LEGGE 29 giugno 1905, n. 285
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È autorizzata la maggiore assegnazione di L. 120,000 al capitolo n. 44: «Spese per la Camera dei deputati» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesero per l'esercizio finanziario 1904-905. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 giugno 1905. VITTORIO EMANUELE. Carcano. Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
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