LEGGE 25 maggio 1905, n. 210
Art. 1
Il numero attuale degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra è aumentato di n. 514 e quello degli assistenti locali di n. 207, ed è diminuito di altrettanti posti di sottufficiali adibiti ad uffici contabili di scritturazione e di custodia. La ripartizione in classi dei suddetti posti d'aumento sarà fatta, per gli assistenti locali, in proporzione del numero di ciascuna delle classi attuali; per gli ufficiali d'ordine, in modo d'assegnarne un terzo alla prima classe e due terzi in proporzione nelle due classi rimanenti.
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