DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2005, n. 254
Note all'art. 22: - Il testo degli articoli 2424 e 2424-bis del codice civile e' il seguente: «Art. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformita' al seguente schema: Attivo A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte gia' richiamata; B) immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria: I - Immobilizzazioni immateriali: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita'; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. Totale. II - Immobilizzazioni materiali: 1) terreni e fabbricati; 2) impianti e macchinario; 3) attrezzature industriali e commerciali; 4) altri beni; 5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale. III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: 1) partecipazioni in: a) imprese controllate; b) imprese collegate; c) imprese controllanti; d) altre imprese; 2) crediti: a) verso imprese controllate; b) verso imprese collegate; c) verso controllanti; d) verso altri; 3) altri titoli; 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo. Totale. Totale immobilizzazioni (B); C) attivo circolante: I - Rimanenze: 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. Totale II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 4-bis) crediti tributari; 4-ter) imposte anticipate; 5) verso altri. Totale. III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni: 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; 4) altre partecipazioni; 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo; 6) altri titoli. Totale. IV - Disponibilita' liquide: 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. Totale. Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti. Passivo: A) Patrimonio netto: I - Capitale. II - Riserva da soprapprezzo delle azioni. III - Riserve di rivalutazione. IV - Riserva legale. V - Riserve statutarie. VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio. VII - Altre riserve, distintamente indicate. VIII - Utili (perdite) portati a nuovo. IX - Utile (perdita) dell'esercizio. Totale. B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; 2) per imposte, anche differite; 3) altri. Totale. C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato. D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 1) obbligazioni; 2) obbligazioni convertibili; 3) debiti verso soci per finanziamenti; 4) debiti verso banche; 5) debiti verso altri finanziatori; 6) acconti; 7) debiti verso fornitori; 8) debiti rappresentati da titoli di credito; 9) debiti verso imprese controllate; 10) debiti verso imprese collegate; 11) debiti verso controllanti; 12) debiti tributari; 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale; 14) altri debiti. Totale. E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti. Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto piu' voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cio' sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale e' iscritto. In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonche' di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2447-septies con riferimento ai beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art. 2447-bis». «Art. 2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale). - Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120. Le attivita' oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore. Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o piu' esercizi, l'entita' dei quali vari in ragione del tempo».
Art. 23
Nota integrativa
Nota all'art. 23: - Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il seguente: «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati».
Art. 24
Relazione sui risultati
1.Il bilancio d'esercizio e' corredato da una relazione della giunta sull'andamento della gestione, nella quale sono individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal consiglio con la relazione previsionale e programmatica.
2.Alla relazione di cui al comma 1 e' allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti, relativamente alle funzioni istituzionali, indicati nel preventivo di cui all'articolo 6.
Art. 25
Determinazione del risultato economico dell'esercizio
Capo II Criteri di valutazione
Art. 26
Criteri di valutazione dei beni patrimoniali
1.Gli immobili sono iscritti nello stato patrimoniale al costo d'acquisto o di produzione.
2.Le altre immobilizzazioni materiali sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto o di produzione e quello di stima o di mercato.
3.Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d'acquisto o di produzione; fra le immobilizzazioni immateriali possono essere iscritti gli oneri ed i costi aventi utilita' pluriennale.
4.Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali, che alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente inferiore a quello determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, e' ridotto a tale minore valore.
5.Il valore di iscrizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e' incrementato degli oneri di diretta imputazione compresi quelli finanziari relativi ai finanziamenti passivi; esso, inoltre, e' sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilita' di utilizzazione del bene. I costi di impianto, di ricerca, di sviluppo e l'avviamento acquisito a titolo oneroso, se iscritti tra le immobilizzazioni immateriali, sono ammortizzati in cinque esercizi previo parere favorevole del collegio dei revisori dei conti.
6.Le modifiche dei criteri di ammortamento, di cui al comma 5, sono adeguatamente motivate nella nota integrativa.
7.Le partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), e terzo comma, del codice civile, sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta puo' essere iscritto il costo d'acquisto, se di ammontare superiore, a condizione che siano fornite adeguate motivazioni nella nota integrativa. Negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto all'importo iscritto nell'esercizio precedente sono accantonate in un'apposita riserva facente patte del patrimonio netto; le eventuali minusvalenze sono imputate direttamente a tale riserva se esistente, ovvero, riducono proporzionalmente il valore della partecipazione; qualora l'importo del patrimonio netto sia negativo, il maggior valore rispetto a quello della partecipazione iscritto in bilancio e' imputato al conto economico.
8.Le partecipazioni, diverse da quelle di cui al comma 7, sono iscritte al costo d'acquisto o di sottoscrizione.
9.I valori mobiliari diversi dalle partecipazioni ed i titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati per legge, sono iscritti al costo d'acquisto maggiorato degli interessi di competenza dell'esercizio.
10.I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione. L'ammontare dei crediti iscritto nello stato patrimoniale e' svalutato dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione. Tali atti sono esclusi se la stima del costo per tale esperimento supera l'importo da recuperare.
11.I debiti sono iscritti al valore di estinzione.
12.Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo d'acquisto, determinato anche secondo quanto previsto al comma 5, ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato; il minor valore derivante dall'applicazione dei prezzi di mercato non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi.
Nota all'art. 26: - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda nella nota all'art. 23.
Titolo IV SCRITTURE CONTABILI E SISTEMA INFORMATIVO
Art. 27
Scritture contabili
1.Per la rilevazione dei fatti di gestione secondo i principi generali enunciati all'articolo 1, comma 1, nonche' per la redazione dei documenti di bilancio disposti dagli articoli 21 e 22, le camere di commercio tengono il libro giornale previsto all'articolo 2214 del codice civile secondo le modalita' indicate dagli articoli 2215, 2216 e 2217 del medesimo codice.
Note all'art. 27: - Il testo degli articoli 2214, 2215, 2216 e 2217 del codice civile e' il seguente: «Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture contabili). - L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresi' tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.». «Art. 2215 (Modalita' di tenuta delle scritture contabili). - I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura ne' a vidimazione». «Art. 2216 (Contenuto del libro giornale). - Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa». «Art. 2217 (Redazione dell'inventario). - L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita' e delle passivita' relative all'impresa, nonche' delle attivita' e delle passivita' dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite il quale deve dimostrare con evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle societa' per azioni, in quanto applicabili. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette».
Art. 28
Sistema informativo
Titolo V SISTEMA DEI CONTROLLI Capo I Controlli amministrativi contabili
Art. 29
Compiti del collegio dei revisori dei conti
1.Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti stabiliti dall'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con le modalita' di cui al presente capo.
Nota all'art. 29: - Per il testo dell'art. 17 della legge n. 580 del 1993, si veda nelle note all'art. 6.
Art. 30
Altri compiti dei revisori
1.Il collegio di revisori dei conti esprime, collegialmente, il parere sugli atti deliberativi della giunta concernenti il preventivo e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio, nonche' sugli schemi di delibere di giunta, concernenti la contrazione dei mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie.
2.La relazione al preventivo contiene il parere sull'attendibilita' dei proventi, degli oneri e degli investimenti.
4.A tale fine la giunta fa pervenire al collegio dei revisori dei conti i documenti necessari almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione dei provvedimenti da parte del consiglio per quanto concerne il preventivo e suo aggiornamento ed il bilancio d'esercizio e tre giorni per gli altri provvedimenti.
Art. 31
Modalita' del controllo
1.Il collegio dei revisori dei conti effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa; effettua, altresi', il controllo sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi ed i titoli a custodia.
2.I revisori possono provvedere individualmente ad atti di ispezione e controllo su specifico incarico del presidente del collegio riferendo all'organo in seduta collegiale con apposita relazione istruttoria. A tale fine, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili.
Art. 32
Verbali
1.Copia del verbale del collegio dei revisori e' inviata, a cura del Presidente, entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione, al rappresentante legale dell'ente, nonche', se riscontrate irregolarita', anche al Ministero delle attivita' produttive, al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla regione competente.
Art. 33
Obbligo di denuncia
1.Gli amministratori, i dirigenti ed i responsabili dei vari servizi se vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di rapporto cui siano tenuti i titolari degli uffici a loro sottoposti, di fatti che danno luogo ad azioni di responsabilita' sotto il profilo amministrativo e contabile ne danno comunicazione al segretario generale e al collegio dei revisori dei conti e ne fanno tempestiva denuncia al procuratore regionale della corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilita' e per la determinazione dei danni. Il segretario generale ne informa tempestivamente la giunta.
2.Se il fatto e' imputabile al segretario generale, la denuncia e' fatta a cura del presidente; se esso e' imputabile ad un dirigente, o capo di un ufficio, l'obbligo di denuncia incombe al segretario generale.
Art. 34
Responsabilita'
1.I revisori dei conti sono responsabili delle attestazioni fatte e osservano il segreto professionale sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio, salvo il dovere di informazione previsto nei confronti degli organi vigilanti e di controllo e dalle disposizioni di legge.
2.I revisori dei conti effettuano la denuncia alla competente procura regionale presso la sezione giurisdizionale della corte dei conti nei casi previsti dall'articolo 33, se chi vi e' obbligato non vi provvede.
Capo II Controllo strategico e di gestione
Art. 35
Valutazione e il controllo strategico
1.L'attivita' di valutazione e controllo strategico, da compiersi con cadenza periodica, e' finalizzata ad evidenziare gli spostamenti delle attivita' e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal consiglio e agli standard prefissati, con lo scopo di determinare modalita' di miglioramento nell'espletamento delle attivita' e dei servizi camerali.
2.L'attivita' e' altresi' finalizzata alle eventuali correzioni da apportare alle linee di indirizzo e ai documenti di programmazione.
3.La valutazione strategica e' affidata alla giunta, che si avvale di apposito organo, e si estende anche ai risultati conseguiti dalle aziende speciali rispetto agli obiettivi alle stesse assegnati.
4.L'organo di valutazione strategica analizza il funzionamento dell'ente, utilizzando appositi indicatori di attivita' e di risultato e redigendo relazioni periodiche ed annuali al presidente, alla giunta e al collegio dei revisori dei conti sull'andamento delle stesse attivita'; effettua un monitoraggio sulla qualita' dei servizi erogati e sul grado di soddisfacimento dell'utenza. Fornisce alla giunta elementi di giudizio per la valutazione del segretario generale e allo stesso per la valutazione dei dirigenti.
5.Per le attivita' di cui ai commi 3 e 4, l'organo di valutazione strategica utilizza le informazioni fornite allo scopo dalla struttura incaricata del servizio per il controllo di gestione di cui all'articolo 36.
6.Gli indicatori di efficienza, efficacia e qualita' dei servizi al fine di consentire il confronto tra le camere di commercio sono elaborati utilizzando degli standard di calcolo comuni a tutte le camere di commercio. A tale fine e' istituita presso l'Unione italiana delle camere di commercio un'apposita commissione.
Art. 36
Il controllo di gestione
1.L'attivita' del controllo di gestione verifica periodicamente la realizzazione dei servizi e dei progetti affidati ai dirigenti sulla base del sistema degli obiettivi annuali gestionali loro assegnati e degli indicatori di efficienza, di efficacia e di economicita' dell'azione amministrativa camerale prefissati.
2.La struttura incaricata dell'attivita' di cui al comma 1, e' posta alle dirette dipendenze del segretario generale, al quale riferisce nell'ambito delle sue competenze; lo stesso servizio, inoltre, sopporta l'organo di valutazione strategica nell'attivita' di valutazione dei dirigenti.
3.La struttura definisce, altresi', nell'ambito della programmazione operativa, modalita' e tempi del processo di pianificazione della camera di commercio collaborando, altresi', con i dirigenti nella predisposizione dei preventivi per le singole aree organizzative e, secondo la periodicita' fissata dal regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, nell'analisi dei dati di verifica del budget direzionale.
Capo III Conto giudiziale
Art. 37
Conto giudiziale
1.Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio l'istituto cassiere e il responsabile del servizio di cassa interno devono rendere, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 274, il conto della loro gestione secondo i modelli E ed F, allegati al presente regolamento.
Nota all'art. 37: - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 274 del 1998, si veda nelle note alla premessa.
Titolo VI GESTIONE PATRIMONIALE E SERVIZIO DI CASSA INTERNO
Art. 38
Provveditorato
Nota all'art. 38: - Per riferimento del decreto 3 dicembre 2004, si veda nelle note alla premessa.
Art. 39
Gestione patrimoniale
1.Il patrimonio della camera di commercio si distingue in beni materiali e immateriali.
5.Per i programmi e le licenze d'uso occorre indicare le attrezzature sulle quali gli stessi sono installati.
6.I diritti e le posizioni giuridiche attive di contenuto patrimoniale spettanti a qualsiasi titolo sono inventariati in apposite sezioni.
7.I beni di classificazione omogenea e di identico valore possono essere inventariati atti un'unica annotazione.
8.Il materiale bibliografico e' contenuto in apposito registro sezionale a cura dell'ufficio biblioteca.
9.Per ogni locale della camera di commercio e' redatta una scheda, firmata dal provveditore o suo sostituto e dall'assegnatario, contenente il numero distintivo del locale e l'elenco dei beni con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di inventario, ed essa e' conservata presso il provveditorato e aggiornata a seguito di ogni spostamento.
10.I beni che si trovano in ambienti di uso comune sono presi in consegna direttamente dal provveditorato.
11.Gli assegnatari dei beni hanno l'obbligo di informare tempestivamente il provveditorato di ogni scomparsa, distruzione o manomissione dei beni di cui sono assegnatari.
12.Il provveditorato ogni dieci anni provvede di norma alla ricognizione dei beni.
13.In occasione della alienazione o permuta dei beni, la cancellazione dall'inventario dei medesimi e' disposta dal dirigente dell'area economico-finanziaria, su proposta del provveditore e, della stessa, deve essere fatta apposita annotazione nella nota integrativa di cui all'articolo 23.
14.In caso di mancata vendita, i beni possono essere ceduti gratuitamente ad enti di pubblica utilita', ovvero avviati alla distruzione se non riparabili o comunque non a norma.
15.I fabbricati sono assicurati almeno contro i danni, l'incendio e la responsabilita' civile verso terzi; i beni mobili, ivi comprese le liquidita', nel loro valore complessivo sono assicurati contro i rischi di incendio e di furto.
16.Il provveditore puo' ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza dell'amministrazione, i cui movimenti sono annotati in apposito registro.
17.I beni immobili di proprieta', eventualmente destinati ad alloggio di specifiche, figure professionali per soddisfare esigenze di funzionalita' dell'ente camerale, sono concessi in uso a titolo oneroso; il canone per l'uso e' calcolato su base annua applicando, al valore catastale dell'immobile, il tasso vigente al 31 dicembre dell'anno precedente, sul deposito fruttifero nella tesoreria unica.
Art. 40
Uso automezzi
1.Il provveditore e' il consegnatario degli automezzi.
2.L'uso degli autoveicoli, per esigenze di servizio del personale, e' preventivamente autorizzato dal segretario generale o da suo delegato; nell'autorizzazione sono indicati la motivazione, le persone da trasportare e la localita' di destinazione.
3.Ogni autovettura e' dotata di un registro nel quale sono giornalmente annotati dall'addetto, che sulla stessa ha espletato il proprio servizio, i rifornimenti di carburanti e lubrificanti e il numero dei chilometri di percorrenza effettuati, indicando il chilometraggio quale risulta dal contachilometri al momento di inizio del servizio e quello al momento di termine del servizio stesso.
4.La guida degli autoveicoli e' riservata esclusivamente al personale che, in base alla categoria ed al profilo professionale rivestiti, e' addetto a tali mansioni.
5.La guida e', altresi', consentita al personale con funzioni ispettive.
Art. 41
Affidamento del servizio di cassa
1.Il servizio di cassa e' affidato, previa apposita gara, ad istituti di credito secondo la vigente normativa.
Art. 42
Gestione della liquidita'
1.Le somme riscosse in contanti dai singoli uffici camerali sono versate giornalmente al provveditore o al cassiere, mediante apposite distinte di versamento, firmate dall'impiegato addetto alla riscossione; nel caso di sedi camerali distaccate il versamento e' effettuato anche presso altri istituti di credito o uffici postali sul conto corrente intestato alla camera di commercio.
2.Tutti i valori che pervengono alla camera di commercio a mezzo posta, sono annotati su apposito registro da parte dell'ufficio addetto all'apertura della corrispondenza, che, in giornata, li consegna, per la presa in carico, al provveditore o al cassiere.
3.Tutte le somme comunque pervenute al provveditore sono versate all'istituto cassiere con frequenza giornaliera.
Art. 43
Servizio di cassa interna
1.Il segretario generale puo' autorizzare l'istituzione di servizi di cassa interni per la sede centrale e per particolari strutture organiche.
2.L'incarico di cassiere e' conferito con determinazione del segretario generale per una durata determinata e comunque non superiore a tre anni, ed e' rinnovabile. Con tale atto e' anche nominato il dipendente incaricato di sostituire il cassiere in caso di assenza o di impedimento.
3.Non e' ammessa da parte del cassiere la facolta' di delega delle proprie funzioni rimanendo ferma in ogni caso la personale responsabilita' del medesimo o del suo sostituto.
Art. 44
Gestione della cassa
1.Il cassiere e' dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del segretario generale, di un fondo non superiore a euro 10.000, elevabile per particolari esigenze a euro 35.000, reintegrabile, durante l'esercizio, previa rendicontazione delle somme gia' spese. Detti valori possono essere aggiornati, sulla base dell'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per impiegati ed operai, con delibera del consiglio, contestualmente alla approvazione della programmazione pluriennale, di cui all'articolo 4.
2.Il cassiere, previa autorizzazione del provveditore, provvede con il fondo al pagamento di oneri per il funzionamento degli uffici, per riparazioni e manutenzioni di beni, per spese postali, per la gestione degli automezzi, per l'acquisto di giornali, di pubblicazioni periodiche, di medaglie e divise di servizio.
3.Il cassiere puo' inoltre far fronte con il fondo a tutti quei lavori, provviste e forniture di beni e servizi urgenti il cui importo unitario non superi euro 2.500 oltre IVA e, con lo stesso fondo e nei limiti del medesimo, puo' sostenere spese per motivi di rappresentanza ai sensi dell'articolo 63.
4.Gravano sul fondo gli anticipi per missioni, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.
5.Tutte le operazioni di cassa sono annotate su un unico registro cronologico; il reintegro del fondo avviene mediante mandati ogni volta che si rende necessario, su distinta compilata dal provveditore, suddivisa per conti di oneri e corredata dai documenti giustificativi; sono ammessi gli scontrini fiscali.
6.Il rendiconto dei pagamenti effettuati a carico del fondo e predisposto dal provveditore, e' sottoposto, mensilmente, per la ratifica al dirigente dell'area economico-finanziaria.
7.Il dirigente dell'area economico-finanziaria effettua, almeno trimestralmente, la verifica della cassa e delle relative scritture, redigendo apposito verbale.
8.Il cassiere provvede all'acquisto, alla conservazione e alla distribuzione dei valori bollati. Egli detiene le somme ed i valori che pervengono alla camera di commercio, ne effettua il versamento all'istituto cassiere ed a tale fine cura la tenuta di appositi registri numerati e vidimati dal dirigente dell'area economico-finanziaria e dal provveditore.
Titolo VII FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI
Art. 45
Forma del contratto
1.Agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, si provvede mediante contratti di diritto privato.
Art. 46
Procedure per la scelta del contraente
1.Gli acquisti, le forniture, le locazioni ed i servizi sono effettuati nel rispetto delle normative comunitarie e delle altre norme vigenti in materia, a seguito di procedure aventi la forma dell'asta pubblica, da effettuare secondo le disposizioni previste per le amministrazioni dello Stato o della licitazione privata.
2.Sono altresi' ammesse l'appalto-concorso, la trattativa privata ovvero le procedure in economia secondo quanto disposto dal decreto di cui all'articolo 56.
3.Le vendite e le permute di beni mobili sono stipulati mediante trattativa privata fino ad un valore di euro 41.000 oltre IVA; per importi superiori i contratti dovranno di norma essere stipulati a seguito di asta pubblica o licitazione privata.
Art. 47
La scelta del contratto
1.La scelta della forma di contrattazione e' di competenza del dirigente dell'area economico-finanziaria, sentito, ove necessario, il dirigente responsabile della spesa.
Art. 48
Commissione per la congruita' degli acquisti
1.E' istituita dal segretario generale una commissione per esprimere il parere di congruita' nelle forniture di beni congiuntamente o disgiuntamente a servizi, per le quali non si e' proceduto a pubblica gara o a trattativa privata con piu' imprese.
2.La commissione, nominata dal segretario generale, e' composta dal dirigente dell'area economico-finanziaria, dal provveditore e dal dirigente assegnatario della fornitura dei beni e dei servizi ed e' integrata, ove necessario, da altri dipendenti camerali o esperti esterni.
Art. 49
Licitazione privata
1.La licitazione privata ha luogo, previa apposita pubblicita' almeno nell'albo camerale, mediante l'invio alle imprese idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo base, ove stabilito.
2.Nella lettera di invito alla gara, e', inoltre, precisato il criterio scelto fra quelli di cui all'articolo 50, in base al quale si procede all'aggiudicazione.
3.L'individuazione delle imprese da invitare alla gara ha luogo anche avvalendosi di elenchi all'uopo predisposti e periodicamente aggiornati.
4.La gara si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti con la lettera d'invito.
5.Un'apposita commissione presieduta dal segretario generale, di cui fa parte obbligatoriamente il provveditore, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte e alla conseguente proposta di aggiudicazione.
6.I membri della commissione sono nominati dal segretario generale tenuto conto delle loro specifiche professionalita' con riferimento alla natura della licitazione.
7.La gara e' dichiarata valida anche con la presentazione di una sola offerta, ritenuta congrua.
8.L'aggiudicazione e' disposta con provvedimento del segretario generale.
Art. 50
Criteri di aggiudicazione della licitazione privata
2.Nei casi di cui alla lettera a), l'ente camerale ha facolta' di rigettare con provvedimento motivato, escludendole dalle gare, le offerte che risultano inferiori per oltre il 50 per cento alla media delle offerte pervenute.
Art. 51
Appalto-concorso
1.E' ammessa la forma dell'appalto-concorso quando si ritiene conveniente avvalersi della collaborazione e dell'apporto di una particolare competenza tecnica e di una esperienza specifica da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto definitivo delle forniture dei beni e dei servizi.
2.Le persone o imprese prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto, corredato dei relativi prezzi, con l'avvertimento che nessun compenso o rimborso di spese puo' essere comunque preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto.
3.Successivamente all'acquisizione delle offerte, e' nominata dal segretario generale un'apposita commissione che, in base all'esame comparativo dei diversi progetti, all'analisi dei relativi prezzi e, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte, formula la proposta di aggiudicazione.
4.Se nessuno dei progetti presentati risulta rispondente alle esigenze dell'ente camerale non si da' luogo alla aggiudicazione; la commissione puo' proporre di indire un nuovo appalto-concorso con l'eventuale adozione di nuove prescrizioni.
5.L'aggiudicazione e' disposta con provvedimento del segretario generale.
Art. 52
Trattativa privata
2.Se ricorrono i casi indicati nelle lettere a), c) e d), la trattativa privata e' preceduta da indagini di mercato, attraverso interpellanze a piu' imprese, comunque in numero non inferiore a tre; la gara ufficiosa e' valida anche con la presentazione di una sola offerta, ritenuta congrua.
3.Se ricorre il caso di cui alla lettera f) del comma 1, la trattativa e' preceduta dal parere sulla congruita' della spesa formulato da perizia giurata rilasciata da esperti e periti iscritti negli albi professionali.
Art. 53
Condizioni e clausole contrattuali
1.I contratti hanno termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni. E' fatto divieto del rinnovo tacito dei contratti.
2.Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati piu' contratti se non per comprovate ragioni di necessita' o di convenienza.
3.Nei contratti non si puo' convenire l'esenzione da qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, ne' stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi sono obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.
4.I contratti stipulati con societa' commerciali contengono l'indicazione del rappresentante legale della societa'.
Art. 54
Stipula e modalita' di esecuzione dei contratti
1.Il contratto con imprese e' stipulato in forma scritta o anche con scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, con sottoscrizione del dirigente competente.
2.A garanzia dell'esecuzione dei contratti di importo superiore ad euro 20.000 oltre IVA, sono richieste ai soggetti contraenti idonee garanzie quali cauzioni e garanzie fideiussorie; si puo' prescindere da tali garanzie se il soggetto contraente e' di notoria solidita' e subordinatamente al miglioramento del prezzo. Il contratto prevede, altresi', adeguate penalita' per inadempienze o ritardi.
3.Il provveditorato conserva i contratti e provvede alla tenuta del relativo registro, nel quale sono annotati e distinti la ragione sociale o il nome del contraente, l'oggetto della prestazione e la scadenza.
Art. 55
Operazioni di collaudo per le forniture di beni e di servizi
1.Le forniture di beni e di servizi sono soggette a collaudo in forma individuale o collegiale.
2.Il collaudo e' eseguito dal dirigente dell'area, destinatario della fornitura o del servizio.
3.Il collaudatore, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati, puo' accettare i prodotti, rifiutarli o dichiararli rivedibili. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e ai campioni presentati.
4.Possono essere dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entita', cioe' non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati, ma che si ritiene possono essere posti nelle condizioni prescritte, con limitati interventi dell'impresa, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
5.In via eccezionale, su motivata proposta del collaudatore, possono essere accettate, con adeguata riduzione di prezzo, forniture di beni non perfettamente conformi ai campioni o alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.
6.Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'impresa entro i termini fissati, decorrenti dalla data della lettera raccomandata di notifica del rifiuto, se l'impresa non ha presenziato al collaudo, ovvero dalla data del verbale dei collaudatori sottoscritto da suoi incaricati; decorso inutilmente tale termine la camera di commercio ha facolta' di spedire in assegno all'impresa i beni rifiutati, con le spese di facchinaggio e spedizione a carico dell'impresa stessa.
7.Il regolare collaudo non esonera l'impresa da responsabilita' per eventuali difetti o imperfezioni che non sono emersi al momento del collaudo, ma sono in seguito accertati.
Art. 56
Forniture di beni e servizi in economia
1.La disciplina della fornitura dei beni e dei servizi in economia delle camere di commercio e' disposta secondo i criteri di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004.
Titolo VIII LAVORI
Art. 57
Realizzazione di lavori
1.I lavori realizzati dalle camere di commercio sono regolati dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonche' dal regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, salvo gli adattamenti previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 62 per i lavori in economia concernenti gli immobili destinati a sedi o uffici della camera di commercio.
2.Per la realizzazione di lavori le camere di commercio non dotate di proprie strutture tecniche adeguate si avvalgono delle strutture consortili camerali ovvero, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, degli uffici e delle strutture esistenti presso le province o presso i provveditorati alle opere pubbliche, con affidamento di tutte le attivita' concernenti le fasi di progettazione, affidamento, esecuzione e direzione dei lavori, compreso il collaudo finale, attraverso apposita convenzione in cui deve essere fissato il compenso in termini di percentuale sul costo totale onnicomprensivo del lavoro preventivato.
3.Il dirigente dell'area economico-finanziaria collabora con l'organismo dell'amministrazione pubblica affidataria, in conformita' alle previsioni della convenzione.
Note all'art. 57: Il testo dell'art. 19, comma 3 della legge n. 109 del 1994, e' il seguente: «3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attivita' di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali». - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, si veda nelle note alle premesse.
Art. 58
Progettazione dei lavori
1.L'affidamento a liberi professionisti di incarichi di progettazione, per corrispettivi complessivi di importo inferiore ad euro 40.000 oltre IVA, puo' aver luogo in via fiduciaria, previa adeguata pubblicita' dell'esigenza di acquisire la prestazione professionale e procedendo quindi alla scelta con idonea motivazione, tenendo conto dell'esperienza e della capacita' professionale dell'incaricato in relazione al progetto da affidare. Per gli incarichi comportanti compensi compresi tra euro 40.000 oltre IVA ed euro 200.000 oltre IVA, l'affidamento ha luogo mediante licitazione privata; per incarichi comportanti compensi maggiori si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.
Note all'art. 58: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 recante «Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi» e' pubblicato nella Gazzeta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1995. - Il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65 recante «Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive appalti pubblici di servizi, e 98/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2000.
Art. 59
Responsabile del procedimento
1.Il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e' nominato dal segretario generale. In assenza di competenze professionali adeguate alla natura o alla rilevanza del lavoro, e' nominato un responsabile per i compiti tecnici con le modalita' di cui al comma 5 del citato articolo 7, mentre tutte le funzioni di carattere amministrativo, sono attribuite al dirigente dell'area economico-finanziaria.
Note all'art. 59: - Il testo dell'art. 7 della legge n. 109 del 1994, e' il seguente: «Art. 7 (Misure per l'adeguamento della funzionalita' della pubblica amministrazione). - 1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. 2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento puo' coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facolta' puo' essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento puo' nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. 3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreche' al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresi' eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilita' delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attivita' di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza. 4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilita' del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilita' dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente. 5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attivita' del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalita' previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle societa' di cui all'art. 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. 6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, puo' promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. 7. - 14 - (abrogati). 15. Il termine per il controllo di legittimita' sugli atti da parte delle ragionerie centrali dello Stato e' fissato in trenta giorni e puo' essere interrotto per non piu' di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367».
Art. 60
Programmazione dei lavori
1.La programmazione triennale, ovvero il suo aggiornamento annuale, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso, concernente gli interventi di ristrutturazione, restauro e manutenzione degli immobili destinati a sedi ed uffici camerali, sono adottati dalla giunta camerale con apposita deliberazione, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 22 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, contenente l'individuazione degli interventi ed il costo previsto per le varie opere, con separata evidenziazione dei costi di progettazione.
2.La deliberazione di cui al comma 1 e' inserita nei documenti di programmazione del consiglio camerale, in sede di approvazione del preventivo di cui all'articolo 6.
Note all'art. 60: - Il decreto del Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 2004 concerne: «Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni».
Art. 61
Commissione per la congruita' dei lavori
1.La commissione di cui all'articolo 48 esprime il parere di congruita' per i lavori per i quali non si e' proceduto a pubblica gara o a trattativa privata con piu' imprese.
Art. 62
Lavori in economia
1.La disciplina dei lavori in economia delle Camere di commercio e' disposta secondo i criteri di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 2004.
Note all'art. 62: - Per i riferimenti del decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 dicembre 2004, si veda nelle note alle premesse.
Titolo IX SPESE DI RAPPRESENTANZA
Art. 63
Spese di rappresentanza
1.Sono da considerarsi spese di rappresentanza quelle eseguite in correlazione alla concreta ed effettiva esigenza che ha l'ente, in rapporto ai propri fini istituzionali, di una adeguata proiezione all'esterno della propria immagine e di intrattenere relazioni con soggetti ad esso estranei.
2.Esse sono finalizzate, nella vita di relazione dell'ente, a suscitare su di esso, sulla sua attivita' e i suoi scopi, l'interesse e l'attenzione sia di ambienti e di soggetti qualificati, sia dell'opinione pubblica in genere, allo scopo di ottenere gli innegabili vantaggi che una istituzione pubblica puo' conseguire dal fatto di essere conosciuta, apprezzata e seguita nella esplicitazione della propria azione istituzionale.
4.Gli oneri di cui al comma 3 sono disposti con provvedimento del segretario generale.
Art. 64
Spese di ospitalita'
1.In occasione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde e manifestazioni organizzati dall'ente, sono assunte a carico del bilancio le spese relative a colazioni, rinfreschi o pranzi, nonche' le spese di ospitalita' per relatori e illustri ospiti partecipanti, provenienti dall'interno o dall'estero.
2.Gli oneri di cui al comma 1 sono posti a carico delle voci di bilancio sulle quali sono fatti gravare gli oneri connessi con l'organizzazione delle predette manifestazioni.
Titolo X AZIENDE SPECIALI
Art. 65
Costituzione - Principi generali
1.Le aziende speciali operano secondo le norme del codice civile e sono dotate di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria nei limiti indicati negli articoli 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72.
2.Le aziende speciali perseguono l'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali.
3.Il contributo camerale e' determinato sulla base del preventivo dei progetti e delle iniziative che le aziende intendono realizzare, in coerenza con la missione affidata e con le strategie della camera di commercio. Il contributo tiene conto dei finanziamenti previsti da altri soggetti e del risultato economico che si prevede di conseguire nell'esercizio precedente a quello di riferimento del preventivo.
Art. 66
Preventivo economico e bilancio d'esercizio
1.Il preventivo economico e il bilancio di esercizio sono deliberati dal competente organo amministrativo dell'azienda in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del consiglio camerale, quali allegati al preventivo e al bilancio d'esercizio della camera di commercio.
2.Con l'approvazione del bilancio d'esercizio, il consiglio camerale adotta le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano della perdita della gestione aziendale, anche ai fini della coerenza contabile con il bilancio d'esercizio camerale.
Art. 67
Preventivo economico
1.Il preventivo economico, redatto secondo l'allegato G, e' corredato dalla relazione illustrativa del presidente ed e' approvato dall'organo di amministrazione dell'azienda previa relazione del collegio dei revisori dei conti.
2.La relazione illustrativa fornisce informazioni di dettaglio atte ad illustrare gli importi indicati nelle singole voci di onere e di provento del preventivo.
3.La relazione di cui al comma 2 definisce i progetti e le iniziative perseguiti dall'azienda speciale nell'esercizio di riferimento, in coerenza con le linee programmatiche fissate annualmente dal consiglio camerale e comunicate, in tempo utile, per la redazione del preventivo economico, agli organi amministrativi dell'azienda.
Art. 68
Bilancio di esercizio
1.Il bilancio di esercizio e' composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa ed e' redatto in conformita' ai modelli di cui agli allegati H ed I e sulla base dei criteri di cui all'articolo 23.
2.Il bilancio di esercizio, redatto secondo i criteri di cui agli articoli 25 e 26 e corredato dalla relazione sulla gestione a cura del presidente, e' approvato dall'organo di amministrazione dell'azienda previa relazione del collegio dei revisori dei conti.
3.La relazione sulla gestione evidenzia i risultati ottenuti nel corso dell'esercizio in ordine ai progetti e alle attivita' realizzati dall'azienda e con riferimento agli obiettivi assegnati dal consiglio camerale.
Art. 69
Gestione dei beni strumentali
1.La camera di commercio puo', con proprio provvedimento, assegnare all'azienda in uso gratuito i locali ove ha sede, i mobili di arredamento, le apparecchiature ad uso ufficio e le altre attrezzature tecniche, se di proprieta' camerale.
Art. 70
Scritture contabili
1.Per la rilevazione dei fatti di gestione, l'azienda speciale tiene i libri obbligatori previsti dalle disposizioni del codice civile attenendosi, per quanto riguarda la tenuta e la conservazione dei medesimi, agli articoli 2219 e 2220 del medesimo codice.
Note all'art. 70: - Il testo degli articoli 2219 e 2220 del codice civile e' il seguente: «Art. 2219 (Tenuta della contabilita). - Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilita' senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e' necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili». «Art. 2220 (Conservazione delle scritture contabili). - Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti. Le scritture e documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti».
Art. 71
Contratti
1.La scelta dei contraenti e la stipula dei contratti avviene secondo le norme del diritto privato.
2.I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo inferiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono ispirati a criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare in ogni caso la concorrenza tra i soggetti interessati, la trasparenza della scelta dei contraenti e la parita' di trattamento tra i contraenti stessi.
3.I contratti concernenti lavori, forniture o servizi di importo superiore ai limiti di somma stabiliti dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie in materia sono regolati in conformita' alle relative disposizioni.
Art. 72
Gestione del bilancio
1.Le entrate sono riscosse sulla base di documentazione contabile bancaria a comprova dell'avvenuto accredito della somma nel conto corrente bancario intestato all'azienda.
2.Le entrate riscosse direttamente o attraverso conti correnti postali affluiscono immediatamente nel conto corrente bancario intestato all'azienda.
3.Il pagamento delle spese ha luogo secondo le modalita' previste dall'articolo 16 o mediante emissione di assegni bancari.
4.Le disposizioni di pagamento sono firmate congiuntamente dal direttore e dal responsabile amministrativo-contabile dell'azienda.
5.Il servizio di cassa e' di norma espletato dall'istituto bancario che effettua il servizio di cassa per la camera di commercio.
6.Il contributo camerale e' erogato nel corso dell'esercizio sulla base delle esigenze di liquidita' dell'azienda adeguatamente illustrate.
7.L'assunzione di oneri pluriennali e' sottoposta ad approvazione della giunta camerale.
Art. 73
Collegio dei revisori dei conti
1.Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente, nominati dal Ministro delle attivita' produttive, uno effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla regione.
2.Il collegio dura in carica quanto l'organo di amministrazione.
3.I revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'organo di amministrazione.
Titolo XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 74
Norme transitorie
1.I criteri di valutazione di cui ai commi 1 e 8 dell'articolo 26 si applicano per gli immobili e le partecipazioni iscritti per la prima volta a partire dal bilancio d'esercizio dell'anno 2007.
2.Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituita una commissione per l'interpretazione e l'applicazione dei principi contabili contenuti nel presente regolamento, in coerenza con la natura e le funzioni dei soggetti disciplinati.
3.La commissione di cui al comma 2 e' composta da un dirigente del Ministero delle attivita' produttive, con funzione di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti dell'Unione italiana delle camere di commercio, di cui uno dotato di specifica professionalita', da un dirigente camerale dell'area economico-finanziaria e da due segretari generali.
4.La commissione ha durata di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5.Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano i principi della sezione IX, capo III, titolo II, del codice civile.
Art. 75
Rapporti in corso
1.I rapporti contrattuali gia' costituiti e le gare in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all'atto della stipula dei contratti o dell'indizione delle gare.
Art. 76
Norme abrogate
1.E' abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1997, n. 287, concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio.
Note all'art. 76: - Il decreto ministeriale 23 luglio 1997, n. 287 recante «Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale finanziaria delle camere di commercio» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997.
Art. 77
Tempi di applicazione
1.I nuovi schemi di preventivo economico e di bilancio di esercizio allegati al presente regolamento e le relative disposizioni attuative si applicano a decorrere dall'esercizio 2007.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 188
Allegati
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