LEGGE 13 aprile 1905, n. 130
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'aspettativa di cui al paragrafo 6 dell'art. 9 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali può, per ragioni di alto interesse pubblico, e dopo deliberazione del Consiglio dei ministri, essere accordata per due anni agli ufficiali della R. marina per i quali, in tal caso, il tempo trascorso nell'aspettativa stessa non sarà dedotto dall'anzianità in analogia al disposto dell'art. 1, paragrafo 4, della legge in data 24 dicembre 1896, n. 557. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 aprile 1905. VITTORIO EMANUELE. C. MIRABELLO. Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.
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