DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2005, n. 254

Type DPR
Publication 2005-11-02
Ultimo aggiornamento 2005-12-16
State In force
Source Normattiva
articles 77
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17.I beni immobili di proprieta', eventualmente destinati ad alloggio di specifiche, figure professionali per soddisfare esigenze di funzionalita' dell'ente camerale, sono concessi in uso a titolo oneroso; il canone per l'uso e' calcolato su base annua applicando, al valore catastale dell'immobile, il tasso vigente al 31 dicembre dell'anno precedente, sul deposito fruttifero nella tesoreria unica.

Art. 40

Uso automezzi

1.Il provveditore e' il consegnatario degli automezzi.

2.L'uso degli autoveicoli, per esigenze di servizio del personale, e' preventivamente autorizzato dal segretario generale o da suo delegato; nell'autorizzazione sono indicati la motivazione, le persone da trasportare e la localita' di destinazione.

3.Ogni autovettura e' dotata di un registro nel quale sono giornalmente annotati dall'addetto, che sulla stessa ha espletato il proprio servizio, i rifornimenti di carburanti e lubrificanti e il numero dei chilometri di percorrenza effettuati, indicando il chilometraggio quale risulta dal contachilometri al momento di inizio del servizio e quello al momento di termine del servizio stesso.

4.La guida degli autoveicoli e' riservata esclusivamente al personale che, in base alla categoria ed al profilo professionale rivestiti, e' addetto a tali mansioni.

5.La guida e', altresi', consentita al personale con funzioni ispettive.

Art. 41

Affidamento del servizio di cassa

1.Il servizio di cassa e' affidato, previa apposita gara, ad istituti di credito secondo la vigente normativa.

Art. 42

Gestione della liquidita'

1.Le somme riscosse in contanti dai singoli uffici camerali sono versate giornalmente al provveditore o al cassiere, mediante apposite distinte di versamento, firmate dall'impiegato addetto alla riscossione; nel caso di sedi camerali distaccate il versamento e' effettuato anche presso altri istituti di credito o uffici postali sul conto corrente intestato alla camera di commercio.

2.Tutti i valori che pervengono alla camera di commercio a mezzo posta, sono annotati su apposito registro da parte dell'ufficio addetto all'apertura della corrispondenza, che, in giornata, li consegna, per la presa in carico, al provveditore o al cassiere.

3.Tutte le somme comunque pervenute al provveditore sono versate all'istituto cassiere con frequenza giornaliera.

Art. 43

Servizio di cassa interna

1.Il segretario generale puo' autorizzare l'istituzione di servizi di cassa interni per la sede centrale e per particolari strutture organiche.

2.L'incarico di cassiere e' conferito con determinazione del segretario generale per una durata determinata e comunque non superiore a tre anni, ed e' rinnovabile. Con tale atto e' anche nominato il dipendente incaricato di sostituire il cassiere in caso di assenza o di impedimento.

3.Non e' ammessa da parte del cassiere la facolta' di delega delle proprie funzioni rimanendo ferma in ogni caso la personale responsabilita' del medesimo o del suo sostituto.

Art. 44

Gestione della cassa

1.Il cassiere e' dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del segretario generale, di un fondo non superiore a euro 10.000, elevabile per particolari esigenze a euro 35.000, reintegrabile, durante l'esercizio, previa rendicontazione delle somme gia' spese. Detti valori possono essere aggiornati, sulla base dell'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per impiegati ed operai, con delibera del consiglio, contestualmente alla approvazione della programmazione pluriennale, di cui all'articolo 4.

2.Il cassiere, previa autorizzazione del provveditore, provvede con il fondo al pagamento di oneri per il funzionamento degli uffici, per riparazioni e manutenzioni di beni, per spese postali, per la gestione degli automezzi, per l'acquisto di giornali, di pubblicazioni periodiche, di medaglie e divise di servizio.

3.Il cassiere puo' inoltre far fronte con il fondo a tutti quei lavori, provviste e forniture di beni e servizi urgenti il cui importo unitario non superi euro 2.500 oltre IVA e, con lo stesso fondo e nei limiti del medesimo, puo' sostenere spese per motivi di rappresentanza ai sensi dell'articolo 63.

4.Gravano sul fondo gli anticipi per missioni, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

5.Tutte le operazioni di cassa sono annotate su un unico registro cronologico; il reintegro del fondo avviene mediante mandati ogni volta che si rende necessario, su distinta compilata dal provveditore, suddivisa per conti di oneri e corredata dai documenti giustificativi; sono ammessi gli scontrini fiscali.

6.Il rendiconto dei pagamenti effettuati a carico del fondo e predisposto dal provveditore, e' sottoposto, mensilmente, per la ratifica al dirigente dell'area economico-finanziaria.

7.Il dirigente dell'area economico-finanziaria effettua, almeno trimestralmente, la verifica della cassa e delle relative scritture, redigendo apposito verbale.

8.Il cassiere provvede all'acquisto, alla conservazione e alla distribuzione dei valori bollati. Egli detiene le somme ed i valori che pervengono alla camera di commercio, ne effettua il versamento all'istituto cassiere ed a tale fine cura la tenuta di appositi registri numerati e vidimati dal dirigente dell'area economico-finanziaria e dal provveditore.

Titolo VII FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI

Art. 45

Forma del contratto

1.Agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, si provvede mediante contratti di diritto privato.

Art. 46

Procedure per la scelta del contraente

1.Gli acquisti, le forniture, le locazioni ed i servizi sono effettuati nel rispetto delle normative comunitarie e delle altre norme vigenti in materia, a seguito di procedure aventi la forma dell'asta pubblica, da effettuare secondo le disposizioni previste per le amministrazioni dello Stato o della licitazione privata.

2.Sono altresi' ammesse l'appalto-concorso, la trattativa privata ovvero le procedure in economia secondo quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 56.

3.Le vendite e le permute di beni mobili sono stipulati mediante trattativa privata fino ad un valore di euro 41.000 oltre IVA; per importi superiori i contratti dovranno di norma essere stipulati a seguito di asta pubblica o licitazione privata.

Art. 47

La scelta del contratto

1.La scelta della forma di contrattazione e' di competenza del dirigente dell'area economico-finanziaria, sentito, ove necessario, il dirigente responsabile della spesa.

Art. 48

Commissione per la congruita' degli acquisti

1.E' istituita dal segretario generale una commissione per esprimere il parere di congruita' nelle forniture di beni congiuntamente o disgiuntamente a servizi, per le quali non si e' proceduto a pubblica gara o a trattativa privata con piu' imprese.

2.La commissione, nominata dal segretario generale, e' composta dal dirigente dell'area economico-finanziaria, dal provveditore e dal dirigente assegnatario della fornitura dei beni e dei servizi ed e' integrata, ove necessario, da altri dipendenti camerali o esperti esterni.

Art. 49

Licitazione privata

1.La licitazione privata ha luogo, previa apposita pubblicita' almeno nell'albo camerale, mediante l'invio alle imprese idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo base, ove stabilito.

2.Nella lettera di invito alla gara, e', inoltre, precisato il criterio scelto fra quelli di cui all'articolo 50, in base al quale si procede all'aggiudicazione.

3.L'individuazione delle imprese da invitare alla gara ha luogo anche avvalendosi di elenchi all'uopo predisposti e periodicamente aggiornati.

4.La gara si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti con la lettera d'invito.

5.Un'apposita commissione presieduta dal segretario generale, di cui fa parte obbligatoriamente il provveditore, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente proposta di aggiudicazione.

6.I membri della commissione sono nominati dal segretario generale tenuto conto delle loro specifiche professionalita' con riferimento alla natura della licitazione.

7.La gara e' dichiarata valida anche con la presentazione di una sola offerta, ritenuta congrua.

8.L'aggiudicazione e' disposta con provvedimento del segretario generale.

Art. 50

Criteri di aggiudicazione della licitazione privata

2.Nei casi di cui alla lettera a), l'ente camerale ha facolta' di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalle gare, le offerte che risultano inferiori per oltre il 50 per cento alla media delle offerte pervenute.

Art. 51

Appalto-concorso

1.E' ammessa la forma dell'appalto-concorso quando si ritiene conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di una particolare competenza tecnica e di una esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo delle forniture dei beni e dei servizi.

2.Le persone o imprese prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese puo' essere comunque preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto.

3.Successivamente all'acquisizione delle offerte, e' nominata dal segretario generale un'apposita commissione che, in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi e, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte, formula la proposta di aggiudicazione.

4.Se nessuno dei progetti presentati risulta rispondente alle esigenze dell'ente camerale non si da' luogo alla aggiudicazione; la commissione puo' proporre di indire un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.

5.L'aggiudicazione e' disposta con provvedimento del segretario generale.

Art. 52

Trattativa privata

2.Se ricorrono i casi indicati nelle lettere a), c) e d), la trattativa privata e' preceduta da indagini di mercato, attraverso interpellanze a piu' imprese, comunque in numero non inferiore a tre; la gara ufficiosa e' valida anche con la presentazione di una sola offerta, ritenuta congrua.

3.Se ricorre il caso di cui alla lettera f) del comma 1, la trattativa e' preceduta dal parere sulla congruita' della spesa formulato da perizia giurata rilasciata da esperti e periti iscritti negli albi professionali.

Art. 53

Condizioni e clausole contrattuali

1.I contratti hanno termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni. E' fatto divieto del rinnovo tacito dei contratti.

2.Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati piu' contratti se non per comprovate ragioni di necessita' o di convenienza.

3.Nei contratti non si puo' convenire l'esenzione da qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, ne' stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi sono obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

4.I contratti stipulati con societa' commerciali contengono l'indicazione del rappresentante legale della societa'.

Art. 54

Stipula e modalita' di esecuzione dei contratti

1.Il contratto con imprese e' stipulato in forma scritta o anche con scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, con sottoscrizione del dirigente competente.

2.A garanzia dell'esecuzione dei contratti di importo superiore ad euro 20.000 oltre IVA, sono richieste ai soggetti contraenti idonee garanzie quali cauzioni e garanzie fideiussorie; si puo' prescindere da tali garanzie se il soggetto contraente e' di notoria solidita' e subordinatamente al miglioramento del prezzo. Il contratto prevede, altresi', adeguate penalita' per inadempienze o ritardi.

3.Il provveditorato conserva i contratti e provvede alla tenuta del relativo registro, nel quale sono annotati e distinti la ragione sociale o il nome del contraente, l'oggetto della prestazione e la scadenza.

Art. 55

Operazioni di collaudo per le forniture di beni e di servizi

1.Le forniture di beni e di servizi sono soggette a collaudo in forma individuale o collegiale.

2.Il collaudo e' eseguito dal dirigente dell'area, destinatario della fornitura o del servizio.

3.Il collaudatore, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, puo' accettare i prodotti, rifiutarli o dichiararli rivedibili. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e ai campioni presentati.

4.Possono essere dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entita', cioe' non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, ma che si ritiene possono essere posti nelle condizioni prescritte, con limitati interventi dell'impresa, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

5.In via eccezionale, su motivata proposta del collaudatore, possono essere accettate, con adeguata riduzione di prezzo, forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni o alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

6.Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'impresa entro i termini fissati, decorrenti dalla data della lettera raccomandata di notifica del rifiuto, se l'impresa non ha presenziato al collaudo, ovvero dalla data del verbale dei collaudatori sottoscritto da suoi incaricati; decorso inutilmente tale termine la camera di commercio ha facolta' di spedire in assegno all'impresa i beni rifiutati, con le spese di facchinaggio e spedizione a carico dell'impresa stessa.

7.Il regolare collaudo non esonera l'impresa da responsabilita' per eventuali difetti o imperfezioni che non sono emersi al momento del collaudo, ma sono in seguito accertati.

Art. 56

Forniture di beni e servizi in economia

1.La disciplina della fornitura dei beni e dei servizi in economia delle camere di commercio e' disposta secondo i criteri di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004.

Titolo VIII LAVORI

Art. 57

Realizzazione di lavori

1.I lavori realizzati dalle camere di commercio sono regolati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' dal regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, salvo gli adattamenti previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 62 per i lavori in economia concernenti gli immobili destinati a sedi o uffici della camera di commercio.

2.Per la realizzazione di lavori le camere di commercio non dotate di proprie strutture tecniche adeguate si avvalgono delle strutture consortili camerali ovvero, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, degli uffici e delle strutture esistenti presso le province o presso i provveditorati alle opere pubbliche, con affidamento di tutte le attivita' concernenti le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione e direzione dei lavori, compreso il collaudo finale, attraverso apposita convenzione in cui deve essere fissato il compenso in termini di percentuale sul costo totale onnicomprensivo del lavoro preventivato.

3.Il dirigente dell'area economico-finanziaria collabora con l'organismo dell'amministrazione pubblica affidataria, in conformita' alle previsioni della convenzione.

Note all'art. 57: Il testo dell'art. 19, comma 3 della legge n. 109 del 1994, e' il seguente: «3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali». - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, si veda nelle note alle premesse.

Art. 58

Progettazione dei lavori

1.L'affidamento a liberi professionisti di incarichi di progettazione, per corrispettivi complessivi di importo inferiore ad euro 40.000 oltre IVA, puo' aver luogo in via fiduciaria, previa adeguata pubblicita' dell'esigenza di acquisire la prestazione professionale e procedendo quindi alla scelta con idonea motivazione, tenendo conto dell'esperienza e della capacita' professionale dell'incaricato in relazione al progetto da affidare. Per gli incarichi comportanti compensi compresi tra euro 40.000 oltre IVA ed euro 200.000 oltre IVA, l'affidamento ha luogo mediante licitazione privata; per incarichi comportanti compensi maggiori si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.

Note all'art. 58: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi» e' pubblicato nella Gazzeta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995. - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 recante «Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive appalti pubblici di servizi, e 98/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000.

Art. 59

Responsabile del procedimento

1.Il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e' nominato dal segretario generale. In assenza di competenze professionali adeguate alla natura o alla rilevanza del lavoro, e' nominato un responsabile per i compiti tecnici con le modalita' di cui al comma 5 del citato articolo 7, mentre tutte le funzioni di carattere amministrativo, sono attribuite al dirigente dell'area economico-finanziaria.

Note all'art. 59: - Il testo dell'art. 7 della legge n. 109 del 1994, e' il seguente: «Art. 7 (Misure per l'adeguamento della funzionalita' della pubblica amministrazione). - 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. 2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facolta' puo' essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. 3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreche' al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresi' eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilita' delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attivita' di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza. 4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilita' del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilita' dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente. 5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attivita' del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalita' previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle societa' di cui all'art. 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. 6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, puo' promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. 7. - 14 - (abrogati). 15. Il termine per il controllo di legittimita' sugli atti da parte delle ragionerie centrali dello Stato e' fissato in trenta giorni e puo' essere interrotto per non piu' di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».

Art. 60

Programmazione dei lavori

1.La programmazione triennale, ovvero il suo aggiornamento annuale, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, concernente gli interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione degli immobili destinati a sedi ed uffici camerali, sono adottati dalla giunta camerale con apposita deliberazione, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 22 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, contenente l'individuazione degli interventi ed il costo previsto per le varie opere, con separata evidenziazione dei costi di progettazione.

2.La deliberazione di cui al comma 1 e' inserita nei documenti di programmazione del consiglio camerale, in sede di approvazione del preventivo di cui all'articolo 6.

Note all'art. 60: - Il decreto del Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 2004 concerne: «Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 61

Commissione per la congruita' dei lavori

1.La commissione di cui all'articolo 48 esprime il parere di congruita' per i lavori per i quali non si e' proceduto a pubblica gara o a trattativa privata con piu' imprese.

Art. 62

Lavori in economia

1.La disciplina dei lavori in economia delle Camere di commercio e' disposta secondo i criteri di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004.

Note all'art. 62: - Per i riferimenti del decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 dicembre 2004, si veda nelle note alle premesse.

Titolo IX SPESE DI RAPPRESENTANZA

Art. 63

Spese di rappresentanza

1.Sono da considerarsi spese di rappresentanza quelle eseguite in correlazione alla concreta ed effettiva esigenza che ha l'ente, in rapporto ai propri fini istituzionali, di una adeguata proiezione all'esterno della propria immagine e di intrattenere relazioni con soggetti ad esso estranei.

2.Esse sono finalizzate, nella vita di relazione dell'ente, a suscitare su di esso, sulla sua attivita' e i suoi scopi, l'interesse e l'attenzione sia di ambienti e di soggetti qualificati, sia dell'opinione pubblica in genere, allo scopo di ottenere gli innegabili vantaggi che una istituzione pubblica puo' conseguire dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella esplicitazione della propria azione istituzionale.

4.Gli oneri di cui al comma 3 sono disposti con provvedimento del segretario generale.

Art. 64

Spese di ospitalita'

1.In occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde e manifestazioni organizzati dall'ente, sono assunte a carico del bilancio le spese relative a colazioni, rinfreschi o pranzi, nonche' le spese di ospitalita' per relatori e illustri ospiti partecipanti, provenienti dall'interno o dall'estero.

2.Gli oneri di cui al comma 1 sono posti a carico delle voci di bilancio sulle quali sono fatti gravare gli oneri connessi con l'organizzazione delle predette manifestazioni.

Titolo X AZIENDE SPECIALI

Art. 65

Costituzione - Principi generali

1.Le aziende speciali operano secondo le norme del codice civile e sono dotate di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati negli articoli 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72.

2.Le aziende speciali perseguono l'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali.

3.Il contributo camerale e' determinato sulla base del preventivo dei progetti e delle iniziative che le aziende intendono realizzare, in coerenza con la missione affidata e con le strategie della camera di commercio. Il contributo tiene conto dei finanziamenti previsti da altri soggetti e del risultato economico che si prevede di conseguire nell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo.

Art. 66

Preventivo economico e bilancio d'esercizio

1.Il preventivo economico e il bilancio di esercizio sono deliberati dal competente organo amministrativo dell'azienda in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del consiglio camerale, quali allegati al preventivo e al bilancio d'esercizio della camera di commercio.

2.Con l'approvazione del bilancio d'esercizio, il consiglio camerale adotta le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano della perdita della gestione aziendale, anche ai fini della coerenza contabile con il bilancio d'esercizio camerale.

Art. 67

Preventivo economico

1.Il preventivo economico, redatto secondo l'allegato G, e' corredato dalla relazione illustrativa del presidente ed e' approvato dall'organo di amministrazione dell'azienda previa relazione del collegio dei revisori dei conti.

2.La relazione illustrativa fornisce informazioni di dettaglio atte ad illustrare gli importi indicati nelle singole voci di onere e di provento del preventivo.

3.La relazione di cui al comma 2 definisce i progetti e le iniziative perseguiti dall'azienda speciale nell'esercizio di riferimento, in coerenza con le linee programmatiche fissate annualmente dal consiglio camerale e comunicate, in tempo utile, per la redazione del preventivo economico, agli organi amministrativi dell'azienda.

Art. 68

Bilancio di esercizio

1.Il bilancio di esercizio e' composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa ed e' redatto in conformita' ai modelli di cui agli allegati H ed I e sulla base dei criteri di cui all'articolo 23.

2.Il bilancio di esercizio, redatto secondo i criteri di cui agli articoli 25 e 26 e corredato dalla relazione sulla gestione a cura del presidente, e' approvato dall'organo di amministrazione dell'azienda previa relazione del collegio dei revisori dei conti.

3.La relazione sulla gestione evidenzia i risultati ottenuti nel corso dell'esercizio in ordine ai progetti e alle attivita' realizzati dall'azienda e con riferimento agli obiettivi assegnati dal consiglio camerale.

Art. 69

Gestione dei beni strumentali

1.La camera di commercio puo', con proprio provvedimento, assegnare all'azienda in uso gratuito i locali ove ha sede, i mobili di arredamento, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature tecniche, se di proprieta' camerale.

Art. 70

Scritture contabili

1.Per la rilevazione dei fatti di gestione, l'azienda speciale tiene i libri obbligatori previsti dalle disposizioni del codice civile attenendosi, per quanto riguarda la tenuta e la conservazione dei medesimi, agli articoli 2219 e 2220 del medesimo codice.

Note all'art. 70: - Il testo degli articoli 2219 e 2220 del codice civile e' il seguente: «Art. 2219 (Tenuta della contabilita). - Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilita' senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili». «Art. 2220 (Conservazione delle scritture contabili). - Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti».

Art. 71

Contratti

1.La scelta dei contraenti e la stipula dei contratti avviene secondo le norme del diritto privato.

2.I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo inferiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono ispirati a criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati, la trasparenza della scelta dei contraenti e la parita' di trattamento tra i contraenti stessi.

3.I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo superiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono regolati in conformita' alle relative disposizioni.

Art. 72

Gestione del bilancio

1.Le entrate sono riscosse sulla base di documentazione contabile bancaria a comprova dell'avvenuto accredito della somma nel conto corrente bancario intestato all'azienda.

2.Le entrate riscosse direttamente o attraverso conti correnti postali affluiscono immediatamente nel conto corrente bancario intestato all'azienda.

3.Il pagamento delle spese ha luogo secondo le modalita' previste dall'articolo 16 o mediante emissione di assegni bancari.

4.Le disposizioni di pagamento sono firmate congiuntamente dal direttore e dal responsabile amministrativo-contabile dell'azienda.

5.Il servizio di cassa e' di norma espletato dall'istituto bancario che effettua il servizio di cassa per la camera di commercio.

6.Il contributo camerale e' erogato nel corso dell'esercizio sulla base delle esigenze di liquidita' dell'azienda adeguatamente illustrate.

7.L'assunzione di oneri pluriennali e' sottoposta ad approvazione della giunta camerale.

Art. 73

Collegio dei revisori dei conti

1.Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, nominati dal Ministro delle attivita' produttive, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla regione.

2.Il collegio dura in carica quanto l'organo di amministrazione.

3.I revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'organo di amministrazione.

Titolo XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 74

Norme transitorie

1.I criteri di valutazione di cui ai commi 1 e 8 dell'articolo 26 si applicano per gli immobili e le partecipazioni iscritti per la prima volta a partire dal bilancio d'esercizio dell'anno 2007.

2.Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituita una commissione per l'interpretazione e l'applicazione dei principi contabili contenuti nel presente regolamento, in coerenza con la natura e le funzioni dei soggetti disciplinati.

3.La commissione di cui al comma 2 e' composta da un dirigente del Ministero delle attivita' produttive, con funzione di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, di cui uno dotato di specifica professionalita', da un dirigente camerale dell'area economico-finanziaria e da due segretari generali.

4.La commissione ha durata di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano i principi della sezione IX, capo III, titolo II, del codice civile.

Art. 75

Rapporti in corso

1.I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti o dell'indizione delle gare.

Art. 76

Norme abrogate

1.E' abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1997, n. 287, concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.

Note all'art. 76: - Il decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287 recante «Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale finanziaria delle camere di commercio» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997.

Art. 77

Tempi di applicazione

1.I nuovi schemi di preventivo economico e di bilancio di esercizio allegati al presente regolamento e le relative disposizioni attuative si applicano a decorrere dall'esercizio 2007.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Scajola, Ministro delle attivita' produttive

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2005

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,

registro n. 4, foglio n. 188

Allegati

Allegati Parte di provvedimento in formato grafico

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