LEGGE 25 maggio 1905, n. 211

Type Legge
Publication 1905-05-25
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 30 novembre 1902, n. 521, sono apportate le seguenti modificazioni: Art. 4. - Il secondo comma è sostituito dal seguente: «Però dopo un anno dalla riammissione e purchè conti almeno sei anni di servizio, può essere ammesso alla rafferma triennale rimanendo prosciolto, ove occorra, dalla nuova ferma contratta all'atto della riammissione, e correndo la sorte degli altri sottufficiali che contino ugual numero di anni di servizio, salvo per il diritto all'impiego la condizione stabilita dall'art. 14». Art. 6. - È sostituito col seguente: «Compiuto il 12° anno di servizio, il sottufficiale che non aspiri all'impiego civile e che trovi posto nell'organico dei sottufficiali anziani con 12 anni di servizio, può essere ammesso ad altre successive rafferme con i soprassoldi stabiliti dalla presente legge e rimanere in servizio sino al compimento di 30 anni di servizio e di 47 di età. «Il sottufficiale che non trova posto nell'organico dei sottufficiali anziani acquista il diritto ad uno degli impieghi designati dall'art. 15 del presente testo unico, che si facciano vacanti, e potrà ottenere di essere trattenuto alle armi fino al conseguimento dell'impiego stesso con le norme stabilite al successivo art. 12». Art. 7. - Il comma d) è sostituito dal seguente: «d) dieci successive rafferme annuali con soprassoldo annuo di L. 419.75». Art. 8. - Nel quarto comma, alle parole «La retrocessione dal grado» e «prima della retrocessione» vengono sostituite le parole: «La perdita del grado» e «prima di tale perdita». Art. 12. - È sostituito col seguente: «Al sottufficiale che abbia compiuto 12 anni di servizio e che non intenda proseguire nel servizio alle armi, vien dato, quando non abbia diritto a pensione di riforma o di riposo e purchè abbia rivestito anche per una sola volta la qualità di raffermato con soprassoldo, un impiego con stipendio non inferiore alle L. 900 annue, in una delle amministrazioni dello Stato, ovvero presso le Società ferroviarie ed altre per le quali si possa con appositi capitolati riservare impieghi. «Egli potrà, a sua domanda, essere trattenuto alle armi fino al conseguimento dell'impiego stesso, ma soltanto col grado e col soprassoldo di rafferma posseduti al momento in cui acquista il diritto all'impiego, qualunque sia il tempo per cui rimanga ancora alle armi. «Egli sarà ammesso a successive rafferme di un anno e, all'atto in cui sarà nominato all'impiego, verrà prosciolto dalla rafferma in corso. «I sottufficiali rimasti alle armi dopo il dodicesimo anno di servizio senza aver chiesto impiego civile, non potranno aspirare a tale impiego se non nel caso in cui cessino d'autorità dal servizio militare senza pensione di riforma o di riposo». Art. 14. - È sostituito col seguente: «I sottufficiali raffermati con soprassoldo stati riammessi in servizio non potranno aspirare ad un impiego se non dopo di aver terminata la ferma o la rafferma in corso al momento in cui compiono il 12° anno di servizio. Ad essi sono inoltre applicabili le disposizioni dell'art. 12 per quanto riguarda la permanenza alle armi fino al conseguimento dell'impiego». «Art. 21. - Il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti: «I capi-fanfara di cavalleria ed i maestri di scherma idonei all'avanzamento a scelta saranno promossi marescialli quando nel corpo cui appartengono venga promosso a detto grado un furiere maggiore meno anziano in grado di loro, o, quando compiano 15 anni di servizio. «Il maresciallo che cessi a sua domanda dall'impiego di sottufficiale di maggiorità, è esonerato di autorità da detto grado».

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