Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.