LEGGE 22 giugno 1905, n. 269
Art. 1
Sono creati n. 500 posti nel ruolo di vice cancellieri di pretura e gradi equiparati. Sono soppressi n. 500 posti nel ruolo degli alunni retribuiti delle cancellerie e segreterie giudiziarie. Il ruolo medesimo è ripartito in due classi, ciascuna di 500 alunni, colla retribuzione rispettiva di annue L. 1080 e di annue L. 720.
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