LEGGE 30 dicembre 2005, n. 281
Entrata in vigore del provvedimento: 6/1/2006
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Roma il 13 settembre 2003.
Art. 2
Ordine di esecuzione
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria
1.Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 100.000 annui, a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA ROMANIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE ALLE QUALI E' STATA INFLITTA LA MISURA DELL'ESPULSIONE O QUELLA DELL'ACCOMPAGNAMENTO AL CONFINE Accordo tra la Repubblica Italiana e la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine La Repubblica Italiana e la Romania, qui di seguito denominate "Parti contraenti", attribuendo un'importanza particolare allo sviluppo della loro collaborazione in materia di trasferimento delle persone condannate, desiderando intensificare e facilitare la cooperazione tra di loro nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, qui di seguito denominata' la "Convenzione", hanno convenuto quanto segue. Articolo 1 Scopo dell'Accordo Lo scopo del presente Accordo e' quello di regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell'espulsione, dell'accompagnamento alla frontiera o ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Rapporti con la Convenzione 1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente Accordo devono essere interpretati nel senso in cui sono stati utilizzati nella Convenzione. 2. Per quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le disposizioni della Convenzione.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Ambito di applicazione 1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione, puo' consentire al trasferimento di una persona condannata senza il consenso di quest'ultima: a) quando la condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale condanna comportano una misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera od ogni altra misura in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna; b) quando la misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera o le altre misure di cui alla lettera a), sono adottate con provvedimento amministrativo definitivo nei confronti di una persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna. 2. Lo Stato di esecuzione dara' il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver sentito il parere della persona condannata. 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione: a) una dichiarazione contenente i1 parere della persona condannata riguardo al suo eventuale trasferimento e b) una copia della sentenza di condanna o della misura di espulsione o di accompagnamento alla frontiera o di ogni altra misura, secondo la quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Principio di specialita' 1. Ogni persona trasferita in applicazione del presente Accordo non sara' perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della liberta' personale, per un qualsiasi fatto anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi: a) quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni della persona condannata; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l'estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entita' della pena; b) quando, avendo avuto la possibilita' di farlo, la persona condannata non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato di esecuzione, o se vi e' ritornata dopo averlo lasciato. 2. Ciononostante, lo Stato di esecuzione puo' adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Trasmissione di documentazione 1. La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere trasmessi dal Ministero della Giustizia dello Stato di condanna al Ministero della Giustizia dello Stato di esecuzione. 2. La richiesta di trasferimento ed i documenti allegati devono essere redatti nella lingua dello stato di condanna ed accompagnati da traduzione autenticata nella lingua dello Stato di esecuzione. 3. La risposta deve essere trasmessa attraverso le stesse Autorita' e nelle stesse forme di cui ai paragrafi precedenti.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Procedura e diritto applicabile 1. Per l'esecuzione del trasferimento, le parti contraenti applicano la procedura di cui all'articolo 9 comma 1 lettera a) della Convenzione. 2. Ciascuna delle Parti contraenti decide sulla richiesta di trasferimento formulata ai sensi del presente Accordo secondo le procedure previste dalla propria legislazione interna.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Spese Le spese di applicazione del presente Accordo saranno a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese prodottesi esclusivamente nel territorio dello stato di condanna.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Applicazione nel tempo Il presente accordo si applica all'esecuzione di condanne emesse sia prima che dopo la sua entrata in vigore.
Accordo - art. 9
Articolo 9 Entrata in vigore Il presente Accordo e' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore 30 giorni dopo la data della ricezione, per via diplomatica, dell'ultima notifica relativa al completamento delle procedure interne di ratifica delle Parti contraenti.
Accordo - art. 10
Articolo 10 Risoluzioni delle vertenze Qualsiasi vertenza relativa all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo sara' risolta mediante consultazioni e negoziati bilaterali.
Accordo - art. 11
Articolo 11 Modifica dell'Accordo Il presente Accordo puo' essere modificato mediante la stessa procedura seguita per la sua conclusione.
Accordo - art. 12
Articolo 12 Rapporti con altri accordi internazionali Le disposizioni del presente Accordo non incidono sulle disposizioni di altri accordi internazionali multilaterali conclusi dalle Parti contraenti.
Accordo - art. 13
Articolo 13 Validita' dell'Accordo Il presente Accordo avra' efficacia a tempo indeterminato.
Accordo - art. 14
Articolo 14 Denuncia dell'Accordo Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta. In tale caso l'accordo cessera' di avere efficacia sei mesi dopo la data della ricezione della notifica dell'altra Parte contraente. Fatto a Roma il 13 settembre 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e romena, tutti i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica Italiana Per la Romania Parte di provvedimento in formato grafico
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