((
2-bis.La quantita' media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo parziale e' convenzionalmente fissata in trentasei crediti.
))
3.I decreti ministeriali determinano, altresi', ((per ciascun corso)) la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attivita' di laboratorio o ad altre attivita' formative di tipo individuale. Gli stessi decreti assegnano, di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30 per cento, alle attivita' teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attivita' di laboratorio il 100 per cento.
4.I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto e' effettuata con le modalita' di cui (( all'articolo 10, comma 2, lettera d) )).
5.Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o universita' ((o istituti tecnici superiori)) o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studente ((. Le relative procedure sono stabilite nel regolamento didattico generale e seguono specifici criteri prestabiliti nel rispettivo regolamento del corso.))
6.Nei regolamenti ((dei corsi)) possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualita' dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attivita' lavorative.
7.Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento ((del corso)), le conoscenze e abilita' professionali maturate nella specifica disciplina.
8.In prima applicazione del presente regolamento, con decreto del Ministro, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.
Art. 7
Ammissione ai corsi
1.Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello ((o a un corso di diploma accademico a ciclo unico)) occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero ((e riconosciuto equipollente)).
2.I regolamenti ((dei corsi)), ferme restando le attivita' di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo (( 10, comma 2, lettera h) )), richiedono altresi' il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti ((dei corsi)) definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalita' di verifica, anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
((
3.Gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici possono ammettere ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacita' e attitudini, ancorche' privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
))
4.Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello, occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero ((e riconosciuto equipollente)). Occorre, altresi', che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello.
((
5.Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli previgenti ad essi equiparati, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente.
))
6.Per essere ammessi ad un corso di ((dottorato di ricerca)), occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto ((equipollente)).
((
7.Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o ad un master di primo livello, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea. Per essere ammesso ad un master di secondo livello, e' richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o titoli previgenti ad essi equiparati ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente.
))
8.Il riconoscimento ((dell'equipollenza)) dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi e' deliberata dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.
9.Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi e' programmato dalla singola istituzione in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonche' alla dotazione di strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attivita' formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.
Art. 8
Conseguimento dei titoli e durata dei corsi
1.Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti.
((
2.Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito almeno 300 crediti. Il numero dei crediti di cui al primo e al secondo periodo puo' essere modificato con il decreto del Ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in relazione a specifiche esigenze didattiche anche con riferimento alla necessita' di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.
))
3.Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.
4.Per ogni corso e' definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Art. 9
Obiettivi e attivita' formative qualificanti dei corsi
3.Le attivita' formative comprendono, ove ad esse correlate, attivita' di laboratorio e di produzione artistica.
4.Con il medesimo decreto e', altresi', determinato il numero dei crediti riservati ad attivita' autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento.
Art. 10
(( (Regolamenti didattici). ))
((
1.Con regolamenti delle istituzioni, redatti nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei relativi decreti attuativi, sono disciplinati gli ordinamenti didattici.
4.I regolamenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati con decreto del direttore dell'istituzione e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'istituzione medesima.
5.Le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
6.Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e del regolamento didattico generale. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.
))
Art. 10-bis
(( (Diplomi ad honorem). ))
((
1.Le istituzioni, con delibera del consiglio accademico, approvata almeno dai due terzi dei componenti, possono conferire il diploma accademico ad honorem ovvero il dottorato di ricerca ad honorem a personalita' di chiara fama artistica, scientifica, culturale e sociale, di rilievo nazionale e internazionale, che si sono distinte per attivita' artistiche, culturali, di studio e di ricerca in materie oggetto del corso in relazione al quale si conferisce il titolo.
2.Il diploma accademico ad honorem attribuisce i diritti del diploma accademico di II livello. Il dottorato di ricerca ad honorem attribuisce i diritti del dottorato di ricerca.
3.Ciascuna istituzione puo' attribuire al massimo un diploma accademico ad honorem e un dottorato di ricerca ad honorem per ciascun anno accademico.
))
Art. 10-ter
(( (Diplomi in restauro). ))
((
1.I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al termine dei corsi quadriennali in restauro autorizzati in via sperimentale nell'ambito degli ordinamenti previgenti alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equiparati al diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 302.
2.I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti ai soggetti in possesso del diploma di I livello in restauro DAPL 07 al termine dei corsi di diploma accademico di II livello sperimentali in restauro precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, sono equiparati al diploma accademico abilitante di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, 30 dicembre 2010, n. 302, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2011.
))
Capo III DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11
Istituzioni non statali
((
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