LEGGE 16 dicembre 2005, n. 282
Entrata in vigore del provvedimento: 8/1/2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 40 della Convenzione stessa.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 28.911 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra il vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Scajola, Ministro delle attivita' produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Convention
Convention Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
Traduzione non ufficiale CONVENZIONE CONGIUNTA IN MATERIA DI SICUREZZA DELLO SMALTIMENTO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO E DEI RIFIUTI RADIOATTIVI PREAMBOLO CAPITOLO PRIMO OBIETTIVI, DEFINIZIONI E PORTATA DI APPLICAZIONE ARTICOLO PRIMO OBIETTIVI ARTICOLO 2 DEFINIZIONI ARTICOLO 3 PORTATA DI APPLICAZIONE CAPITOLO 2 SICUREZZA DELLO SMALTIMENTO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO ARTICOLO 4 PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA ARTICOLO 5 IMPIANTI ESISTENTI ARTICOLO 6 SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO ARTICOLO 7 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI ARTICOLO 8 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ARTICOLO 9 USO DEGLI IMPIANTI ARTICOLO 10 STOCCAGGIO DEFINITIVO DEL COMBUSTIBILE ESAURITO CAPITOLO 3 ARTICOLO 11 PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA ARTICOLO 12 IMPIANTI ESISTENTI E PRASSI PRECEDENTI ARTICOLO 13 SCELTA DEL SITO DEGLI IMPIANTI IN PROGETTO ARTICOLO 14 PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI ARTICOLO 15 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ARTICOLO 16 USO DEGLI IMPIANTI ARTICOLO 17 MISURE ISTITUZIONALI DOPO LA CHIUSURA CAPITOLO 4 ARTICOLO 18 MISURE APPLICATIVE ARTICOLO 19 QUADRO LEGISLATIVO E REGOLAMENTARE ARTICOLO 20 ORGANISMO DI REGOLAMENTAZIONE ARTICOLO 21 RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DI UN'AUTORIZZAZIONE ARTICOLO 22 RISORSE UMANE E FINANZIARIE ARTICOLO 23 GARANZIA DI QUALITA' ARTICOLO 24 RADIOPROTEZIONE DURANTE L'USO ARTICOLO 25 ORGANIZZAZIONE PER I CASI DI EMERGENZA ARTICOLO 26 DECLASSAMENTO CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI VARIE ARTICOLO 27 MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI ARTICOLO 28 FONTI SIGILLATE RITIRATE DAL SERVIZIO CAPITOLO 6 RIUNIONI DELLE PARTI CONTRAENTI ARTICOLO 29 RIUNIONE PREPARATORIA ARTICOLO 30 RIUNIONI D'ESAME ARTICOLO 31 RIUNIONI STRAORDINARIE ARTICOLO 32 RAPPORTI ARTICOLO 33 PARTECIPAZIONE ARTICOLO 34 RAPPORTI DI SINTESI ARTICOLO 35 LINGUE ARTICOLO 36 CONFIDENZIALITA' ARTICOLO 37 SEGRETARIATO CAPITOLO 7 CLAUSOLE FINALI ED ALTRE DISPOSIZIONI ARTICOLO 38 SOLUZIONE DELLLE CONTROVERSIE ARTICOLO 39 FIRMA, RATIFICA, ACCETTAZIONE, APPROVAZIONE, ADESIONE ARTICOLO 40 ENTRATA IN VIGORE ARTICOLO 41 EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE ARTICOLO 42 DENUNCIA ARTICOLO 43 DEPOSITARIO ARTICOLO 44 TESTI AUTENTICI PREAMBOLO Le Parti contraenti, i) Riconoscendo che l'esercizio dei reattori nucleari produce combustibile esaurito e rifiuti radioattivi e che altre applicazioni di tecnologie nucleari generano anch'esse rifiuti radioattivi; ii) Riconoscendo che i medesimi obiettivi di sicurezza valgono sia per la gestione del combustibile esaurito che per quella dei rifiuti radioattivi; iii) Ribadendo l'importanza per la comunita' internazionale di fare in modo che siano previste e messe in opera prassi razionali ai fini della sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; iv) Riconoscendo l'importanza d'informare il pubblico sulle questioni attinenti alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; v) Auspicando promuovere una vera e propria cultura di sicurezza nucleare nel mondo intero; vi) Ribadendo che spetta allo Stato, in ultima analisi, di provvedere alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; vii) Riconoscendo che spetta allo Stato definire una politica relativa al ciclo del combustibile, dal momento che alcuni Stati considerano che il combustibile esaurito e' una risorsa di valore che puo' essere oggetto di un nuovo trattamento, mentre altri scelgono di stoccarlo definitivamente; viii) Riconoscendo che il combustibile esaurito ed i rifiuti radioattivi non previsti dalla presente Convenzione in quanto parte di programmi militari o di difesa, dovrebbero essere gestiti in conformita' agli obiettivi enunciati nella presente Convenzione; ix) Dichiarando l'importanza della cooperazione internazionale per il rafforzamento della sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, per mezzo di meccanismi bilaterali e multilaterali, nonche' della presente Convenzione incentivante; x) Tenendo a mente i bisogni dei paesi in via di sviluppo, in modo particolare dei paesi meno avanzati e degli Stati ad economia di transizione, nonche' l'opportunita' di facilitare il funzionamento dei meccanismi esistenti al fine di agevolarli nell'esercizio dei loro diritti e nel rispetto dei loro obblighi, quali enunciati nella presente Convenzione incentivante; xi) Convinte che i rifiuti radioattivi, nella misura in cui cio' e' compatibile con la sicurezza dello smaltimento di tali materie, dovrebbero essere immagazzinati definitivamente nello Stato in cui sono prodotti, pur riconoscendo che in determinate circostanze uno smaltimento sicuro ed efficace del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi potrebbe essere favorito da accordi fra le Parti contraenti prevedendo di utilizzare impianti situati in una di queste a beneficio delle altre Parti, in particolare quando i rifiuti risultano da progetti comuni; xii) Riconoscendo che ogni Stato ha il diritto di vietare l'importazione sul proprio territorio di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi di origine straniera; xiii) Tenendo a mente la Convenzione sulla sicurezza nucleare (1994), la Convenzione sulla notifica tempestiva di incidenti nucleari (1986), la Convenzione sull'assistenza in caso d'incidenti nucleari o di emergenza radiologica (1986), la Convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari (1980), la Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento marino causato dall'immersione di rifiuti e di altri materiali, come emendata (1994) ed altri strumenti internazionali pertinenti; xiv) Tenendo a mente i principi enunciati nelle Norme fondamentali internazionali sulla protezione contro le irradiazioni ionizzanti ed alla sicurezza delle fonti d'irradiazioni (1996), stabilite sotto l'egida di varie organizzazioni nel documento dell'AIEA (Fondamenti della sicurezza) intitolato "Principi per la gestione dei rifiuti radioattivi" (1996), come pure nelle esistenti norme internazionali che regolamentano la sicurezza del trasporto di materie radioattive; xv) Rammentando il capitolo 22 del programma Agenda 21 adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo a Rio de Janeiro nel 1992, che ribadisce l'importanza fondamentale di una gestione sicura ed ecologicamente razionale dei rifiuti radioattivi; xvi) Riconoscendo l'opportunita' di rafforzare il sistema di controllo internazionale che si applica specificamente alle materie radioattive di cui all'articolo 1.3) della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e della loro eliminazione (1989); Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO PRIMO - OBIETTIVI Gli obiettivi della presente Convenzione sono i seguenti: i) Raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza nel mondo intero in materia di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, grazie al rafforzamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, compresa se del caso la cooperazione tecnica in materia di sicurezza; ii) Fare in modo che a tutti gli stadi dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, vi siano difese efficaci contro i potenziali pericoli affinche' gli individui, la societa' e l'ambiente siano protetti, oggigiorno ed in futuro, dagli effetti nocivi delle irradiazioni ionizzanti in modo da soddisfare i bisogni e le aspirazioni dell'attuale generazione senza peraltro pregiudicare la capacita' delle generazioni future di soddisfare le loro; iii) Prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche ed attenuare tali conseguenze nel caso in cui tali incidenti si produrrebbero ad uno stadio qualsiasi della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
Convenzione - art. 2
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI Ai fini della presente Convenzione: a) Per "autorizzazione" s'intende ogni autorizzazione, permesso o attestato rilasciato da un organismo di regolamentazione che consente d'intraprendere qualsiasi attivita' inerente alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi; b) Per "combustibile esaurito" s'intende il combustibile nucleare irradiato nel nucleo di un reattore e che ne e' stato definitivamente ritirato; c) Per "rifiuti radioattivi" s'intendono le materie radioattive sotto forma gassosa, liquida o solida per le quali nessun utilizzo ulteriore e' previsto dalla Parte contraente o da una persona fisica o giuridica la cui decisione e' accettata dalla Parte contraente, e che sono controllati, in quanto rifiuti radioattivi, da un organismo di regolamentazione in conformita' al quadro legislativo e regolamentare della Parte contraente; d) Per "declassamento" s'intendono tutte le tappe che portano alla cessazione del controllo regolamentare su un impianto nucleare diverso da un impianto di stoccaggio definitivo. Queste tappe comprendono le operazioni di decontaminazione e di smantellamento. e) Per "durata di vita utile" s'intende il periodo durante il quale un impianto per lo smaltimento del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi e' utilizzato ai fini previsti. Nel caso di un impianto di stoccaggio definitivo, questo periodo ha inizio nel momento in cui il combustibile esaurito o i rifiuti radioattivi sono per la prima volta immessi nell'impianto e termina con la chiusura dello stesso. f) Per "deposito" s'intende la custodia di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto che ne opera il confinamento allo scopo di ricuperarli; g) Per "Stato di destinazione" s'intende lo Stato verso il quale e' previsto o ha luogo un movimento transfrontaliero; h) Per "Stato di origine" s'intende lo Stato in cui un movimento transfrontaliero e' previsto o da cui ha luogo l'avvio di tale movimento; i) Per "Stato di transito" s'intende ogni altro Stato diverso dallo Stato di origine o dallo Stato di destinazione, attraverso il cui territorio e' previsto o ha luogo un movimento transfrontaliero; j) Per "chiusura" s'intende il completamento di tutte le operazioni per un certo periodo di tempo dopo l'immissione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto di stoccaggio definitivo. Queste operazioni comprendono le ultime opere o gli altri lavori necessari per garantire a lungo termine la sicurezza dell'impianto; k) Per "smaltimento dei rifiuti radioattivi" s'intendono tutte le attivita', comprese quelle di declassamento, inerenti alla manipolazione, al trattamento preliminare, al trattamento, al condizionamento, al deposito od allo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi, salvo il trasporto all'esterno del sito. Possono essere compresi anche scarichi di eilluenti; l) Per "smaltimento del combustibile esaurito" s'intendono tutte le attivita' inerenti alla manipolazione o al deposito del combustibile esaurito, ad esclusione del trasporto all'esterno di un sito. Possono essere compresi anche scarichi di effluenti. m) Per "impianto di smaltimento di combustibile esaurito" s'intende ogni impianto o stabilimento avente come oggetto principalmente lo smaltimento del combustibile esaurito; n) Per "impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi" s'intende ogni impianto o stabilimento avente principalmente come oggetto lo smaltimento di rifiuti radioattivi, compresi quelli di un impianto nucleare in corso di declassamento, a condizione di essere definito dalla Parte contraente come impianto di gestione di rifiuti radioattivi; o) Per "impianto nucleare" s'intende un impianto civile con terreni, fabbricati ed attrezzature in cui le materie radioattive sono prodotte, trattate, utilizzate, manipolate, depositate o definitivamente immagazzinate ad un livello tale da richiedere norme di sicurezza; p) Per "movimento transfrontaliero" s'intende ogni spedizione di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi da uno Stato d'origine verso uno Stato di destinazione; q) Per "organismo di regolamentazione" s'intendono uno o piu' organismi cui la Parte contraente ha conferito il potere giuridico di regolamentare ogni aspetto di sicurezza della gestione del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi, ed in particolare di rilasciare autorizzazioni; r) Per "scarichi di effluenti" s'intendono le emissioni nell'ambiente di materie radioattive liquide o gassose in quanto legittima metodologia nel corso del normale esercizio degli impianti nucleari regolamentati. Tali emissioni sono programmate e controllate entro i limiti autorizzati dall'organismo di regolamentazione; s) Per "nuovo trattamento" s'intende ogni processo od operazione consistente nell'estrarre isotopi radioattivi dal combustibile esaurito ai fini di un uso ulteriore; t) Per "fonte sigillata" s'intendono le materie radioattive racchiuse in modo permanente in una capsula o fissate in forma solida, ad esclusione degli elementi combustibili per i reattori; u) Per "stoccaggio definitivo" s'intende il collocamento di combustibile esaurito o di rifiuti radioattivi in un impianto appropriato, senza l'intento di ricuperarli.
Convenzione - art. 3
ARTICOLO 3 - PORTATA DI APPLICAZIONE 1. La presente Convenzione si applica alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito quando quest'ultimo deriva dal funzionamento di reattori nucleari civili. Il combustibile esaurito contenuto negli impianti di nuovo trattamento, e sottoposto a nuovo trattamento, non rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione, a meno che la Parte contraente non dichiari che il nuovo trattamento e' parte dello smaltimento del combustibile esaurito. 2. La presente Convenzione si applica altresi' alla sicurezza dello smaltimento dei rifiuti radioattivi quando questi ultimi risultano da applicazioni civili. Tuttavia essa non si applica ai rifiuti che contengono unicamente materie radioattive naturali e non provengono dal ciclo di combustione nucleare, a meno che non costituiscano una fonte sigillata ritirata dal servizio o siano dichiarati rifiuti radioattivi ai fini della presente Convenzione dalla Parte contraente. 3. La presente Convenzione non si applica alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito o dei rifiuti radioattivi che fanno parte di programmi militari o di difesa, a meno che siano stati dichiarati come combustibile esaurito o rifiuti radioattivi ai fini della presente Convenzione dalla Parte contraente. Tuttavia, la presente Convenzione si applica alla sicurezza dello smaltimento del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi provenienti dai programmi militari o di difesa, se e quando queste materie sono definitivamente trasferite in programmi esclusivamente civili e gestite nell'ambito di questi programmi. 4. La presente Convenzione si applica altresi' agli scarichi di effluenti in conformita' alle norme degli articoli 4,7,11,14,24 e 26.
Convenzione - art. 4
ARTICOLO 4 - PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinche', a tutti gli stadi di smaltimento del combustibile esaurito, gli individui, la societa' e l'ambiente siano adeguatamente protetti contro i rischi radiologici. Cio' facendo, ciascuna Parte contraente prende adeguate misure affinche': i) si tenga adeguatamente conto degli effetti critici e dell'evacuazione del calore residuale prodotto durante lo smaltimento del combustibile esaurito; ii) la produzione di rifiuti radioattivi derivanti dallo smaltimento del combustibile esaurito sia mantenuta al livello piu' basso che e' possibile ottenere, in considerazione del tipo di politica adottata per il ciclo del combustibile; iii) si tenga conto dei legami d'interdipendenza fra le varie tappe dello smaltimento del combustibile esaurito; iv) sia garantita l'efficace protezione degli individui, della societa' e dell'ambiente mediante l'applicazione a livello nazionale di adeguati metodi di protezione dell'ambiente, approvati dall'organismo di regolamentazione nel quadro della sua legislazione nazionale, che recepisce debitamente i criteri e le norme internazionalmente approvate; v) si tenga conto dei rischi biologici, chimici e di altra natura eventualmente connessi con lo smaltimento del combustibile esaurito; vi) siano evitate le azioni i cui effetti, ragionevolmente prevedibili per le generazioni future, siano superiori a quelli ammessi per l'attuale generazione; vii) si eviti d'imporre eccessive costrizioni alle generazioni future.
Convenzione - art. 5
ARTICOLO 5 - IMPIANTI ESISTENTI Ciascuna Parte contraente prende adeguate misure per verificare la sicurezza di ogni impianto di smaltimento del combustibile esaurito, esistente nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e fa in modo che, ove necessario, tutte le migliorie che possono ragionevolmente esservi apportate, lo siano in vista di rafforzarne la sicurezza.
Convenzione - art. 6
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