LEGGE 15 dicembre 2005, n. 277
Entrata in vigore del provvedimento: 5/1/2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 76 della Convenzione stessa.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 5.870 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UCRAINA La Repubblica Italiana e l'Ucraina, denominate di seguito "Parti Contraenti", desiderando sviluppare le relazioni consolari, facilitare la tutela dei diritti e degli interessi di entrambi gli Stati, dei loro cittadini e delle persone giuridiche, rafforzare i rapporti di amicizia e di collaborazione tra le Parti Contraenti, confermando che per la disciplina delle materie non contemplate dalla presente Convenzione saranno applicate le norme degli accordi internazionali in vigore per entrambe le Parti Contraenti, ed in particolare le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, nonche' le norme del diritto internazionale consuetudinario, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi' intese a) per "Stato d'invio", la Parte Contraente che nomina i funzionari consolari; b) per "Stato di residenza% la Parte Contraente nel territorio della quale i funzionari consolari esercitano le proprie funzioni; c) per "Ufficio "consolare" qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato o Agenzia Consolare; d) per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; e) per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualita'; f) per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio Consolare, incaricata di esercitare le funzioni consolari; g) per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare; h) per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare; i) per "membro dell'Ufficio consolare% i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; j) per "membro del personale consolare", i funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio; k) per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare; l) per "membro della famiglia", il coniuge, nonche' i figli, ed i genitori di un membro dell'Ufficio consolare che sono legalmente a suo carico e con esso conviventi; m) per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici inclusi i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, nonche' la residenza del Capo dell'Ufficio consolare; n) per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i mezzi tecnici per la raccolta, conservazione ed utilizzazione di informazioni, i registri dell'Ufficio consolare inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra e di codice, gli schedari e qualunque mobile destinati alla loro protezione e conservazione; o) per "nave dello Stato d'invio", ogni nave per la navigazione marittima o fluviale che sia registrata in conformita' alla legislazione dello Stato d'invio, comprese le navi di proprieta' di quest'ultimo, ad eccezione delle navi militari; p) per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile registrato in conformita' alla legislazione civile dello Stato d'invio compresi gli aeromobili che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Istituzione di un Ufficio consolare 1. Un Ufficio consolare puo' essere istituito sul territorio dello Stato di residenza soltanto con iI consenso di quest'ultimo. 2. La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza. 3. Ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare non possono essere apportate dallo Stato di invio se non con il consenso dello Stato di residenza. 4. E' altresi' richiesto il consenso dello Stato di residenza nel caso in cui l'Ufficio consolare intenda aprire un ufficio appartenente all'ufficio consolare situato al di fuori della sede di quest'ultimo. 5. In mancanza di un accordo specifico sull'entita' dei membri del personale consolare, lo Stato di residenza puo' proporre che essa sia mantenuta nei limiti di cio' che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze dell'Ufficio consolare.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari ed esercizio delle funzioni 1. Nomina ed ammissione del Capo dell'Ufficio consolare: a) Lo Stato d'invio trasmette al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza la lettera patente sulla nomina del Capo dell'Ufficio consolare; b) dopo la presentazione della lettera patente lo Stato di residenza rilascia al Capo dell'Ufficio consolare l'exequatur gratuitamente ed entro il termine piu' breve possibile; c) nel caso in cui lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'exequatur, esso non e' tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto, d) il Capo dell'Ufficio consolare potra' cominciare a esercitare le proprie funzioni dopo che lo Stato di residenza gli avra' rilasciato l'exequatur; e) in attesa della concessione dell'exequatur lo Stato di residenza puo' autorizzare il Capo dell'Ufficio consolare ad espletare provvisoriamente le proprie funzioni; f) dopo la concessione al Capo dell'Ufficio consolare dell'exequatur o dell'autorizzazione ad espletare provvisoriamente le sue funzioni lo Stato di residenza informa immediatamente le Autorita' competenti della circoscrizione consolare e adatta le misure necessarie affinche' il Capo dell'Ufficio consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico e beneficiare dei diritti, vantaggi, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione. 2. Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari: a) lo Stato d'invio notifica anticipatamente alle autorita' competenti dello Stato di residenza la nomina dei funzionari e degli impiegati consolari; b) lo Stato di residenza autorizza i funzionari consolari che non sono Capo dell'Ufficio consolare all'esercizio delle loro funzioni consolari; c) nel caso in cui lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari, esso non e' tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto; d) il funzionario consolare che non e' Capo dell'Ufficio potra' esercitare le proprie funzioni solo dopo che lo Stato di residenza gli avra' rilasciato l'autorizzazione; e) prima della concessione dell'autorizzazione lo Stato di residenza puo' autorizzare il funzionario consolare ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni; f) dopo la concessione al funzionario consolare dell'autorizzazione o di una autorizzazione provvisoria ad espletare le sue funzioni lo Stato di residenza informa immediatamente le Autorita' competenti della circoscrizione consolare e adotta le misure necessarie affinche' il funzionario consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico e beneficiare dei diritti, vantaggi, privilegi ed immunita' previsti dalla presente Convenzione.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Notifica alla Stato di residenza della nomina, degli arrivi e delle partenze 1. Lo Stato d'invio notifica anticipatamente per iscritto al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza quanto segue: a) cognome, nome, cittadinanza, rango, carica dei membri dell'Ufficio consolare, data del loro arrivo e della loro partenza definitiva, o della cessazione dalle loro funzioni cosi' come ogni modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare; b) cognome, nome, cittadinanza, data dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo; 2. Successivamente lo Stato di residenza potra' rifiutare di riconoscere qualunque persona quale membro dell'Ufficio consolare. In tale caso lo Stato d'invio richiama la persona in questione o fa cessare le sue funzioni nell'Ufficio consolare. 3. Le autorita' competenti dello Stato di residenza rilasciano a titolo gratuito, in conformita' alle modalita' stabilite da detto Stato, ai membri dell'Ufficio Consolare e ai membri delle loro famiglie, ad eccezione delle persone che sono cittadini dello Stato di residenza o che vi risiedono permanentemente, una carta d'identita' che attesta il loro status quali membri dell'Ufficio consolare o quali membri delle loro famiglie.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Cittadinanza dei funzionari consolari 1. I funzionari consolari devono essere esclusivamente cittadini dello Stato d'invio. 2. I cittadini dello Stato d'invio che risiedono permanentemente nello Stato di residenza non possono essere funzionari consolari.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare 1. I membri del personale diplomatico della Rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possono esercitare temporaneamente le funzioni di Capo dell'Ufficio consolare nel caso in cui il Capo dell'Ufficio consolare non e' in grado di esercitare le proprie funzioni nonche' nel caso in cui e' vacante il posto di Capo dell'Ufficio consolare. 2. Chi esercita temporaneamente le funzioni di Capo di un Ufficio consolare puo', a seguito di notifica alle Autorita' competenti dello Stato di residenza, esercitare le proprie funzioni e beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione in attesa che il titolare riprenda le proprie funzioni o che venga designato un altro Capo dell'Ufficio consolare. 3. Un membro del personale diplomatico della Rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunita' diplomatiche.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Agevolazioni a favore dell'Ufficio consolare e dei membri dell'Ufficio consolare 1. Lo Stato di residenza e' tenuto a provvedere a tutte le condizioni per l'espletamento delle funzioni dell'Ufficio consolare; 2. Lo Stato di residenza tratta con il dovuto riguardo i membri dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure necessarie per consentire l'esercizio delle loro funzioni in conformita' alla presente Convenzione.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Locali consolari ed alloggi 1. Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto o la costruzione da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nel rispetto della sua legislazione, dei locali necessari all'Ufficio consolare oppure fornire assistenza a quest'ultimo nel procurarsi tali locali in altro modo. 2. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere gli alloggi adeguati per i suoi membri. 3. Le disposizioni del presente Articolo non esimono lo Stato d'invio dalla responsabilita' del mancato rispetto dei regolamenti edilizi ed urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Inviolabilita' dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare 1. I locali consolari e la residenza del Capo delIUfficio consolare sono inviolabili. I Rappresentanti delle Autorita' dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare o del Capo della Rappresentanza Diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza o della persona da questi designata. 2. Tuttavia in caso di incendio o di calamita' naturali che esigano misure immediate di protezione il consenso dei Capo dell'Ufficio consolare puo' considerarsi presunto. 3. Lo Stato di residenza adottera' tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari e gli alloggi dei funzionari consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillita' dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignita' sia diminuita.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Esenzione fiscale dei fieni appartenenti all'Ufficio consolare 1. Lo Stato d'invio e' esentato nello Stato di residenza da ogni tassa ed imposta statale e da quelle delle autorita' locali per cio' che riguarda: a) l'acquisto in proprieta', in possesso o in godimento, nonche' la proprieta', il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di beni immobili, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del capo dell'Ufficio consolare che sia funzionario di carriera; b) l'acquisto, la proprieta', il possesso o il godimento, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dai diritti e tasse impasti in occasione o di importazione o esportazione e' oggetto esclusivo delle disposizioni dell'articolo 2 di questa Convenzione. 2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi. 3. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.
Convenzione - art. 11
Articolo 11 Esenzione da requisizione 1. I locali consolari, l'arredamento, tutti i beni mobili ed immobili dell'Ufficio consolare, ivi compresi i mezzi di trasporto, sono esenti da ogni forma di requisizione. 2. I suddetti locali non sono esenti da esproprio per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita', conformemente alla legislazione dello Stato di residenza. Se l'esproprio e' necessario a tali fini, e nel caso in cui io Stato d'invio sia proprietario dei locali consolari, quest'ultimo sara' immediatamente versato un indennizzo adeguato ed effettivo che potra' essere liberamente trasferito in detto Stato entro un termine ragionevole e senza alcuna limitazione. 3. Lo Stato di residenza adotta i provvedimenti necessari per facilitare allo Stato d'invio, proprietario od affittuario dei locali espropriati, la re-installazione della sede consolare onde non ostacolare l'esercizio delle funzioni consolari.
Convenzione - art. 12
Articolo 12 Inviolabilita' degli Archivi e dei documenti consolari Conformemente ai principi di diritto internazionale riconosciuti, gli archivi consolari nonche' ogni altro documento e registri sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino. Le Autorita' dello Stato di residenza, per qualsiasi motivo, non possono esaminarli ne' sequestrarli.
Convenzione - art. 13
Articolo 13 Uso della bandiera e dello stemma nazionale 1. L'Ufficio consolare ha il diritto di far issare la bandiera nazionale dello Stato d'invio, e, per l'Italia, anche la bandiera dell'Unione Europea, sugli edifici consolari, sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare e sui mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per le esigenze di servizio. 2. L'Ufficio consolare ha il diritto di esporre sugli edifici occupati dall'Ufficio consolare, sul muro di cinta esterno nonche' sulla residenza dei Capo dell'Ufficio consolare Io stemma nazionale e l'insegna che indichi l'Ufficio consolare nella lingua dello Stato d'invio e nella lingua dello Stato di residenza. 3. Ciascuna Parte Contraente assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte Contraente.
Convenzione - art. 14
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