LEGGE 22 aprile 1905, n. 137
Art. 1
Dal 1° luglio 1905 lo Stato assume l'esercizio: a) delle ferrovie di proprietà dello Stato comprese nelle attuali reti Mediterranea, Adriatica e Sicula; b) delle ferrovie Domodossola-Iselle, Domodossola-Arona e Santhià-Borgomanero-Arona, di cui alle leggi 20 luglio 1900, n. 268, e 30 dicembre 1901, n. 530; c) delle ferrovie Alessandria-Piacenza, Novi-Tortona, Vigevano-Milano, Torino-Pinerolo, Pinerolo-Torrepellice, Acqui-Alessandria, Mortara-Vigevano, Chivasso-Ivrea, Torreberetti-Pavia, Pontegalera-Fiumicino Voghera-Pavia-Brescia, Cremona-Mantova, Mantova-Modena, Palazzolo-Paratico e Monza-Calolzio, concesse all'industria privata ed ora comprese nelle reti Mediterranea ed Adriatica; d) della ferrovia Lecco-Colico, agli effetti dell'art. 15 della convenzione 20 giugno 1888, approvata con la legge 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª); e) della ferrovia Napoli-Eboli, agli effetti dell'art. 31 della convenzione 28 novembre 1864, approvata con R. decreto 28 giugno 1865, n. 2401. Il Governo è autorizzato ad assumere per mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato l'esercizio delle ferrovie Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, Roma-Viterbo, e diramazioni e Varese-Porto Ceresio in base ad accordi da prendersi coi concessionari, nonchè l'esercizio delle ferrovie da Alessandria ad Ovada, fra la stazione di Desenzano e il lago di Garda e da Livorno a Vada, ai sensi e per gli effetti delle rispettive convenzioni approvate coi RR. decreti 22 aprile 1903, n. 186, 23 aprile 1903, n. 211,e 8 settembre 1904,n. 566. È pure autorizzato a stipulare con Società o Ditte private contratti per l'esercizio delle linee Brescia-Iseo, Ascoli-Sambenedetto del Tronto, Teramo-Giulianova, Foggia-Lucera, Foggia-Manfredonia e Zollino-Gallipoli. Il contratto per l'esercizio della linea Zollino-Gallipoli dovrà comprendere una clausola risolutiva coordinata al riscatto della linea Francavilla-Nardò. Governo potrà altresì assumere l'esercizio di nuove linee in prolungamento di altre di sua proprietà o da esso esercitate quando le condizioni delle nuove linee lo consiglino. Gli accordi e i contratti stessi saranno approvati, sentito il Consiglio di Stato, per decreto Reale che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.
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