LEGGE 22 giugno 1905, n. 268
Art. 1
L'art. 1831 del Codice civile è cosi modificato: «L'interesse è legale o convenzionale. «L'interesse legale è determinato nel quattro per cento in materia civile e nel cinque per cento in materia commerciale, e si applica nei casi in cui l'interesse sia dovuto e manchi una convenzione che ne stabilisca la misura. «L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti. «Nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto, altrimenti non è dovuto alcun interesse».
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