LEGGE 15 dicembre 2005, n. 279

Type Legge
Publication 2005-12-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del provvedimento: 6/1/2006

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Decisione VII/2 della Conferenza delle Alpi sul Segretariato permanente della Convenzione per la protezione delle Alpi, con Allegati, adottata a Merano il 19 novembre 2002 dai Ministri dell'ambiente dei Paesi aderenti alla Convenzione medesima, nonche' l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi relativo alla Sede operativa distaccata di Bolzano, fatto a Bolzano il 13 settembre 2003.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Decisione ed all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo XVI dell'Accordo stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in Euro 489.060 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.

3.Agli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dalla variazione in aumento della quota a carico dell'Italia del contributo al bilancio del Segretariato permanente, a norma dell'articolo 1, comma 3, dell'Allegato III alla Decisione VII/2, di cui all'articolo 1 della presente legge, si provvede mediante apposito provvedimento legislativo.

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Decisione

DECISIONE DELLA CONFERENZA DELLE ALPI SUL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI(CONVENZIONE DELLE ALPI) Consapevole dell'importanza da attribuire all'attuazione ed allo sviluppo della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli; Convinta del ruolo determinante che il Segretariato Permanente rivestira' in tale ambito; Ai sensi dell'Articolo 9 della Convenzione delle Alpi e della decisione 7A della VI Conferenza delle Alpi che ha deliberato l'istituzione del Segretariato Permanente; La VII Conferenza delle Alpi delibera quanto segue: A. Sede del Segretariato Permanente La Conferenza delle Alpi delibera l'istituzione della sede del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi a Innsbruck con sede operativa distaccata a Bolzano. Le funzioni saranno cosi' distribuite: La sede di Innsbruck svolgera' le seguenti funzioni: Sede del Segretario Generale e delle funzioni politiche ed amministrative del Segretariato, in particolare - La rappresentanza del Segretariato verso l'esterno; - Le pubbliche relazioni; - Il supporto politico e tecnico della Presidenza. La sede di Bolzano svolgera' le seguenti funzioni: funzioni tecnico-operative, in particolare: - il Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (SOIA); - Coordinamento delle attivita' di ricerca alpina (con, inter alla, Grenoble, Innsbruck, Lugano e Monaco di Baviera); - Traduzione ed interpretazione. Il Vice Segretario Generale assume una responsabilita' speciale per la sede di Bolzano. Le attivita' della sede di Bolzano saranno parzialmente garantite da finanziamenti del Governo italiano e dal supporto dell'Aceademia Europea di Bolzano. B. Funzioni 1. Il Segretariato Permanente supporta i lavori degli organi istituiti nell'ambito della Convenzione delle Alpi. 2. Secondo quanto stabilito dallo Statuto contenuto nell'Allegato I alla presente Decisione, il Segretariato Permanente svolge principalmente le seguenti funzioni: a) di supporto tecnico, logistico e amministrativo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli; b) di coordinamento delle attivita' di ricerca, di osservazione e di informazione in relazione alle Alpi; c) attivita' di pubbliche relazioni; d) amministrativa e di archiviazione. C. Diritto di proposta Il Segretariato Permanente puo', nell'ambito delle sue competenze, sottoporre proposte al Comitato Permanente inerenti tutte le questioni relative alla Convenzione delle Alpi ed ai suoi Protocolli. D. Nomina del Segretario Generale, del Vice-Segretario Generale e dei Segretario Generale ad interim 1. A capo del Segretariato Permanente e' il Segretario Generate. 2. Il Segretario Generale e il Vice-Segretario Generate sono nominati secondo le modalita' indicate nell'Allegato II. 3. E' nominato quale Segretario Generale ad interim il signor Noel Lebel, che restera' in carica fino alla Vili Conferenza delle Alpi. 4. In questo contesto, i Ministri concordano sui termini allegati a questa decisione (Allegato IV). E. Privilegi e immunita' 1. Il Segretario Generale e' incaricato, a nome e per conto del Segretariato Permanente, di negoziare un accordo di sede con il Paese ospitante il Segretariato Permanente e, previa approvazione da parte della Conferenza delle Alpi, a stipulare tale accordo. 2. Il Comitato Permanente viene incaricato di preparare una proposta sulle modalita' per garantire privilegi e immunita' al Segretariato Permanente, al Segretario Generate, ai Vice-Segretario Generale ed ai dipendenti del Segretariato Permanente nelle Parti alla Convenzione delle Alpi diverse dallo Stato di sede. F. Finanziamento Il finanziamento del Segretariato Permanente avviene in base alle disposizioni contenute nell'allegato III. G. Disposizioni finali 1. L'organizzazione interna e le funzioni del Segretariato Permanente sono disciplinate dallo Statuto contenuto nell'Allegato I. 2. Le disposizioni della presente Decisione relative ai Segretario Generale valgono, mutatis mutandis, per il Segretario Generale ad interim. 3. Gli Allegati I, II e III costituiscono parte integrante della presente Decisione.

Allegato I - art. 1

ALLEGATO I STATUTO DEL SEGRETARIATO PERMANENTE DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI Articolo 1 Funzioni del Segretariato 1. Il Segretariato Permanente svolge le funzioni ad esso attribuite dal paragrafo B della presente Decisione, secondo quanto stabilito nei paragrafi seguenti. 2. Il Segretariato fornisce supporto tecnico, logistico e amministrativo all'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Nell'ambito di questa funzione, il Segretariato svolge, in particolare, i seguenti compiti: a. Trasmette i rapporti sull'attuazione della Convenzione e dei Protocolli compilati dalle Parti Contraenti, e li sottopone all'organo competente per la verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli; b. Supporta l'organo competente per la verifica dell'attuazione della Convenzione e dei suoi Protocolli nella redazione dei suoi rapporti. 3. Il Segretariato coordina le attivita' di ricerca, di osservazione e di informazione in relazione alle Alpi. In tale contesto, esso svolge in particolare i seguenti compiti: a. Funge da unita' centrale di coordinamento del Sistema di Osservazione ed Informazione delle Alpi (S.O.I.A); b. Cura l'effettuazione di studi e ricerche secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente; c. Armonizza le attivita' di ricerca e di osservazione, ed il relativo rilevamento dei dati; d. Assicura il coordinamento necessario con le istituzioni internazionali competenti. 4. Il Segretariato svolge attivita' di pubbliche relazioni. In questo ambito, esso svolge in particolare i seguenti compiti: a. Gestisce, direttamente o indirettamente, i siti web ufficiali della Convenzione; b. Cura l'informazione sulle attivita' della Convenzione; c. Risponde alle richieste di informazioni avanzate dal pubblico; d. Risponde alle richieste di informazioni avanzate dalle Parti Contraenti; e. Stabilisce contatti con altre istituzioni internazionali competenti. 5. Il Segretariato svolge funzioni amministrative e di archiviazione. In tale ambito, esso svolge, in particolare, i seguenti compiti: a. Prepara ed organizza, coordinandosi con la Presidenza della Conferenza delle Alpi, stabilita ai sensi dell'Articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione ("Presidenza"), le sessioni ordinarie estraordinarie della Conferenza delle Alpi (Articolo 5, paragrafo 2 e 6 della Convenzione), le riunioni del Comitato Permanente (Articolo 8 della Convenzione), nonche' le sedute di lavoro degli altri organi istituti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente; b. Cura la verbalizzazione delle sessioni della Conferenza delle Alpi e delle riunioni del Comitato Permanente, nonche' delle sedute di lavoro degli altri organi istituti nell'ambito della Convenzione secondo quanto stabilito dalla Conferenza delle Alpi e dal Comitato Permanente; c. Cura le traduzioni e l'interpretariato nelle lingue ufficiali della Convenzione; d. Detiene l'archivio relativo alla Convenzione e ai Protocolli e garantisce un'accessibilita' appropriata ai documenti in esso contenuti; e. Trasmette i documenti pertinenti alla Conferenza delle Alpi, al Comitato Permanente e alle Parti Contraenti. 6. Il Segretariato svolge, infine, ogni altra funzione che gli sia assegnata dalle disposizioni della Convenzione e dei Protocolli, nonche' dalla Conferenza delle Alpi. 7. Nell'ambito di tali funzioni, il Comitato Permanente puo' assegnare specifici compiti al Segretariato.

Allegato I - art. 2

Articolo 2 Composizione del Segretariato 1. Il Segretariato e' composto da un Segretario Generale, da un Vice-Segretario Generale e da quattro dipendenti. 2. Ove necessario, il Segretariato potra' avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni.

Allegato I - art. 3

Articolo 3 Segretario Generale 1. il Segretario Generale e' nominato secondo le disposizioni dell'Allegato II alla presente Decisione. 2. Il Segretario Generale e' a capo del Segretariato: dirige tutte le attivita' del Segretariato e ne e' responsabile. 3. Il Segretario Generale rappresenta il Segretariato verso l'esterno e puo' concludere i contratti e altri negozi giuridici, secondo il diritto nazionale applicabile, necessari affinche' il Segretariato possa svolgere le proprie funzioni. 4. Il Segretario Generale gestisce le risorse finanziarie destinate al Segretariato, secondo quanto stabilito nell'Articolo 6 del presente Statuto e nell'Allegato III alla presente Decisione. 5. Il Segretario Generale predispone un rapporto annuale sulle attivita' svolte dal Segretariato e lo presenta alla Conferenza delle Alpi e al Comitato Permanente.

Allegato I - art. 4

Articolo 4 Vice-Segretario Generale 1. Il Vice-Segretario Generale e' nominato secondo le disposizioni dell'Allegato II alla presente Decisione. 2. Il Vice-Segretario generale affianco il Segretario Generale nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

Allegato I - art. 5

Articolo 5 Dipendenti I dipendenti sono assunti dal Segretario Generale. Nella selezione dei dipendenti, dovra' essere garantita una considerazione di pari valore delle lingue ufficiali della Convenzione.

Allegato I - art. 6

Articolo 6 Gestione finanziaria del Segretariato 1. Il Segretario Generale prepara un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo annuali e li invia alla Conferenza delle Alpi e al Comitato Permanente. 2. Il Comitato Permanente considera il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di cui al paragrafo precedente, e sottopone alla Conferenza delle Alpi suoi eventuaii commenti. 3. Il Comitato Permanente puo' in ogni momento incaricare un soggetto indipendente di verificare la gestione finanziaria del Segretariato Permanente. 4. La Conferenza delle Alpi discute e approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

Allegato I - art. 7

Articolo 7 Disposizioni finali 1. Il Segretario Generale, il Vice-Segretario Generale ed il personale del Segretariato svolgono il proprio incarico in maniera indipendente e non potranno in alcun caso ricevere istruzioni da parte di qualsiasi Parte Contraente o altra autorita' esterna. 2. Il rapporto di lavoro tra il Segretariato, da un lato, e il Segretario Generate, il Vice-Segretario Generale e i dipendenti, dall'altro.e' sottoposto alle leggi nazionali dello Stato di sede, per quanto non previsto dalla presente Decisione e dall'Accordo di sede.

Allegato II - art. 1

ALLEGATO II PROCEDURA DI SELEZIONE E NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE DEL VICE-SEGRETARIO GENERALE Articolo 1 Ricerca dei candidati 1. Le Parti contraenti effettueranno, sul proprio territorio, una ricerca di candidati, basata su un unico bando internazionale. Tale ricerca dovra' essere basata su principi di trasparenza ed efficienza. Il bando internazionale sara' preparato ed effettuato dal Segretariato Permanente sotto la supervisione del Comitato Permanente. 2. Per la preselezione del candidati, il Comitato Permanente puo' istituire un gruppo di lavoro per preparare una lista dei candidati piu' idonei.

Allegato II - art. 2

Articolo 2 Nomina La Conferenza delle Alpi delibera per consenso sulla nomina dei Segretario Generale, scegliendolo fra i candidati selezionati ai sensi dell'art. l.

Allegato II - art. 3

Articolo 3 Durata della carica Il Segretario Generale assume le sue funzioni entro i tre mesi successivi alla Conferenza delle Alpi in cui e' stato nominato. Dura in carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta per altri due anni. Per la conferma vale, per analogia, quanto descritto all'articolo 2 del presente allegato. Il Segretario Generale rimane in carica fino all'entrata in carica dei suo successore.

Allegato II - art. 4

Atticolo 4 Selezione del Vice-Seqretario Generale 1. Il Vice-Segretario Generale viene nominato, su proposta del Segretario Generale, dal Comitato Permanente. Il Segretario Generale ed il Vice-Segretario Generale non devono avere la stessa cittadinanza. 2. Per la procedura di selezione si dovra' prestare attenzione, nei limiti del possibile, a non assegnare contemporaneamente i posti di Segretario Generale e di Vice-Segretario Generale. 3. Per quanto non esplicitamente previsto per il Vice-Segretario Generale, si applicano, per analogia, le disposizioni sul Segretario Generale.

Allegato III - art. 1

ALLEGATO III FINANZIAMENTO DEL SEGRETARIATO Articolo 1 1. Il budget annuale del Segretariato Permanente per gli anni 2003-2004 e' di 800.000 € (Euro). Tale valore potra' essere riconsiderato al momento della presentazione del successivo bilancio preventivo. L'esercizio finanziario del Segretariato Permanente inizia li' primo gennaio di ogni anno. 2. Il budget annuale di cui al paragrafo precedente e' ripartito tra le Parti contraenti' in quote di contribuzione, secondo la percentuale di ripartizione riportata nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Tali percentuali potranno essere riviste, su richiesta di una o piu' Parti, alla Conferenza delle Alpi, in occasione della sua VIII sessione o di quelle successive. Le percentuali restano in vigore fino a nuova, diversa, decisione della Conferenza delle Alpi. 4. I contributi per il finanziamento del Segretariato Permanente saranno versati il prima possibile, per assicurare la continuita' nella gestione del Segretariato Permanente stesso.

Allegato III - art. 2

Articolo 2 1. Contributi volontari possono essere versati dalle Parti contraenti in qualunque momento e possono essere usati per finanziare specifiche attivita'. Tali contributi possono essere effettuati anche in-kind. 2. I contributi devono essere versati in Euro direttamene sul conto corrente del Segretariato.

Allegato III - art. 3

Articolo 3 Lo stipendio annuale lordo del Segretario Generale ad interim sara' compreso tra un minimo di € 70.000 ed un massimo di € 100.000. L'importo preciso della sua retribuzione sara' stabilito dal Comitato Permanente successivo alla sua nomina.

Allegato III - art. 4

Articolo 4 Lo stipendio del Segretario Generale sara' definito dopo la stipula dell'accordo di sede.

Allegato IV

ALLEGATO IV I Ministri convengono di attribuire al candidato francese la funzione di Segretario Generale ad interim della Convenzione delle Alpi. L'Italia ritira la riserva sui meccanismi di implementazione. I Ministri concordano che durante il mandato dei Segretario Generale ad interim, il Vice Segretario Generale debba essere di madre lingua tedesca e un membro del segretariato di madre lingua slovena. L'Italia finanziera' un esperto da designare a cura della Slovenia che operera' a Bolzano.

Accordo - art. I

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