LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266
472.Il saldo di rivalutazione derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 469 puo' essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
473.Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilita', essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.
474.La disposizione di cui al comma 473 si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorche' previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.
476.Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 469 e 473 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalita' stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
477.Per il potenziamento dell'attivita' di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilita' interno, garantendo effettivita' e continuita' alle forme di autofinanziamento degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell'articolo 4, comma 2-decies, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel senso che fino all'adozione del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo comma non possono essere esercitate esclusivamente le attivita' disciplinate ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4, ferma restando la possibilita' esclusivamente per i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di continuare ad avvalersi delle facolta' previste dalla normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e 2-septies del citato articolo 4, nonche' di procedere anche ad accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi titolo irrogate dall'ente medesimo, con le modalita' ordinariamente previste per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell'ente.
478.A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.
479.Al fine di ottimizzare le attivita' istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruita' delle valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute, locazioni e concessioni di immobili di proprieta' dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonche' ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
480.Per l'anno 2006, allo scopo di promuovere la realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, nonche' gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'INAIL che risultino disponibili per investimenti. Nei successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilita' e crescita.
481.All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: "2-bis. Qualora le quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui all'articolo 6, comma 1, siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una societa' autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 e' applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonche' dai soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema. 2-ter. I soggetti non residenti di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in Italia una banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una societa' di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento dei propri compiti negli stessi termini e con le stesse responsabilita' previste per i soggetti di cui al comma 2-bis, residenti in Italia e provvede a: a) versare la ritenuta di cui al comma 1; b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta ritenuta".
482.IL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.
484.E' abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
485.In relazione ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parita' di trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza previste nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, purche' siano effettuati congrui interventi di ammodernamento degli impianti, come definiti al comma 487. (29)
486.Il soggetto titolare della concessione versa entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone aggiuntivo unico, riferito all'intera durata della concessione, pari a 3.600 euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal canone affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 50 milioni di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno. (29)
487.Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianto non attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali comportino un miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dell'impianto per una spesa complessiva che, attualizzata alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti di pompaggio, la produzione media netta annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai fini del calcolo dell'importo degli interventi da effettuare nell'ambito della derivazione. (29)
488.I titolari delle concessioni, a pena di nullita' della proroga, autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di cui ai commi precedenti l'entita' degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le amministrazioni competenti possono verificare la congruita' degli investimenti autocertificati. Il mancato completamento nei termini prestabiliti degli investimenti deliberati o in corso e' causa di decadenza della concessione. (29)
489.COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
490.COMMA ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134.
491.Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e attuano i principi comunitari resi nel parere motivato della Commissione europea in data 4 gennaio 2004.
492.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491. (29)
493.COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
494.A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con riferimento a quegli enti che gia' fruiscono dell'integrale finanziamento a carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle risorse derivanti dall'attuazione del presente comma, i trasferimenti erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro. La ripartizione e' effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano.
495.Nel quadro delle attivita' di contrasto all'evasione fiscale, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza destinano quote significative delle loro risorse al settore delle vendite immobiliari, avvalendosi delle facolta' rispettivamente previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e 52 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
496.In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta sul reddito, del 26 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta sostitutiva della plusvalenza di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio comunica altresi' all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia.
497.In deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attivita' commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. Gli onorari notarili sono ridotti del 30 per cento. (59)
498.I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia' applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.
499.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
500.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
501.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
502.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
503.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
504.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
505.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
506.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
507.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
508.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
509.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
510.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
511.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
512.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
513.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
514.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
515.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
516.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
517.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
518.COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
519.Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248.
520.L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacita' operativa per l'attivita' di contrasto all'evasione nei confronti dei soggetti per i quali non trova applicazione la programmazione fiscale.
521.All'articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "un ventesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un diciottesimo".
522.Nell'articolo 11-quater, comma 2, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e riducendo il risultato del 20 per cento".
523.Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando l'espletamento delle ordinarie attivita' ispettive e secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, in materia di coordinamento dell'attivita' di vigilanza, conseguono maggiori diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi nonche' per sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, nel triennio 2006-2008, potenziano l'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante attivita' congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonche' attraverso un incremento dell'impiego delle risorse del personale ispettivo nell'attivita' di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.
524.Ai fini di cui al comma 523, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e' altresi' autorizzato, in deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere i vincitori dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16 novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La finalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. La finalizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. (62)
525.Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilita' o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera".
526.Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non puo' essere inferiore all'8 per cento ne' superiore al 12 per cento delle somme giocate.
527.All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: "13-bis. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalita' di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".
528.All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6, lettera a), e 7".
529.All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, e' necessario il possesso delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni".
531.A partire dal 1° gennaio 2007, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate. (35) (38)
532.In relazione agli interventi previsti dal comma 530, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica e' prorogato al 31 ottobre 2010.
533-bis.L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, e' disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonche' dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti, nonche' tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonche' ai tempi e alle modalita' di effettuazione del predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i versamenti gia' eseguiti alla data del 30 giugno 2011.
533-ter.I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto e' dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale e' risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica.
534.Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza e' altresi' necessaria: a) per l'attivita' di produzione o di importazione; b) per l'attivita' di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli gia' in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati".
535.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
536.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
537.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
538.COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
539.All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: "apposita autorizzazione", sono inserite le seguenti: "del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
540.Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, e' esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorita' competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario".
541.Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti".
542.All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni e' punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8".
543.Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale: a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) e' preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilita' di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio".
544.All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: "9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalita' stabilite dal provvedimento stesso. 9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto e' presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui e' stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. 9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168".
545.Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88".
546.Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorita' competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria".
547.Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse. (32)
548.Dopo l'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono inseriti i seguenti: "Art. 14-ter. - (Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonche' per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici. 2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente puo' fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalita' di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1. Art. 14-quater. - (Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalita' della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321. 2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta. 3. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalita' indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste e' ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione. Art. 14-quinquies. - (Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA".
550.Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e' sostituito dal seguente: "Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare".
551.Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, puo' essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.
552.Per gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 188 e' estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal citato comma 188.
553.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 NOVEMBRE 2025, N. 184.
554.Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, in via sperimentale, un Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli studenti universitari la cui dotazione, per l'anno 2006, e' fissata nel limite di 25 milioni di euro.
555.Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 554 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne fissa i criteri e le modalita'.
556.Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunita' giovanili, e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu', l'Osservatorio nazionale sulle comunita' giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu' e' altresi' istituito il Fondo nazionale per le comunita' giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attivita' delle comunita' giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo e' fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l'anno 2010.
557.Per la raccolta ed elaborazione dei dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile l'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformita' ai principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e' disposta la prosecuzione delle attivita' gia' convenzionalmente assicurate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le proprie finalita' istituzionali. Con regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformita' alla convenzione in essere, criteri e modalita' di funzionamento per regolamentare la prosecuzione delle suddette attivita'. Per l'attuazione delle suddette finalita' viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 "Fondo da ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale", una somma non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le modalita' ed i criteri definiti con il predetto regolamento.
558.All'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma".
559.All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "servizi radiotelevisivi" sono inserite le seguenti: "nonche' alle singole emittenti radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle comunicazioni".
560.Il comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dal seguente: "3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonche' al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalita' proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita', stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione". Le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come sostituito dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le installazioni gia' realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa.
561.All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera p-quaterdecies), sono aggiunte le seguenti: "p-quinquiesdecies) area industriale del comune di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679; p-sexiesdecies) aree di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995".
562.Al fine della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006. (45)
564.Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
565.Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalita' per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
566.Per assicurare la partecipazione alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell'ambito del programma promosso dall'Organizzazione delle Nazioni Unite "Atmospheric Brown Cloud" e "SHARE-Asia", anche ai fini delle ricadute sul sistema produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato internazionale delle Nazioni Unite, e' assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l'anno 2006. Il Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura il collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda l'attuazione del programma SHARE-Asia.
567.Per i lavoratori marittimi assicurati presso l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), la sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande di certificazione gia' presentate all'INAIL, in ottemperanza al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.
568.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
569.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
570.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
571.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
572.Per l'anno 2006 nei confronti degli abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital Sardegna e Valle d'Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonche' degli abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree attraverso il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, in regola per l'anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non abbiano beneficiato del contributo previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 211, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggino un apparato idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l'utente e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, e' riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio effettuati dal 1° al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal 1° gennaio 2006. Il contributo e' riconosciuto a condizione che sia garantita la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e che siano fornite prestazioni di interattivita', anche da remoto, attraverso interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonche' a condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere, per tale tipo di accesso, la classe di velocita' V90/V92, fino a 56 Kbits ovvero una velocita' almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle aree all digital, il contributo e' riconosciuto per ogni apparecchio televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo e' disposta entro il limite di 10 milioni di euro.
573.La concreta applicazione delle misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse finanziarie gia' stanziate sulla base dell'estensione delle aree soggette a vincolo. I comuni ricadenti nell'area individuata potranno aderire all'intesa e far parte dell'area parco attraverso apposita deliberazione dei propri consigli.
574.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MAGGIO 2017, N. 70.
575.Il comma 2 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' abrogato. Conseguentemente, all'articolo 11-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: "222 milioni per l'anno 2005" sono inserite le seguenti: "e di euro 5 milioni per l'anno 2006".
576.All'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: "societa'" sono inserite le seguenti: "di cartolarizzazione, associazioni riconosciute".
577.I dipendenti dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativamente ai quali non sono esaurite, alla data del 31 dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti all'esercizio del diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano nei ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno esercitato l'opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica, su proposta dell'Agenzia del demanio, sentite le amministrazioni interessate, sono individuate le unita' di personale destinate a ciascuna di tali amministrazioni nonche' la data di decorrenza degli effetti giuridici ed economici del relativo transito.
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