LEGGE 16 aprile 1905, n. 140

Type Legge
Publication 1905-04-16
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Governo del Re è autorizzato a stipulare un accordo con la Società italiana per le strade ferrate meridionali allo scopo di prorogare fino al 20 maggio 1905 il termine di cui all'art. 1 della legge 29 dicembre 1904 n. 678. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 aprile 1905. VITTORIO EMANUELE. CARLO FERRARIS. CARCANO. Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.