LEGGE 25 giugno 1905, n. 261

Type Legge
Publication 1905-06-25
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Per il pagamento delle somme dovute dallo Stato alle Società esercenti le tre reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula, quali risulteranno dalle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905, il Governo del Re è autorizzato a provvedere come segue: a) convertendo parte del debito dello Stato verso le Società anzidette in annualità, nei sensi e modi di che all'art. 7 della presente legge; b) assumendo lo Stato a suo carico diretto, sino a concorrenza di 85 milioni di lire, le somme dovute dalle due Società per l'esercizio delle reti ferroviarie Adriatica e Mediterranea alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde; c) mediante un'operazione di 100 milioni da farsi con la Banca d'Italia, il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia rispettivamente per 75, 20 e 5 milioni; d) mediante un'operazione da farsi, per non più di 90 milioni, con la Cassa dei depositi e prestiti; e) adoperando, sino a raggiungere la somma di 25 milioni, l'avanzo accertato sulle rendite di Stato consolidate assegnate alla Cassa dei depositi e prestiti per il servizio dei debiti redimibili descritti nelle tabelle A e B annesse all'allegato M della legge 22 luglio 1894, n. 339; f) per la rimanente somma, mediante le disponibilità di cassa del tesoro e mezzi ordinari di tesoreria e mediante cessione dei titoli indicati nell'art. 2 della presente legge a Casse di risparmio, a Monti di pietà, a Società di assicurazioni e a Istituti di credito.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.