LEGGE 25 giugno 1905, n. 260
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le disposizioni della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modificano quella del 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e di arte, rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1906. La presente legge avrà effetto a datare dal 27 giugno 1905. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 giugno 1905. VITTORIO EMANUELE. L. Bianchi. Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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