LEGGE 29 giugno 1905, n. 282
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1906, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).
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