LEGGE 25 giugno 1905, n. 273
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, inscritto per L. 2,500,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1904-905, è elevato a L. 3,500,000. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 giugno 1905. VITTORIO EMANUELE. Carcano. Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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