LEGGE 29 giugno 1905, n. 284
Art. 1
Il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1905-906, quali furono approvati dalla Camera dei deputati, fino a quando essi non siano tradotti in legge, non oltre però il 31 luglio 1905. E quindi il Governo è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie, a smaltire i generi di privativa, secondo le tariffe vigenti, a pagare le spese ordinarie e straordinarie che non ammettono dilazioni e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori in conformità dei detti stati di previsione, secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nei relativi disegni di legge.
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